Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20789 del 15/04/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20789 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: FUMU GIACOMO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Scavone Alessio, n. Palermo il
27.3.1992
avverso la sentenza in data 8.4.2015 della Corte di
appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il
ricorso,
Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu
Udita
la
requisitoria
del
Pubblico
Ministero
rappresentato dal s.p.g. dr. Enrico Delehaye, che ha
concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Luigi De Rosa
MOTIVI
DELLA
DECISIONE
Data Udienza: 15/04/2016
1. Scavone Alessio impugna la sentenza della Corte di
appello di Trieste confermativa della decisione di
primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole
dei delitti di concorso in rapina e lesioni in
continuazione.
2.
Secondo l’ipotesi accusatoria, fatta propria dai
giudici di merito, l’imputato ed altri tre correi
(giudicati
separatamente)
aggredito,
avevano
al quale avevano sottratto danaro contenuto in una
cassa ed asportato altra cassa, che avevano abbandonato
in luogo poco distante per essere fermati poco dopo
dalla
forza
pubblica
mentre
si
allontanavano
frettolosamente.
Rafforzavano tale ipotesi, secondo la Corte di appello,
anche il riconoscimento di due degli aggressori da
parte dell’offeso ed il rinvenimento in loro possesso
di una somma in contanti e di una banconota da cinque
euro, priva di un lembo, che egli ricordava far parte
di quelle sottrattegli. Inoltre sulla cassa asportata e
successivamente abbandonata erano state rinvenute le
impronte digitali dell’attuale imputato.
3. Lo Scavone con impugnazione personale denuncia:
I – violazione degli artt. 175 e 458 c.p.p.; si duole
il ricorrente del rigetto dell’istanza di restituzione
nel termine per la proposizione della richiesta di
giudizio abbreviato; osserva che la restituzione era
stata invocata dopo che, notificato il decreto di
giudizio immediato e scaduto il termine per richiedere
il giudizio speciale, il pubblico ministero aveva
depositato gli esiti degli accertamenti di polizia
sulle impronte digitali lasciate sulla cassa, così
creando una menomazione del diritto di difesa.
La doglianza è infondata.
Non ricorre all’evidenza nel caso di specie, come
correttamente osservato dai giudici di primo e secondo
grado, nessuno dei presupposti previsto dall’art. 175
c.p.p. per la restituzione del termine. Non è
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provocandogli lesioni, il titolare di un phone center
configurabile infatti alcuna ipotesi di caso fortuito o
forza maggiore, né tanto meno possono trovare
applicazione nella specie i principi che hanno indotto
la Corte costituzionale a plurime dichiarazioni di
illegittimità dell’art. 517 del codice di procedura
penale al fine di consentire l’introduzione del rito
speciale in alcune ipotesi di contestazioni suppletive,
quando cioè in presenza di una evenienza patologica del
sulla individuazione del fatto e del titolo del reato
in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione
subisce una variazione sostanziale e risulta
conseguentemente
lesivo
del
diritto
di
difesa
dell’imputato precludere l’accesso ai riti speciali.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte il pubblico
ministero – inalterata la contestazione – si è limitato
a depositare gli esiti di accertamenti tecnici del cui
svolgimento l’imputato era
(o doveva essere)
a
conoscenza, con possibilità di investigazioni proprie,
sicché nessun
vulnus
alle facoltà difensive si è
verificato.
II – vizio della motivazione sull’affermazione di
responsabilità e sul diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
La doglianza propone censure non consentite in questa
sede, reitera le questioni formulate con l’atto di
appello alle quali è stata data compiuta risposta,
trascura infine, con riferimento alla pena, la
valorizzazione da parte dei giudici della sua recidiva
qualificata.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 15 aprile 2016
Il
nsigliere est.
procedimento, quale è quella derivante dall’errore