Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20790 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20790 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DIMITRI GABRIELLA, nata il 13/04/1985, contro l’ordinanza del 05/12/2017 del
Tribunale del riesame di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto;
udito il difensore, avv. Vincenzo Perrone, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO

1. Dimitri Gabriella, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione contro l’ordinanza in epigrafe – confermativa dell’ordinanza con la
quale il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Brindisi le aveva
applicato la misura degli arresti domiciliari perché indagata per i reati di
circonvenzione di incapace, truffa ed estorsione aggravata — deducendo la
violazione dell’art. 309/9 cod. proc. pen.
Ad avviso della difesa, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, il giudice delle indagini preliminari non aveva affatto valutato in modo
autonomo la richiesta del Pubblico Ministero, posto che le argomentazioni
addotte erano consistite nell’utilizzo di mere clausole di stile o di affermazioni

Data Udienza: 06/04/2018

apodittiche atte a confermare in blocco la richiesta del Pubblico Ministero. La
difesa, quindi, ha ripercorso la motivazione del giudice delle indagini preliminari
e, in particolare, le pagine dell’ordinanza applicativa della misura cautelare (4-811-13-17-20-22) indicate dal Tribunale come esempi di “autonoma valutazione”
ed ha concluso sostenendo che anche quelle pagine in realtà erano espressione
di una motivazione apparente contrastante, quindi, con la giurisprudenza di
legittimità (pag. 6 ricorso, sub secondo motivo di censura).
Inoltre, ad avviso della difesa, «anche in relazione al principio di

incorre nella medesima violazione di legge».

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Questa Corte condivide il consolidato princípio di diritto secondo il quale
«In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della
necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di
colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.,
come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il
giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e
segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condividere
integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purchè dia conto,
in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni
per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura»: ex plurimis
Cass. 5497/2016 Rv. 266336.
In questa prospettiva «il Giudice nel provvedimento cautelare ben può
ripercorrere gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati nella
richiesta del Pubblico Ministero non potendosi certo pretendere che egli ne debba
individuare di diversi (che potrebbero anche non esistere), così come ben può
anche condividere in toto le argomentazioni espresse dall’Autorità Inquirente;
l’autonoma valutazione rispetto alla richiesta del P.m., s’impone e diventa
imprescindibile soprattutto in tutti quei casi in cui il compendio indiziario può
essere soggetto a lettura differente: in tal caso, è ovvio che il giudice delle
indagini preliminari non può appiattirsi sulla richiesta del P.m. ma deve, in modo
autonomo, chiarire il motivo per cui a quel compendio indiziario deve darsi una
determinata lettura piuttosto che un’altra.

3. Ciò premesso da un controllo dell’ordinanza genetica, è risultato, in
effetti, così come già rilevato dal Tribunale, che il giudice delle indagini

2

proporzionalità ed adeguatezza della misura prescelta, il Tribunale del riesame

preliminari non si era affatto limitato a recepire tout court la richiesta del
Pubblico Ministero, ma, di volta in volta, dopo averla trascritta, l’ha riconsiderata
con opportune ed autonome valutazioni (v. pag. 3 ord. TDL, parte iniziale),
peraltro necessariamente sintetiche in quanto gli elementi indiziari evidenziati
nella richiesta di misure cautelari, erano stati ritenuti univoci e convergenti e
cioè tali che non consentivano una diversa valutazione.
A sua volta, il tribunale – pur in completa assenza di qualsiasi doglianza da
parte della difesa della ricorrente in ordine alla gravità del quadro indiziario – ha

La difesa, in questa sede, non ha confutato la valenza accusatoria degli
indizi evidenziata prima dal giudice delle indagini preliminari e poi ribadita dal
Tribunale, essendosi limitata, come si è detto, a dedurre la mera e formale
violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. senza chiarire il motivo per cui il
contenuto di quel compendio fosse equivoco e, quindi abbisognasse di
un’autonoma valutazione.
Stessa cosa dicasi quanto alla censura relativa alla violazione del principio di
proporzionalità ed adeguatezza relativamente alla quale (pag. 5 del ricorso),
deve rilevarsene l’assoluta genericità.
La censura, pertanto, dev’essere respinta alla stregua del seguente principio
di diritto:

«In tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la

prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze caute/ari e dei
gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod.
proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche
quando il giudice delle indagini preliminari, a fronte di un quadro probatorio
univoco e convergente, si sia limitato, di volta in volta, a condividere la richiesta
del Pubblico Ministero, con considerazioni autonome, anche sintetiche, ma
espressione dell’infondatezza di una diversa valutazione».

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma
dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria
consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA

3

confermato l’ordinanza evidenziandone la univoca valenza accusatoria.

la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
duemila a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 06/04/2018
Il Consigliere

sore

Geppino Ragr

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