Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2079 del 13/12/2012
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2079 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA
nei confronti di:
1 ) MELI GIOVANNI N. IL 23/04/1950 * C/
avverso la sentenza n. 245/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del
09/02/2010
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 13/12/2012
P.Q.M.
Dichiara in
Così deci
Il co ig
missibile il ricorso.
Rom4. nella camera di consiglio, il 13.12.2012.
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In fatto e in diritto
Letto il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova
avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti di Meli Giovanni dal locale tribunale il
9.2.2010, per il reato di ricettazione;
ritenuto che il ricorrente lamenta in sostanza il difetto di motivazione e il vizio di violazione di legge della
sentenza in ordine al riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 co 2 c.p. e alla valutazione della
recidiva;
ritenuto peraltro che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di
patteggiamento per far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta del rito, in
quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di
nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti e alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa
prestato ( tra le altre, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21287 del 25/03/2010 Imputato: Legari e altro); ritenuto che
il principio secondo cui In tema di patteggiannento l’accordo delle parti sulla pena non può essere rimesso
in discussione, comporta che sia inammissibile non solo l’impugnazione proveniente dall’ufficio del PM
partecipe dell’accordo, ma anche l’impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si
risolvano proprio in un recesso dall’accordo medesimo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del
pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di
impugnazione, un potere che non spetta alle parti ( Sez. 2, Sentenza n. 3622 del 10/01/2006, imputato
Laaziz).