Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20785 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20785 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 15/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAURIELLO GIOVANNI N. IL 11/05/1959
GRECO ALFONSO N. IL 16/10/1988
PETTI GIUSEPPE N. IL 10/05/1984
SORRENTINO MARCO N. IL 24/02/1975
SORRENTINO FRANCESCO N. IL 08/01/1949
PISCIOTTA ENRICO N. IL 26/12/1982
PISCIOTTA MICHELE N. IL 29/11/1977
avverso la sentenza n. 727/2016 CORTE APPELLO di SALERNO, del
31/03/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1 -6G’
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I giudici d'appello davano atto che nel corso delle udienze del 7 febbraio e del 7 marzo 2017 tutti gli imputati, ad eccezione per quello che qui rileva di MAURIELLO GIOVANNI, avevano rinunciato ai motivi relativi alla sussistenza dei fatti e alla loro responsabilità ad esclusione: 1. della qualificazione giuridica del reato sub A) che ritenevano rientrasse nella fattispecie disciplinata dall'art. 416 c.p. 2. della qualificazione giuridica dell'associazione sub B) che doveva essere intesa come associazione ex art. 74 co 6 DPR cit. 3. del trattamento sanzionatorio comprensivo anche delle esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 contestata con riguardo alle estorsioni F) e T) . La Corte d'appello qualificava l'imputazione di cui al capo A) come violazione dell'art. 416 c.p. ed escludeva l'aggravante di cui all'art. 7 in relazione al reato di cui al capo T) Ricorrono per Cassazione tutti gli imputati. SORRENTINO Francesco lamenta che la condanna per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 si fonda su dichiarazioni di collaboratori non riscontrate. Ritiene comunque che dovesse trovare applicazione il co 6 dell'art. cit. 1 K) e il secondo per i reati di spaccio di cui ai capi K )3), L), M), U), X) e per le estorsioni SORRENTINO Marco richiamando solo il decisum del Tribunale lamenta vizio della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla sua partecipazione nel reato associativo PISCIOTTA Michele contesta la sussistenza del reato associativo ex art. 416 c.p. per mancanza di un programma delinquenziale e per assenza di affectio societatis. Analoghe considerazioni vengono svolte anche per il reato associativo di cui al capo B) rilevando che il processo ha evidenziato un contrasto di interessi perché le azioni dei personale interesse. Contesta anche la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. N. 152/91 in relazione all'estorsione di cui al capo F) ritenendo che dall'istruttoria non fosse emersa "mafiosità" nella condotta realizzata. PISCIOTTA Enrico ha presentato un ricorso personale e uno a mezzo Avv. Raffaele Tecce. Con il ricorso personale si duole del mancato giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, dell'illogicità della motivazione, dell'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e della mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Con il ricorso avanzato a mezzo difensore lamenta inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità con riguardo all'intervenuta rinuncia. Evidenzia che la rinuncia è stata avanzata dal codifensore privo di procura speciale, richiesta dall'art. 589 co 2 c.p.p. Si duole anche del mancato esame dei motivi avanzati in ordine al capo B) essendosi la Corte Territoriale limitata a motivare con riguardo al capo A) e comunque lamenta la mancata derubricazione del reato di associazione finalizzata al narcotraffico nella violazione dell'art. 73 DPR 309/90 in assenza degli elementi costitutivi del vincolo associativo, evidenziando che la condanna si fonda su dichiarazioni dei collaboratori prive di riscontri. Sottolinea anche che il ricorrente non ha subito condanna per alcuno dei reati fine GRECO Alfonso sostiene che la Corte Territoriale ha operato una diminuzione della pena con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore a quella di un terzo stabilita dal primo giudice, incorrendo così in una reformatio in pejus, vietata dalla legge. PETTI Giuseppe lamenta la mancata qualificazione del fatto di cui al capo C) come lieve ex art. 73 co 5 DPR 309/90 MAURIELLO Giovanni lamenta che la responsabilità per il capo K) - dal quale è invece stato assolto il fratello- si fonda sul richiamo della sentenza di primo grado senza che 2 A/ singoli lungi dall'essere finalizzate allo scopo comune sono finalizzate allo scopo del sia stata fornita risposta alle doglianze avanzate in sede di appello. In particolare rileva che non vi sono elementi per affermare il perfezionamento della contestata cessione. Lamenta anche il mancato esame delle richieste subordinate relative alle circostanze attenuanti generiche e alla prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei suoi confronti per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 2. Nella sentenza impugnata si legge che