Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20775 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20775 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

OCCHIONERO Donato, nato a Cerignola il giorno 9/1/1986
ANTONINO Francesco, nato a Cerignola il giorno 29/7/1983

avverso la sentenza n. 13469/13 in data 29/11/2013 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente al capo D con rinvio alla Corte di appello di
Bologna per rideternninazione della pena;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29/11/2013 la Corte di Appello di Bologna, per la parte che
in questa sede interessa, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito di
giudizio abbreviato dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Parma in data 2/2/2006 ha:
– riconosciuto all’imputato OCCHIONERO Donato il vincolo della continuazione tra
i fatti giudicati con la sentenza impugnata e quelli giudicati con la sentenza
emessa in data 30/6/2006 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il
Tribunale di Parma procedendo alla relativa rideternninazione della pena in
termini ritenuti di giustizia;
– confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice di prime cure nei
confronti di ANTONINO Francesco.

Data Udienza: 08/04/2016

Entrambi gli imputati erano stati già in primo grado dichiarati colpevoli dei reati
di concorso in rapina aggravata ai danni della Banca Agricola Mantovana,
Agenzia 187, di Parma nonché di violazione della legge sulle armi (art. 4 I.
110/75) per avere in concorso tra loro portato in luogo pubblico due cutter.
I fatti risalgono al 14/2/2005 ed al solo ANTONINO risulta contestata la recidiva
specifica reiterata.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza gli imputati
personalmente, deducendo:

1.a Nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.
proc. pen. per violazione di legge ed omessa motivazione.
Si duole, al riguardo, il ricorrente del fatto che all’atto della pronuncia della
sentenza impugnata il contestato reato di violazione della legge sulle armi era
estinto per intervenuta prescrizione anche tenuto conto del periodo di
sospensione della stessa determinato dal difensore, pari a mesi 1 e giorni 4.
I Giudici d’appello avrebbero quindi omesso di emettere sentenza ex art. 129
cod. proc. pen. e, addirittura, di pronunciarsi sul punto nonostante che la relativa
questione fosse stata a loro sottoposta.
1.b Nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.
proc. pen. per violazione di legge ed omessa motivazione.
Si duole, al riguardo, il ricorrente del fatto che la Corte di Appello sarebbe
incorsa in vizio motivazionale nel momento in cui ha rigettato la richiesta
dell’imputato di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti.
2. ANTONINO:
Nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
per vizi di motivazione.
Evidenzia al riguardo il ricorrente che la Corte di Appello si sarebbe limitata a
motivare per relationem con riguardo alla sentenza del Giudice di prime cure in
riferimento alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate
circostanze aggravanti e sulla recidiva.
Ciò avrebbe tra l’altro determinato una disparità di trattamento con gli altri
imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

1. OCCHIONERO:

1. Il primo motivo di ricorso formulato dall’imputato OCCHIONERO – ma che
per le sue caratteristiche è idoneo a produrre effetto anche nei confronti
dell’imputato ANTONINO – è fondato.
Il reato di violazione della legge sulle armi (art. 4 I. 110/75) in contestazione ad
entrambi gli imputati risulta consumato in data 14/2/2005.
Trattandosi di reato contravvenzionale, il termine di prescrizione dello stesso è di
4 anni e, quindi, tenendo conto della interruzione verificatasi a seguito della
pronuncia della sentenza di primo grado in data 2/2/2006 , è venuto

del 14/2/2010 derivante dal combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2,
cod. pen.).
Nel corso del giudizio di primo grado non vi furono cause di sospensione della
prescrizione ex art. 159 cod. pen. e l’unica di esse si è verificata solo nel corso
del giudizio di appello dal 24/10/2013 al 29/11/2013 a seguito di rinvio del
dibattimento per concomitante impegno professionale del difensore.
In ogni caso il reato di violazione della legge sulle armi (art. 4 I. 110/75) in
contestazione ad entrambi gli imputati si è pacificamente estinto per prescrizione
in epoca anteriore all’inizio del procedimento in grado di appello.
Trattandosi di reato contravvenzionale non incide la recidiva contestata
all’imputato ANTONINO e la prescrizione del reato anche in contestazione allo
stesso può ben essere rilevata di ufficio in quanto l’art. 587, comma 1, cod. proc.
pen. testualmente dispone che “Nel caso di concorso di più persone in uno stesso
reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su
motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati”.
2. La situazione sopra descritta impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D della rubrica delle
imputazioni per essere lo stesso estinto per prescrizione. Tuttavia gli atti
debbono essere restituiti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna atta
rideterminazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati non ricorrendo
le condizioni affinché questa Corte Suprema provveda ai sensi dell’art. 620,
comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
3. Il secondo motivo di ricorso dell’imputato OCCHIONERO ed il ricorso
dell’imputato ANTONINO appaiono meritevoli di trattazione congiunta alla luce
della sostanziale sovrapponibilità delle questioni trattate e sono entrambi da
ritenersi manifestamente infondati.
La Corte di Appello con motivazione congrua, caratterizzata anche da un
legittimo richiamo per relationem alla decisione del Giudice di prime cure, ha
giustificato il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati ed il conseguente
mancato riconoscimento agli stessi delle circostanze attenuanti generiche con

3

I

ordinariamente a scadere in data 2/2/2010 (termine più breve rispetto a quello

giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, facendo richiamo all’oggettiva
gravità dei fatti, all’organizzazione di mezzi per la commissione dei fatti-reato ed
ai precedenti penali dei due odierni ricorrenti.
Sul punto è sufficiente ricordare che, secondo uno specifico orientamento di
questa Corte Suprema, condiviso anche dall’odierno Collegio, le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e

giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sent. n.
10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931).
Per il resto deve solo essere ulteriormente evidenziato che la graduazione della
pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di
merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la
censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della
congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5,
sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142).
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il secondo motivo di ricorso
dell’imputato OCCHIONERO ed il ricorso dell’imputato ANTONINO exineceso
devono essere dichiarate’ inammissibile.
5.

Il parziale accoglimento del ricorso dell’imputato OCCHIONERO non

consente di condannare lo stesso al pagamento di quanto previsto dall’art. 616
cod. proc. pen.
Analoga decisione si impone con riguardo alla posizione dell’imputato ANTONINO
in quanto questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire, con un assunto
condiviso anche dall’odierno Collegio, che “il ricorrente, la cui impugnazione sia
stata dichiarata inammissibile e che, tuttavia, si sia giovato dell’estensione degli
effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del ricorso proposto dal coimputato,
non può essere condannato al pagamento delle spese processuali. (Cass. Sez. 4,
sent. n. 46344 del 14/10/2014, dep. 10/11/2014, Rv. 260741).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
D per essere lo stesso estinto per prescrizione.

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siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di OCCHIONERO Donato; dichiara
inammissibile il ricorso di ANTONINO Francesco; rinvia ad altra sezione della
Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena nei confronti di
entrambi i ricorrenti.

Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2016.

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