Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20779 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20779 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONUGLI CLAUDIO nato il 22/12/1961 a MASSA

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che conclude per
l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore
– avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE del Foro di Roma in sostituzione dell’avv.
GALLO LAURA del foro di MASSA in difesa della parte civile il quale si riporta alle
conclusioni che deposita unitamente a nota spese.
– avvocato INFANTE VITTORIA CONCETTA del foro di ROMA in difesa di BONUGLI
CLAUDIO che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Quinta Sezione Penale della Corte di
Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse
dell’imputato Claudio BONUGLI avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di
pace di Massa in data 17 marzo 2015 – che aveva dichiarato l’imputato
responsabile del reato già punito dall’art. 594 cod. pen. con condanna al

sentenza del Tribunale di Massa in data 17 marzo 2016, che aveva riformato la
sentenza di primo grado riconoscendo la discriminante di cui all’articolo 599 cod.
pen. e revocando le statuizioni civili, così determinando il passaggio in giudicato
della decisione di primo grado.

2. Propone ricorso straordinario, a mente dell’art. 625-bis cod. proc. pen.,
Claudio BONUGLI, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Vittoria
Concetta Infante, e chiede di annullare la sentenza impugnata perché affetta da
errore di fatto relativamente alla ritenuta tardiva spedizione dell’atto di appello
che risulta invece essere stata tempestivamente effettuata dalla cancelleria del
Tribunale di Massa, ove l’atto è stato depositato in data 30 aprile 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso straordinario appare infondato.
1.1. Il ricorso è infondato sotto il profilo del denunciato errore di fatto, posto
che la dichiarata inammissibilità dell’appello per tardiva spedizione risulta
ulteriormente corroborata dalla violazione dell’articolo 582, comma 2, cod. proc.
pen., con riguardo al luogo di presentazione dell’impugnazione.

2. Esaminando l’originale dell’atto di appello risulta che lo stesso è stato
depositato presso la cancelleria del Tribunale di Massa il 30 aprile 2015 e da
questa successivamente fatto recapitare al Giudice di pace della stessa città.
2.1. Tale modalità di presentazione è irrituale e determina l’inammissibilità
dell’impugnazione.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in
tema di impugnazioni, le parti private ed i loro difensori possono presentare, ex
art. 582, comma 2, cod. proc. pen., l’atto di impugnazione anche nella
cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a
riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il
2

risarcimento dei danni in favore della parte civile – , ha annullato senza rinvio la

provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28656 del 16/05/2013, P.C. in proc.
Antognozzi, Rv. 256530).
Con tale pronuncia si è anche precisato «che qualora il provvedimento
impugnato sia stato emesso dal Giudice di pace, è inammissibile l’atto di appello
presentato nella cancelleria del Tribunale della medesima sede giudiziaria».

appello effettuata presso il Tribunale di Massa poiché inammissibile.
In proposito, dunque, non si è verificato nessun errore percettivo da parte di
questa Corte di legittimità.

3. Ad avviso del Collegio il ricorrente non può neppure giovarsi della
spedizione dell’atto di impugnazione effettuata dal Tribunale di Massa il 4 maggio
2015.
Infatti, tale modalità di presentazione dell’impugnazione, prevista
dall’articolo 583 cod. proc. pen., richiede l’utilizzo del telegramma o della posta
raccomandata a cura della parte che propone l’impugnazione e non ammette
modalità succedanee.
In materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità
delle forme stabilite dalla legge per la presentazione dell’atto in quanto si tratta
di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, con la
conseguenza che la presentazione dell’impugnazione tramite l’invio dell’atto
attraverso la posta raccomandata da parte dell’ufficio cui l’impugnazione è stata
irritualmente presentata è inammissibile perché effettuata con modalità non
consentita dalla legge.
Nel caso di specie, in effetti, la spedizione non è stata effettuata dalla parte
che ha proposto l’impugnazione, ma dall’ufficio che aveva irritualmente ricevuto
l’impugnazione, sicché anche sotto questo profilo l’appello era inammissibile.

4. D’altra parte la spedizione in questione è pure tardiva.
L’intempestività della spedizione risulta accertata nella sentenza impugnata
con il ricorso straordinario, mentre il ricorso sul punto si presenta del tutto
generico e assertivo.

Il ricorrente non può, dunque, giovarsi della presentazione dell’atto di

Risulta incontroversa, infatti, la presenza del timbro di spedizione del plico in
data 4 maggio 2015, cioè in un momento successivo alla scadenza del termine di
impugnazione (2 maggio 2015).
4.1. Le argomentazioni contenute nell’impugnazione straordinaria, volte a
confutare tali conclusioni, sono meramente assertive.

smistamento di Firenze provvedeva all’inoltro del plico al Giudice di pace di
Massa», ma si tratta di una mera asserzione, tant’è vero che il ricorrente, ben
rendendosi conto della infondatezza dell’argomento, afferma «l’impugnazione si
è perfezionata pertanto in ogni caso con la spedizione avvenuta il 30/04/2015»,
spedizione della quale, però, non vi è traccia.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
5.1. Vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, le spese di difesa e
rappresentanza tenuto conto dello sforzo defensionale profuso dalla parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Tognini
Nicola che liquida in complessivi euro 3.000, oltre spese generali, IVA e CPA,
come per legge
Così deciso il 13 aprile 2018.

La difesa lamenta che la data in questione si riferisca «alla data in cui lo

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