Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20784 del 09/02/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20784 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di BOLOGNA
avverso la sentenza della medesima Corte, II Sezione Penale, in data
02/02/2017 nei confronti di
STEFANI IVANO (n. il 23/10/1962).
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano
Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Fulvio Baldi, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

OSSERVA:

Data Udienza: 09/02/2018

Con sentenza del 21/12/2009, il Tribunale di Piacenza dichiarò Stefani
Ivano responsabile del reato di cui all’articolo 640 del c.p. e – concesse le
attenuanti generiche – lo condannò alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 600,00
di multa e al risarcimento del danno in favore della Parte Civile (Ivana Carpana).
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame. La Corte d’appello di
Bologna, con sentenza del 02/02/2017, in riforma della sentenza impugnata
dichiarò non doversi procedere per il reato di truffa di cui sopra estinto per
prescrizione. Revocò altresì le statuizioni civili di primo grado poiché “alla luce

della mancata comparizione della Parte Civile, e delle esplicite avvertenze
contenute nel decreto di citazione, si desume che la sua costituzione è stata
implicitamente revocata”.
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Bologna deducendo l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in
quanto si è violato il principio della immanenza della parte civile nel processo
penale (art. 76 c.p.p.). Il P.G. richiama, poi, principi di questa Corte secondo i
quali la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il
principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come
revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all’art. 82 comma
secondo cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in
mancanza delle conclusioni non si forma il “petitum” sul quale il giudice possa
pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano
valide in ogni stato e grado del processo (Sez. 2, Sentenza n. 24063 del
20/05/2008 Ud. – dep. 12/06/2008 – Rv. 240616; Sez. 6, Sentenza n. 12165 del
11/03/2009 Ud. – dep. 19/03/2009 – Rv. 242931; Sez. 2, Sentenza n. 29859
del 23/06/2016 Ud. – dep. 14/07/2016 – Rv. 267482).
Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento, con rinvio,
dell’impugnata sentenza.

motivi della decisione

1.

Il ricorso è fondato.

1,1. Infatti, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, la
sentenza impugnata viola il principio della immanenza della parte civile nel
processo penale (art. 76 c.p.p.). Sul punto questa Suprema Corte ha più volte
affermato che nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile
appellante all’udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni
non possono essere considerate, di per sè, manifestazione inequivoche di una
rinuncia implicita all’impugnazione (Sez. 2, Sentenza n. 29859 del 23/06/2016
Ud. – dep. 14/07/2016 – Rv. 267482). Nella motivazione della predetta sentenza

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si afferma: “la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello non
è prevista tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione; costantemente la
giurisprudenza di legittimità ha affermato infatti che l’assenza della parte civile al
processo di appello non determina alcuna revoca tacita o implicita della sua
costituzione, in ciò concretizzandosi il principio di immanenza della parte civile
nel processo penale, riconducibile al capoverso dell’art. 76 cod. proc. pen.,
secondo il quale “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato
e grado del processo” (Sez. 4, sent. 24360 del 28.5 – 16.6.08 in proc. Rago e

parte civile si determina infatti solamente a seguito di una dichiarazione espressa
fatta secondo le forme ed i contesti procedimen tali indicati dal primo comma
dell’art. 82 cod. proc. pen. ovvero a seguito di uno dei due “comportamenti
concludenti” specificamente disciplinati dal comma 2, medesimo articolo: la
mancata presentazione delle conclusioni a norma dell’art. 523 c.p.p. (e
consolidato è l’insegnamento di questa Corte sul riferimento della norma al solo
processo dì primo grado: Sez. 2, sent. 24063 del 20.5 – 12.6.08 in proc. Quintile
e altro; Sez. 5, sent. 12959 del 8.2 – 12.4.06 in proc. Lio ed altro) ovvero il
promuovere l’azione davanti al giudice civile”.
2. E’, poi, evidente che il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare la
decisione di cui sopra. Infatti, nel caso di specie il Procuratore Generale non
ricorre per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili della
singola parte, ma per garantire “l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza
della parte privata” così come regolamentati dalla legge – nel caso di specie dagli
artt. 76 e 82 del c.p.p. – la cui violazione costituisce – ex art. 178 lettera c – una
nullità di ordine generale. Dunque il P.M. nel caso di cui ci si occupa ricorre per
contrastare la prassi contra legem adottata dalla Corte di appello di Bologna che
in tutti i decreti di citazione per l’udienza dibattimentale inserisce, tra gli avvisi
importanti, quelli di cui alle lettere B e C nei quali si afferma che in caso di
dichiarazione di non doversi procedere perché i reati sono estinti per prescrizione
le statuizioni civili saranno confermate solo se la parte civile insista

“nella

richiesta di conferma delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. con atto scritto da
far pervenire – via pec – alla cancelleria almeno 7 giorni prima dell’udienza; con
formale avvertimento che, in difetto di tale richiesta scritta o di identica istanza
orale da proporre in udienza, la Corte riterrà implicitamente revocata la
costituzione di parte civile”.

