Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20786 del 26/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20786 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 26/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di
appello di Reggio Calabria nel procedimento a carico di Pace
Antonino, n. a Rosarno il 18/10/1959, rappresentato e assistito
dall’avv. Nicola Rao, di fiducia, avverso la sentenza emessa dalla
Corte di appello di Reggio Calabria, n. 1771/2013, in data
09/12/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.ssa
Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo di disporsi
l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 09/12/2016, la Corte di appello di
Reggio Calabria, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal

1

Tribunale di Palmi in data 24/04/2013, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Antonino Pace in ordine al reato ascrittogli
(truffa aggravata in concorso, commessa in data 02/08/2006) per
essere lo stesso estinto per prescrizione.
2. Avverso detta sentenza, il Procuratore generale presso la
Corte di appello di Reggio Calabria propone ricorso per cessazione per
lamentare violazione di legge in relazione al calcolo dei termini
prescrizionali del reato. Assume il ricorrente come la Corte territoriale

avesse errato nel calcolo dei termini prescrizionali non avendo tenuto
conto dell’influenza della contestata e ritenuta recidiva reiterata.
3. Il ricorso è fondato.
4. La contestata recidiva, pur se non considerata quoad poenam
non è stata esclusa – nemmeno in forma implicita – dai giudici di
merito: conseguentemente della stessa si deve tener conto anche ai
fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del
reato (cfr. (Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D’Uva, Rv. 269129; Sez.
5, n. 38287 del 06/04/2016, Politi, Rv, 267872; Sez. 6, n. 38849 del
16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 35805 del
18/06/2013, Romano, Rv. 257298; Sez. 1, n. 17263 del 08/04/2008,
Vigolo, Rv. 239627).
La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale,
incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi
dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti
interruttivi (come nella fattispecie), anche su quello del termine
massimo, in ragione della entità della proroga, ex art, 161, comma
secondo, cod. pen. (così, Sez. 2, n. 13463/2016, Rv. 266532; Sez. 6,
n. 48954/2016, Rv. 268224; Sez. 6, n. 50089/2016, Rv. 268214)
quale aggravante ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine
prescrizionale minimo. La diversa soluzione che ritiene possibile
applicare una sola volta l’aumento del termine prescrizionale a causa
di talune forme di recidiva rimette all’interprete e in modo arbitrario in difetto di espliciti riferimenti normativi – la determinazione della
rilevanza da attribuire ad esse caso per caso. Nel caso del combinato
disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. emerge, al contrario, la
chiara volontà del legislatore di conferire alla recidiva qualificata una
duplice valenza. Ciò premesso, il reato in esame, tenuto conto
dell’aumento per la recidiva reiterata e dell’aumento ex art. 161,

2

comma 2 cod. pen., non era prescritto alla data della sentenza
d’appello e non è ancora prescritto. Invero, alla pena base prevista
per la truffa aggravata (anni cinque), si deve aggiungere il termine
previsto dall’art. 99, comma 4 cod. pen., quantificata nei due terzi del
tetto massimo della pena del reato base, nella specie pari ad anni tre
e mesi quattro Si ottiene così un totale di pena (astratta) massima su
cui calcolare la recidiva, pari ad anni otto e mesi quattro. A tale lasso

dall’art. 161, comma 2, cod. pen. pari, in caso di recidiva reiterata, ai
due terzi del tempo necessario a prescrivere: termine che, nella
fattispecie, è pari ad anni cinque, mesi sei e giorni venti. Si deduce
che il termine prescrizionale complessivo massimo che il giudice di
secondo grado avrebbe dovuto calcolare è pari ad anni tredici, mesi
dieci e giorni venti. Il reato (commesso in data 02/08/2006) si
prescriverà, quindi, solo in data 22/06/2020.
5. Da qui la doverosità di una pronuncia di annullamento della
sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Reggio Calabria

PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 26/04/2018

residente

Il Consigliere estensore
ANDRE PELLEGRINO
,

GIO

DI TALLEVI

2,1,4

temporale, va sommato il tempo d’interruzione massimo previsto

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