Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20788 del 15/02/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20788 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: VERGA GIOVANNA
SEMPLIFICATA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASSARETTI GENNARO N. IL 01/07/1990
GRASSO FRANCESCO N. IL 14/08/1967
MINE! CIRO N. IL 17/12/1993
avverso l’ordinanza n. 4628/2017 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
01/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ttoe,
e-
Udit i difensor Avv.;
Data Udienza: 15/02/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono per cassazione PASSARETTI Gennaro, MINEI Ciro e GRASSO Francesco avverso
il provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli che il 1°.9.2017 ha confermato
l’ordinanza del GIP del Tribunale che in data 12.8.2017 ha loro applicato la misura
cautelare della detenzione in carcere in ordine ai reati di concorso in tentata estorsione
Deducono i ricorrenti violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, in ordine alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152/91 e
in ordine alle esigenze cautelari.
Lamentano che il Tribunale non si è confrontato con le deduzioni difensive, non ha fornito
indicazioni in ordine al contributo causale e non ha considerato che non hanno tenuto una
condotta minacciosa. Così come nulla è emerso in ordine alla sussistenza dell’aggravante
di cui all’art. 7 cit.
Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto i ricorrenti hanno proposto generiche
doglianze che si riflettono sui criteri di valutazione del materiale indiziario, puntualmente
delibato dei giudici del riesame i quali hanno offerto – su tutti i punti della vicenda, ora
nuovamente rievocati – una motivazione del tutto esauriente. I motivi proposti risultano,
pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto
sono articolati esclusivamente sulla base di generici rilievi tendenti ad una rivalutazione
delle statuizioni , in punto gravità indiziaria ed esigenze cautelari, adottate dai giudici del
riesame. Deve inoltre rilevarsi che i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse
questioni, già agitate in sede di riesame e, come già indicato, motivatamente disattese
dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato
oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di
legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici. La
mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a norma dell’art. 591
c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00
ciascuno.
1
aggravata anche ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 152/91.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al pagamento della somma di € 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa
delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co 1 ter Disp.
Att. Cod. proc. pen.
Sentenza a motivazione semplificata
sid ente
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
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Così deliberato in Roma il 15.2.2018.