E’ evidente che la Corte di Appello, con le

disposizioni di cui sopra, impone alle parti civili attività non previste dalla legge
(invio con pec della richiesta di conferma delle statuizioni civili) e qualora ciò non
venga fatto, ingiustamente ritiene “implicitamente revocata la costituzione di
parte civile”.

Nel caso di specie, poi, si deve rilevare che il difensore e

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altri; Sez. 5, sent.25723 del 6.5 – 12.6.03 in proc. Manfredi). La revoca della

procuratore speciale della P.C. Carpana Ivana – Avvocato Stefanina Losi – ha,
invece, inviato via pec in data 18/01/2018 (quindi nei termini) la richiesta di
conferma delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. di cui sopra (rinvenuta agli
atti), ma la Corte territoriale ha deciso come se non fosse pervenuta tale
richiesta ed ha revocato le statuizioni civili; quindi ha trattato il caso in modo
eguale a quelli in cui non vi è stata risposta delle Parti Civili. Pertanto il giudice di
secondo grado non solo ha violato il principio dell’immanenza della parte civile,
ma ha anche disatteso le sue stesse erronee direttive. Dunque il P.M. ricorre in

protetto dalla legge e cioè assicurare le condizioni per l’esercizio del diritto
all’inserimento dell’azione civile nel processo penale (si veda motivazione Sez. 5,
Sentenza n. 10366 del 14/04/1999 Ud. – dep. 01/09/1999 – Rv. 214189). A tal
proposito questa Corte ha affermato che il P.M., in quanto parte pubblica, ha
interesse ad impugnare anche per contrastare la ingiustizia di provvedimenti, sia
a tutela della funzione punitiva dello Stato, sia a garanzia della posizione
dell’imputato e della parte offesa. Egli quindi, pur nell’ambito del processo
accusatorio, può sostituirsi, nella impugnazione dei provvedimenti, alle parti
private per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di
legalità o per far valere questioni di interesse pubblico, rilevabili di ufficio in ogni
stato e grado del procedimento. Non può, viceversa, sostituirsi all’imputato od
alla persona offesa per censurare la illegittimità della mancata concessione di
benefici e per sindacare statuizioni ritenute pregiudizievoli degli interessi civili,
facendo, però, sempre salva la difesa delle condizioni per l’esercizio del diritto
all’inserimento dell’azione civile nel processo penale (Sez. 5, Sentenza n. 10366
del 14/04/1999 Ud. – dep. 01/09/1999 – Rv. 214189; l’ultima frase “facendo,
però, sempre salva ecc.”, è stata aggiunta alla massima sintetizzando quanto
viene esposto nella quintultima riga della motivazione della stessa sentenza di
questa Corte massimata). Nella motivazione della predetta sentenza si legge: “Il
pubblico ministero, in quanto parte pubblica, titolare di un generale dovere di
iniziativa propulsiva, risalente, a norma degli artt. 73 e 74 dell’ordinamento
giudiziario, all’obbligatorietà dell’azione penale e alla istituzionale funzione di
vigilanza per “la osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione
della giustizia”, ha interesse, di norma, nell’ambito della riconosciuta
legittimazione all’impugnazione, a contrastare l’ingiustizia di provvedimenti, a
tutela sia della funzione punitiva dello Stato che rappresenta, sia della posizione
dell’imputato e della parte offesa, nei limiti in cui gli interessi particolari di questi
soggetti coincidono con l’interesse generale protetto. Il pubblico ministero può
sostituirsi, quindi, quale parte “imparziale”, all’offeso dal reato e all’imputato
soltanto per contrastare provvedimenti emessi in violazione del principio di

questo caso, come nei molti altri casi eguali, per tutelare l’interesse generale

legalità o per far valere questioni d’interesse pubblico, rilevabili ex officio in ogni
stato e grado del processo”.
2,1. Si deve, infine, rilevare che il presente ricorso per cassazione del P.M.
– diretto a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale – è anche
caratterizzato dalla concretezza e attualità dell’interesse ad impugnare. Infatti,
tale impugnazione è idonea a rimuovere gli effetti che si assumono
pregiudizievoli (si veda sul punto: Sez. U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009

3. Si deve, pertanto, annullare la sentenza impugnata limitatamente alla revoca
delle statuizioni civili e rinviare, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile
competente per valore in grado di appello. Infatti, questa Corte ha più volte
affermato che nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere
per intervenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla responsabilità
dell’imputato ai fini delle statuizioni civili, l’eventuale accoglimento del ricorso per
cassazione proposto dall’imputato impone l’annullamento della sentenza con
rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma
dell’art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud. dep. 27/09/2013 – Rv. 256087; Sez. 6, Sentenza n. 5888 del 21/01/2014 Ud. dep. 06/02/2014 – Rv. 258999).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili e
rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in
grado di appello.

Così deciso in Roma, il 09/02/2018.

Ud. – dep. 17/07/2009 – Rv. 244110).

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