tutti gli imputati, ad eccezione di MAURIELLO GIOVANNI, hanno rinunciato ai motivi di impugnazione inizialmente dedotti e che in particolare la rinuncia ha avuto oggetto i motivi relativi alla sussistenza dei fatti di cui alle imputazioni e alla loro commissione da parte di ciascuno. Non vi è invece stata rinuncia per i motivi relativi alla qualificazione giuridica del reato sub A) - dalla corte territoriale qualificato, così come richiesto, nella violazione dell'art. 416 c.p. -, alla qualificazione giuridica del reato sub B) come violazione dell'art. 74 co 6 DPR 309/90 e a quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, comprensivo anche della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, che peraltro è rimasta solo con riguardo all'estorsione sub F), essendo stata esclusa dai giudici d'appello con riguardo alla contestazione sub T). 3. La difesa di PISCIOTTA Enrico contesta la validità dell'intervenuta rinuncia lamentando che la stessa è stata avanzata da codifensore privo di procura speciale. Le Sezioni Unite di questa Corte chiamate a rispondere al quesito "se il difensore dell'indagato o imputato non munito di procura speciale possa validamente rinunciare all'impugnazione da lui autonomamente proposta" con la sentenza n. 12603 del 24.11.2015 hanno affermato che " il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga". Come risulta dal verbale del 7.2.2017 PISCIOTTA Enrico era presente in udienza allorchè il difensore avv. Bonaventura Carrara ha rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla richiesta di riqualificazione del fatto (sub B) e non ha avanzato opposizione. Ne consegue l'inammissibilità del motivo che investe la validità della rinuncia. 4. Poiché, ex art. 597 c.p.p., comma 1, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia non potevano i giudici 3 1. SORRENTINO Francesco, come risulta dal certificato in atti, è deceduto il 15.12.2017. d'appello prenderli in considerazione ne' potrebbe farlo questa Corte sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo ius receptum in giurisprudenza quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, pur se unilaterali (Cass. Sez. 1, n. 29359 del 14.5.09, dep. 16.7.09, rv. 244826). È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di gravame, prenda atto dell'avvenuta rinuncia dei motivi di gravame, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., compreso il giudizio di legittimità (Cass. n. 46053 del 21/11/2012 Rv. 255069; n. 46053 del 21/11/2012 Rv. 255069; n. 2791 del 22/10/2014 Rv. 262682). 5. Deve aggiungersi che il principio "tantum devolutum quantum appellatum", pur non precludendo in modo assoluto al giudice dell'impugnazione di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi, impone tuttavia, perché l'esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti, che questi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati. Tale connessione non ricorre tra la determinazione della misura della pena e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante (Sez. 3 n. Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, Costantino, 163043; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794; Sez. 2, n. 522 del 04/03/1969, Tollion, Rv. 112184; Sez. 2, n. 8571 del 27/01/1973, Butolini, Rv. 125582; Sez. 2, n. 9481 del 21/03/1980, Locicero, Rv. 145972; Sez. 1, n. 836 del 16/10/1981, Fusco, Rv. 151832). Ne è così stata tratta la conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861) o l'esclusione di circostanze aggravanti (Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825). 6. Attesa dunque la limitazione dell'ambito devolutivo dell'appello determinato dalla rinuncia da parte di tutti gli imputati, con la sola esclusione di MAURIELLO Giovanni, ai motivi relativi alla sussistenza dei fatti e alla loro responsabilità, la Corte di Appello non doveva quindi in alcun modo motivare su detti punti. Correttamente pertanto la Corte Territoriale ha delimitato il giudizio, per quello che ancora rileva, ai seguenti motivi: sussistenza di una associazione ex art. 74 co 6 DPR 309/90 in luogo di quella ordinaria contestata; trattamento sanzionatorio, ivi compresa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 con riguardo al capo F). 7. Sulla scorta di quanto indicato è pertanto inammissibile il ricorso di SORRENTINO Marco che dopo avere rinunciato ai motivi di appello, con la sola esclusione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, reitera in questa sede lamentele in ordine alla valutazione dei collaboratori di giustizia e alla sua partecipazione al reato associativo. 