Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20785 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20785 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CVRKOTIV VLADIMIR N. IL 05/11/1972
avverso la sentenza n. 4171/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

P

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Cvrkotic Vladimir Mario fu ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato,
commesso la notte tra il 28 ed 29 dicembre 2006, così riqualificato il reato di
ricettazione originariamente contestato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce difetto di motivazione in

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a denunciare una carenza di motivazione, ma non precisa sotto quale
aspetto la decisione impugnata, presenterebbe vizi o carenze; la mancanza di
specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la prescrizione del reato è maturata il 28 giugno 2016, in epoca successiva
alla decisione di appello, resa il 14 aprile 2014;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la preclusione per questa
Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129
del codice di rito (quale la prescrizione) e le conseguenze di cui all’art. 616 cod.
proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

p 3;;Irl’e , te

ordine alla prova della responsabilità ed alla intervenuta prescrizione del reato;

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