Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20776 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20776 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

SABATINO Nicola, nato a Foggia il giorno 30/1/1967
SABATINO Raffaele, nato a Foggia il giorno 14/1/1987

avverso la sentenza n. 118/14 in data 27/3/2014 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 27/3/2014 la Corte di Appello di Bari ha confermato la
sentenza in data 13/1/2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Lucera con
la quale SABATINO Nicola e SABATINO Raffaele erano stati dichiarati colpevoli
ciascuno di autonomo reato di appropriazione indebita (il primo di un’autovettura
Fiat Grande Punto ed il secondo di un’autovettura Skoda Octavia) ai danni della
società VMC RENT S.r.l. e, riconosciute al solo SABATINO Raffaele le circostanze
attenuanti generiche, condannati a pene ritenute di giustizia. Entrambi i reati
risultano contestati come consumati in Lucera il 30/12/2008.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati,
deducendo:
1. Con riguardo alla posizione di SABATINO Nicola: vizio di motivazione della
sentenza impugnata in relazione al fatto che l’assenza della sottoscrizione

Data Udienza: 08/04/2016

dell’imputato in calce al contratto di noleggio del veicolo deve portare a dubitare
che egli abbia avuto l’effettiva disponibilità dello stesso, non essendo sufficiente
ritenere, come ha fatto la Corte di appello, che ciò sarebbe provato dal fatto che
sul contratto era indicato il medesimo indirizzo del coimputato SABATNO Raffaele
che a sua volta ha preso a noleggio un’autovettura mai restituita.
Quella adottata dalla Corte di appello sarebbe quindi una motivazione illogica
anche nella parte in cui ha ritenuto che la patente di guida di entrambi non può
che essere stata esibita dagli interessati e che il numero di telefono fornito

quest’ultima che non è emersa dagli atti.
2. Con riguardo alla posizione di SABATINO Raffaele: vizio di motivazione della
sentenza impugnata non avendo la stessa dato risposta al motivo di gravame
secondo il quale la querela era stata posta in essere da soggetto che non era il
legale rappresentante della società Sava Rent proprietaria del mezzo dato a
noleggio. La Corte di appello avrebbe quindi dovuto pronunciare sentenza di non
luogo a procedere per difetto di querela nei confronti di SABATINO Raffaele.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato SABATINO
Nicola è manifestamente infondato.
La Corte di appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha
spiegato le ragioni per le quali il leasing dell’autovettura mai restituita è da
attribuirsi a Nicola SABATINO, evidenziando correttamente l’assoluta irrilevanza
della presenza della sottoscrizione dello stesso in calce al relativo contratto alla
luce degli altri elementi evidenziati in atti tra i quali quelli non certo irrilevanti
che all’atto del noleggio furono raccolti i dati anagrafici, fu esibita la patente di
guida dell’imputato che qui ci occupa, fu fornito il medesimo indirizzo del
coimputato (che guarda caso si è reso responsabile di una condotta analoga ndr.) e fu fornito un numero di telefono attribuito all’odierno ricorrente.
Ora, al di là della logica conseguenza che è ragionevole ritenere che i all’atto della
consegna del veicolo, l’addetto abbia controllato la rispondenza del soggetto che
lo prendeva in locazione finanziaria con colui che risultava dalla patente di guida
esibita, va anche detto che non risulta dagli atti che l’imputato abbia mai
dichiarato lo smarrimento del proprio documento od affermato che altri ne
abbiano potuto avere la temporanea disponibilità.
Quanto all’attribuibilità all’imputato del numero di telefono fornito all’atto del
noleggio ciò risulta dalla sentenza impugnata e la difesa nell’imputato si è
limitata a negarla con una affermazione apodittica che, in quanto tale, rimane
fine a sé stessa, mentre ben avrebbe avuto la possibilità – non sfruttata – di

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all’atto del noleggio non può che essere quello di SABATINO Nicola, circostanza

produrre documentazione finalizzata a dimostrare che i Giudici del merito
avevano operato un travisamento della prova.
Per il resto appare sufficiente osservare che il ricorrente, sotto il profilo del vizio
di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di
merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell’articolo
606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato
infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che
può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.

motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta giudice della motivazione.
2. Il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato SABATINO
Raffaele è, a sua volta, manifestamente infondato.
E’ infatti irrilevante che sebbene il contratto di noleggio del veicolo fu stipulato
dalla VMC RENT (il cui legale rappresentante ha sporto querela) che ebbe a
consegnare il veicolo all’imputato, la società proprietaria del veicolo fosse – come
affermato dal ricorrente – la SAVA RENT.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, condiviso
dall’odierno Collegio, “il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita
spetta pure al soggetto, anche se diverso dal proprietario, che, detenendo
legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che
se ne sia appropriato illegittimamente. (Nella fattispecie, si trattava della società
noleggiatrice che aveva dato in locazione un “camper” all’imputato, il quale non
l’aveva restituito al termine del periodo d’uso concordato)” (Cass. Sez. 2, sent.
n. 26805 del 16/04/2009, dep. 01/07/2009, Rv. 244713).
Ciò perché il delitto di appropriazione indebita non riguarda soltanto la violazione
del diritto di proprietà, commesso mediante l’abusiva interversione del titolo del
possesso: la condotta criminosa viene in considerazione anche in quanto realizza
la violazione di un interesse, di un diritto diverso, compreso pur esso nella tutela
penale dell’art 646 cod. pen. nell’ipotesi in cui la consegna della cosa a colui che
se ne appropri illegittimamente sia eseguita da persona, diversa dal proprietario,
che detenga legittimamente e autonomamente la cosa stessa. La violazione
riguarda infatti anche il rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che
affida la cosa e colui che se ne appropria illegittimamente; in tal caso, titolare

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Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della

del rapporto è non già il proprietario della cosa stessa, ma colui che esegue la
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consegna, il quale e anche titolare dell’interesse giuridico e del diritto all’uso
predeterminato e alla restituzione della cosa: di conseguenza, soggetto passivo e
persona offesa dal reato – e, quindi, titolare del diritto di querela – è anche la
persona, diversa dal proprietario che ha eseguito, in modo autonomo e
indipendente, la consegna della cosa a colui che se ne è appropriato
illecitamente.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra
loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2016.

dichiarato inammissibile.

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