Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20775 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20775 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOFRE’ GAR_RIDO JUAN DOMENICO N. IL 11/10/1966
PINA LEMUNIR CRISTIAN JERARDO N. IL 15/11/1981
avverso la sentenza n. 6089/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Pina Lemunir Cristian Jerardo e Jofrè Garrido Juan Domenico ricorrono avverso la sentenza
28.3.14, emessa dal Tribunale di Roma ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata
applicata, per il reato di furto aggravato in concorso, concesse attenuanti generiche prevalenti, la
pena — condizionalmente sospesa per entrambi – di anni uno di reclusione ed € 300,00 di multa
ciascuno.

identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice
considerato risultanze che, se opportunamente apprezzate, avrebbero contribuito ad escludere
l’antigiuridicità di almeno parte della condotta criminosa contestata, né valutato la congruità della
pena irrogata, elevata rispetto alla modestia del fatto e alla incensuratezza degli imputati.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’ art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di e 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 aprile 2015

DEPOSITATA

Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con due distinti atti di

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