Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20777 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20777 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SENA MARIO nato il 01/02/1959 a ACERRA

avverso l’ordinanza del 08/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliery GIU PP SANTAL C;A;
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Data Udienza: 11/04/2018

Ritenuto in fatto
Il presidente della Corte di assise di appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità
della richiesta del difensore di Mario De Sena, raggiunto dal provvedimento di determinazione
di pene concorrenti per l’esecuzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per dodici
mesi, di detrarre il già riconosciuto periodo di liberazione anticipata, pari a giorni 405, dalla
sanzione dell’isolamento diurno.
Ha a tal fine affermato che non è possibile computare i giorni di isolamento diurno come

Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ha dedotto vizi di
violazione di legge e difetto di motivazione. La liberazione anticipata costituisce un beneficio di
natura premiale, che serve ad incentivare la partecipazione al progetto educativo. Non v’è
alcun impedimento a che la liberazione anticipata sia applicata sull’isolamento diurno da
scontare, trattandosi di autonoma pena temporanea e non di una modalità di espiazione della
pena.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte ha avuto modo più volte di prendere in esame la natura dell’isolamento
diurno.
Ha così affermato che esso “ha natura di sanzione detentiva”, con carattere di
temporaneità, e non si risolve in una modalità di esecuzione della pena dell’ergastolo;

su

questa premessa, ha ritenuto che possa operare l’indulto “sempre che, una volta scisso il
cumulo giuridico che, a fronte di condanna alla pena perpetua e di altre a pene detentive
temporanee complessivamente superiori a cinque anni, ne abbia determinato l’applicazione,
dette pene temporanee non siano state inflitte per reati ostativi alla concessione del beneficio”
– Sez. I, 13 marzo 2012, n. 13616, Grasso, C.E.D. Cass., n. 252293; Sez. I, 2 dicembre 2008,
n. 1044/09, Rotolo, C.E.D. Cass., n. 242514 -.
In altra occasione ha posto in evidenza che, nonostante il carattere di sanzione
detentiva temporanea, l’isolamento diurno non è del tutto equiparabile alle altre sanzioni
detentive tipiche, che sono menzionate e disciplinate dal codice penale come pene principali
sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale. Esse sono
soltanto l’ergastolo, la reclusione e l’arresto, mentre dell’isolamento diurno si fa menzione nella
parte dedicata al concorso di reati come misura sanzionatoria aggiuntiva alla pena
dell’ergastolo. Questa Corte ha allora concluso che l’avvenuta commutazione della pena
dell’ergastolo con isolamento diurno con quella della reclusione per anni trenta, effettuata in
sede esecutiva, non comporta effetti in tema di fungibilità della pena in relazione al pregresso
periodo di espiazione in regime di isolamento diurno” – Sez. I, 14 marzo 2016, n. 17521/17,
Cosentino, C.E.D. Cass., n. 269812 -.
1

giorni autonomi di reclusione.

Si può dunque affermare che l’isolamento diurno è sanzione detentiva temporanea ma
di natura necessariamente accessoria all’ergastolo, sicché il trattamento che la legge riserva
alla pena detentiva non può essere interamente ad esso trasferito.
La stessa conclusione vale nella individuazione dei rapporti tra isolamento diurno e
liberazione anticipata, di cui si occupa espressamente il legislatore.
Da un lato, si prevede l’applicazione della misura in riferimento alla pena detentiva per
cui è intervenuta condanna, con detrazione di un quantum di giorni per ogni singolo semestre

precisa che la disposizione secondo cui la parte di pena detratta si considera come scontata
agli effetti del computo della misura di pena necessaria all’ammissione a taluni benefici
(permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale) si riferisce anche alle condanne alla
pena dell’ergastolo.
È pertanto il legislatore ad assumersi il compito di definire quale sia l’ambito di
operatività della liberazione anticipata in riguardo all’ergastolo, il che si risolve nella
contrazione degli spazi interpretativi e specificamente in un ostacolo all’accentuazione del
carattere di sanzione detentiva nella prospettiva di estendere all’isolamento diurno la
detraibilità dei periodi oggetto di liberazione anticipata.
Del resto, la natura di sanzione necessariamente accessoria impedisce una
considerazione dell’isolamento diurno in piena autonomia rispetto all’ergastolo, specie in
relazione a istituti la cui disciplina tratti espressamente dei rapporti con l’ergastolo.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 11 aprile 2018.
Il consi liere estensore
Giusep e

talu la

Il presidente
Francesco M.S. Bonito

di pena espiata, così avendo di mira soltanto la pena detentiva temporanea; dall’altro, si

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