Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20778 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20778 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA
nel procedimento a carico di:
GIARRATANO GIUSEPPE nato il 21/08/1971 a RIESI

avverso l’ordinanza del 18/04/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Paolo CANEVELLI che ha chiesto la rettificazione del
provvedimento con l’inserimento delle seguenti parole “condanna al pagamento
delle spese processuali”.

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di correzione dell’errore
materiale, costituito dall’omessa condanna alle spese processuali, contenuto nel
dispositivo della sentenza irrevocabile pronunciata nei confronti di Giuseppe

2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello
di Caltanissetta che chiede

l’annullamento dell’ordinanza

impugnata,

denunciando la violazione di legge, in riferimento agli articoli 130, 535 cod. proc.
pen., poiché, trattandosi di sentenza di applicazione della pena di anni tre di
reclusione, il giudice della cognizione avrebbe dovuto condannare anche alle
spese processuali, sicché, a norma dell’articolo 535, comma 4, cod. proc. pen., il
giudice dell’esecuzione deve provvedere alla correzione dell’errore inserendo la
pronuncia omessa.

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile poiché proposto da
soggetto non legittimato.
Deve essere richiamato e condiviso il principio giurisprudenziale secondo il
quale «il Procuratore generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in
Cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di giudice
dell’esecuzione, in quanto unico legittimato all’impugnazione è il P.M. che ha
avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo» (Sez. 1, n. 6324 del
11/01/2013, PG in proc. De Giglio, Rv. 254224), spettando tale compito al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 13 a ile 2018.

GIARRATANO dal medesimo Tribunale in data 18 maggio 2010.

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