Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20786 del 21/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20786 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOZZI MAURIZIO N. IL 27/03/1961
avverso la sentenza n. 632/2014 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
del 19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/04/2015
Lozzi Maurizio ricorre avverso la sentenza 19.5.14, emessa dal Tribunale di Civitavecchia ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato,
concesse attenuanti generiche equivalenti anche alla contestata recidiva, la pena di mesi otto di
reclusione ed € 140,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
punibilità ex art.129 c.p.p. , < attesa la dinamica del fatto e la relazione di servizio redatta dagli
agenti operanti>.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del verbale di arresto, alla
denuncia della p.o. e a quanto dichiarato dall’operante in sede di convalida dell’arresto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 aprile 2015
comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice esaminato la sussistenza di una causa di non