Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20782 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20782 Anno 2016
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Giuseppe Marotta, nato a Torino il 12 dicembre 1973
avverso la sentenza n. 5269/2014 emessa in data 3 dicembre 2014 dalla Corte
d’appello di Torino.
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo
D’Arrigo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il g.u.p. del tribunale di Torino, con sentenza seguito di rito abbreviato
del 19 giugno 2014, ha condannato il Giuseppe Marotta alla pena di anni quattro
mesi otto di reclusione ed euro 1600 di multa per tre rapine commesse ai danni
di altrettanti istituti bancari, per il sequestro di persona consumato, in occasione
delle rapine, ai danni dei dipendenti delle filiali e per il furto di un’autovettura;
assolveva, invece, l’imputato dalle imputazioni di porto e detenzione di arma da
fuoco, ritenendo che il fatto non sussistesse; alla pena sopra indicata si perveniva riconoscendo all’imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e
alle aggravanti contestategli.
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 3 dicembre 2014, riformava
parzialmente la sentenza di primo grado, assolvendolo dai delitti di sequestro di
persona (capi 4 e 7) e, conseguentemente, rideterminando la pena in anni tre
mesi 10 di reclusione ed euro 1260 di multa.
Contro tale sentenza l’imputato ricorre unicamente per dolersi del fatto
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Data Udienza: 14/04/2016

che, in esito al giudizio di bilanciamento, le circostanze attenuanti non siano state ritenute prevalenti. Si duole, in particolare, dell’erronea applicazione dell’art.
99 cod. pen., nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto operante il divieto
di considerare le circostanze aggravanti subvalenti alle attenuanti in ragione della contestata recidiva reiterata obbligatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio, limitatamente all’applicazione della recidiva.

automatica della recidiva di cui all’art. 99, comma 5, cod. pen., bensì
dell’applicazione del divieto – previsto dall’art. 69, comma 4, cod. pen. – di subvalenza della predetta recidiva rispetto alle circostanze attenuanti generiche
nell’ambito del giudizio di bilanciamento.
Tuttavia, successivamente alla presentazione del ricorso è intervenuta la
sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, comma 5, cod. pen. nella parte in cui
prevede l’applicazione obbligatoria della recidiva nelle ipotesi ivi descritte, senza
prevedere alcuna discrezionalità del giudice sul punto.
Ciò posto, va ulteriormente aggiunto che nel giudizio di cassazione, è rilevabile di ufficio, anche in caso d’inammissibilità del ricorso, la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio in
conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena (Sez. 2, n. 43399 del 09/09/2015 – dep.
28/10/2015, Nicolosi, Rv. 265170).
Nella specie, il capo della sentenza di appello impugnato si racchiude nelle
seguenti affermazioni: «correttamente è stata ravvisata dal primo Giudice la recidiva ex art. 99, co. 5, c.p. che, essendo obbligatoria, non può essere esclusa,
e, trattandosi anche di recidiva reiterata ex art. 99 co. 4 c.p., impedisce un bilanciamento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 bis c.p. (già riconosciuta) in termini di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva».
In teoria, quindi, ci sarebbe la possibilità che il giudice di merito oggi escluda la recidiva, non più obbligatoria, fermo restando il divieto di subvalenza
della stessa, se invece ritenuta applicabile. Infatti, non osta all’esclusione il fatto
che la recidiva sia reiterata, in quanto anche la recidiva di questa specie è soggetta alla facoltatività dell’applicazione e può essere esclusa nel merito (ad esempio, nel caso che i precedenti, particolarmente risalenti, non siano più espressivi della pericolosità sociale dell’imputato).
Né può dirsi che vi sia una motivazione implicita a sostegno

Occorre puntualizzare che il ricorrente non ha contestato l’applicazione

dell’applicazione della recidiva, stante la valutazione positiva sulla condotta processuale dell’imputato contenuta nel capo successivo della sentenza impugnata.
In sostanza, la corte territoriale ha applicato automaticamente la recidiva
in quanto la stessa, oltre che reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., è anche
qualificata ai sensi dell’art. 99, comma 5, cod. pen. e tale qualificazione rendeva
– all’epoca della condanna – obbligatoria la sua applicazione. Quindi, essendo
sopravvenuta l’illegittimità costituzionale dell’automaticità prevista dalla disposizione da ultimo citata e difettando qualsiasi accertamento in ordine alla merita-

nuovo giudizio sul punto, fermo restando che – ove applicata – la recidiva, in
quanto reiterata, non potrebbe essere dichiarata subvalente alle circostanze attenuanti generiche per effetto del divieto posto dall’art. 69, comma 4, cod. pen.
in tema di giudizio di bilanciamento.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: in tema di recidiva,
successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015,
l’applicazione della recidiva qualificata ex art. 99, comma 5, cod. pen. deve essere sorretta da adeguata motivazione, anche quando detta recidiva sia reiterata,
ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen. e, in quanto tale, non possa essere ritenuta subvalente alle circostanze attenuanti generiche stante il divieto posto
dall’art. 69, comma 4, cod. pen.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all’applicazione della recidiva, con rinvio al giudice di merito per un
nuovo giudizio sul punto.
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., deve essere dichiarata irrevocabile la pronuncia sulla responsabilità penale dell’imputato.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della recidiva, con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Visto l’art. 624, comma 2, c.p.p. dichiara irrevocabile la pronuncia sulla responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2016.

volezza dell’applicazione (ora facoltativa) della recidiva qualificata, occorre un

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