Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20783 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20783 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli
nei confronti di:
– Yare Jubilee, nato in Nigeria 1’1 giugno 1972
avverso la sentenza n. 282/2015 emessa in data 15 gennaio 2015 dalla Corte
d’appello di Napoli.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo
D’Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 485 cod. pen., non si sarebbe dovuto procedere per difetto di
querela;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 ottobre 2009 il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato Yare Jubilee alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed
euro 350 di multa per il delitto di ricettazione, avendo acquistato comunque ricevuto una polizza assicurativa di provenienza illecita in quanto compendio del reato di falso in scrittura privata.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 15 gennaio 2015, confermava la sentenza di primo grado.
Contro tale sentenza ricorre il Procuratore generale richiamando l’orientamento di questa corte secondo cui sarebbe esclusa la configurabilità del delitto
di ricettazione nelle ipotesi di falsificazione del contrassegno ad opera di un privato. Osserva che il fatto sarebbe qualificabile ai sensi dell’art. 485 cod. pen.,
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Data Udienza: 14/04/2016

improcedibile per mancanza di querela e altresì estinto per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio.
Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la falsificazione
materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli
autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibi-

ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato (ex plurimis, Sez. 2, n. 16566
del 17/03/2009 – dep. 17/04/2009, Stasino, Rv. 244380).
Nella specie i giudici di merito non indicano alcun elemento da cui possa
evincersi che l’imputato abbia ricevuto da terzi il contrassegno assicurativo contraffatto e quindi il sol fatto di esserne stato trovato in possesso per averne fatto
materialmente uso sulla propria autovettura integra gli estremi del delitto a suo
tempo previsto dall’art. 485 cod. pen.
Così diversamente qualificato il fatto, va rilevato che il delitto (ora abrogato per effetto dell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) era punibile solo a querela di parte, sicché – difettando la stessa – l’azione penale non poteva essere
esercitata. L’improcedibilità dell’azione penale esclude l’applicabilità della sanzione pecuniaria civile prevista dall’art. 4, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
P. Q. M.
qualificato il fatto ai sensi dell’art. 485 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto della
condizione di procedibilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2016.

zione sull’autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata,

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