Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20781 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20781 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO DONATO N. IL 25/10/1954
avverso la sentenza n. 894/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, la
Corte d’appello di Lecce ha ritenuto Bruno Donato ritenuto responsabile dei
delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, fatto commesso il 4
novembre 2002;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce violazione e falsa
applicazione dell’articolo 157 cod. pen., poiché alla data del 4 novembre 2012 il

considerare l’aggravante di cui all’articolo 219, comma 2, numero 1, che
comporta l’aumento di un terzo della pena edittale;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché ai
sensi dell’articolo 161, comma 2, cod. pen. “Salvo che si proceda per i reati di
cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in
nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di
un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui
all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto
comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105”,

per cui il

termine complessivo di prescrizione dei reati di bancarotta fraudolenta è pari a
12 anni e 6 mesi e non a 10 anni;
– che pertanto la prescrizione del reato verrà a determinarsi il 4 maggio 2015 e
non il 4 novembre 2012, come sostenuto dal ricorrente;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

t

reato doveva ritenersi estinto per prescrizione dopo 10 anni, non potendosi

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