Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20781 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20781 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISACHI COSTANTIN RENATO nato il 17/11/1993

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che conclude per
l’inammissibilita’
dato atto dell’assenza del difensore

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO

1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava la richiesta di riesame
presentata nell’interesse di ISACHI Costantin Renato avvero l’ordinanza
cautelare emessa dal GIP di Caltanissetta in data 12 ottobre 2017.

2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.

quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l’entrata in vigore della legge
n. 103 del 2017 nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa,
in violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (SU, n. 8914 del
21/12/2017 dep. 2018, Aiello).
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 13 aprile 2018.

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il

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