Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20774 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20774 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA
ALESSI ANTONINO nato il 15/01/1962 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 11/10/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigli9ye GI,USEPPENTALUCIA;
lette/sentite le cothcluNoni del G
NA„

Data Udienza: 11/04/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha concesso ad Antonino Alessi la misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale per l’espiazione della pena di anni uno e mesi uno
di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Reggio
Calabria.
Antonino Alessi ha vari precedenti penali e ha già scontato in passato varie misure
alternative e detentive; ora, secondo quanto affermato dal Tribunale, sembra aver intrapreso

l’istruttoria svolta dall’UEPE. Sussistono quindi i presupposti per l’affidamento in prova.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di
appello di Messina, che ha dedotto il difetto di motivazione. Il Tribunale non ha evidenziato gli
elementi da cui poter trarre, con sufficiente adeguatezza, una positiva prognosi. Si ha anzi che
tutti gli elementi di valutazione legittimano una prognosi di pericolosità non fronteggiabile con
l’affidamento. Dopo la condanna, Antonino Alessi ha commesso ulteriori fatti criminosi e per
quelli per i quali è stato giudicato con provvedimenti definitivi non ha mostrato resipiscenza,
come dà atto la relazione dell’UEPE.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso merita di essere accolto.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è carente, perché si compone di una
esposizione di precedenti, penali e giudiziari, senza alcuna notazione valutativa, e del
riferimento alla relazione dell’U.E.P.E. soltanto per attestare che essa fa richiamo ai precedenti
e alle varie misure detentive e alternative scontate in precedenza, con un cenno sommario al
periodo in cui il condannato ha vissuto in Svizzera.
Lo scarno passaggio della motivazione, ove si afferma che “sulla scorta di quanto sopra
esposto e delle risultanze istruttorie” si può formulare una prognosi favorevole sì da consentire
l’ammissione all’affidamento in prova, è solo un’apparenza di giustificazione, per mancanza di
una valutazione approfondita e chiara delle ragioni di un siffatto giudizio. Né può dirsi che
l’anodino inciso circa un asserito atteggiamento collaborativo del condannato e l’avvenuto
inizio di un percorso di reinserimento faccia intendere meglio e di più circa le ragioni della
decisione.
Questa Corte ha stabilito, in tema di motivazione dei provvedimenti relativi alle misure
alternative, che, in caso di concessione, “la … motivazione deve dimostrare, con preciso
riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla
legge, che hanno giustificato l’accoglimento … dell’istanza – Sez. I, 6 dicembre 2013, n.
775/14, Angilletta, C.E.D. Cass., n. 258404 -.
L’ordinanza impugnata non adempie tale puntuale obbligo e deve pertanto essere
annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina.
1

un percorso di reinserimento, anche perché ha tenuto un atteggiamento collaborativo durante

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Messina.

Così deciso in Roma, 11 aprile 2018.

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