Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2079 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2079 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BLEVE MARIO SALVATORE N. IL 06/12/1964
avverso la sentenza n. 4734/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 21/11/2013
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Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il primo motivo è manifestamente infondato,
avendo la corte di merito implicitamente negato la rinnovazione del dibattimento,
ritenendo esaustuva la istruttoria svolta; il secondo motivo, a prescindere dalla sua
genericità, tende a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e
valutazioni discrezionali in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione
dei criteri suggeriti dall’art.133 cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2013
. Bleve Mario Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il
reato di cui all’art.73/5 DPR 309/90, lamentando violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento alla mancata rinnovazione del dibattimento e all’eccessivo
rigore della pena inflitta.