4 considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi 8. Inammissibile è anche il ricorso di PETTI Giuseppe che ha avanzato doglianze in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo C) come lieve ai sensi dell'art. 73 co 5 DPR 309/90 (da ritenersi dopo la Novella del 2014 ipotesi autonoma di reato, ma la situazione non cambiava, per le argomentazioni sopra espresse, anche quando era considerata circostanza attenuante) nonostante l'avvenuta rinuncia ai motivi di gravame, con la sola esclusione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla applicazione della disciplina della continuazione con i reati di cui alla sentenza della 9. Così come con riguardo al ricorso di PISCIOTTA Michele sono inammissibili le doglianze avanzate in ordine alla sussistenza del fatto associativo di cui al capo A) e di cui al capo B) per mancanza di un programma delinquenziale e per assenza di affectio societatis considerato che il difensore, alla sua presenza, come risulta dal verbale dell'udienza 7 febbraio 2017, ha rinunciato a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla qualificazione del fatto (capo T) e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 192/91. Con riguardo alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso, ritenuta solo con riferimento alla estorsione di cui al capo F), in relazione alla quale il ricorrente ha svolto le proprie censure, deve rilevarsi che il PISCIOTTA si è limitato a riproporre la stessa questione già dedotta e disattesa dai giudici d'appello, senza sottoporre ad effettiva critica - rilevante in punto di vizio di legittimità - la specifica motivazione della Corte Territoriale, circostanza che rende il motivo di impugnazione inammissibile perché nella sostanza privo del requisito della specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione . Anche il ricorso di PISCIOTTA Michele è pertanto inammissibile. 10. Con riguardo a PISCIOTTA Enrico le censure, avanzate nel ricorso personale, e relative all'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo e alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a quelle avanzate nel ricorso a firma dell'avv. Raffaele Tecce che investono la sussistenza dell'associazione di cui al capo B), sono inammissibili perché relative a motivi di gravame rinunciati. L'imputato ha infatti rinunciato a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla richiesta di qualificare l'associazione di cui al capo B) ai sensi dell'art. 74 co 6 DPR 309/90. E la Corte d'Appello ha dato conto con logica ed ampia 5 Corte d'Assise d'Appello di Salerno n. 3/2010. argomentazione delle ragioni che impedivano di derubricare il reato ritenuto (violazione art. 74 co 1 e 2) in quello di cui all'art. 74 co 6 DPR cit. Con riguardo alla doglianza avanzata nel ricorso personale in punto attenuanti generiche non può che rilevarsi che le stesse sono state concesse dal primo giudice e che non essendo stata contestata nessuna aggravante non è stato dato corso ad alcun giudizio di bilanciamento. Alla luce delle considerazioni espresse anche il ricorso di PISCIOTTA Enrico è Il ricorso di MAURIELLO Giovanni è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitata prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - ricezione da parte dei Sorrentino della droga tramite MAURIELLO con conseguente prova dell'avvenuta consegna e comunque perfezionamento del reato con il semplice accordo - in relazione ai quali il ricorrente ha svolto censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte il ricorrente ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. Con riguardo alla doglianza in punto attenuanti generiche deve rilevarsi che dette circostanze erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno. Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento.( Cass. N. 2415 del 1984 Rv. 163169, N. 154 del 1985 Rv. 167304, N. 16259 del 1989 ; Cass Sez. 4 n. 1982/99; Cass Sez. 4 n. 24973/09) inammissibile. L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione peraltro genericamente sollevata solo in questa sede (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di SORRENTINO Marco, PISCIOTTA Michele, PISCIOTTA Enrico, PETTI Giuseppe e MAURIELLO Giovanni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale in euro 2.000,00 ciascuno Il ricorso di GRECO Alfonso è fondato. Effettivamente la Corte Territoriale ha operato una diminuzione della pena con riguardo alle concesse attenuanti generiche in misura inferiore a quella di un terzo stabilita dal primo giudice. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente all'entità della pena che deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SORRENTINO Francesco perché il reato è estinto per morte del reo, nonché nei confronti di GRECO Alfonso limitatamente all'entità della pena che ridetermina in mesi otto di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi di di SORRENTINO Marco, PISCIOTTA Michele, PISCIOTTA Enrico, PETTI Giuseppe e MAURIELLO Giovanni che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 15.2.2018. Il Consigliere estensore Giovanna VERGA I Presidente VI nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare

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