Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20772 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20772 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEMAJ NERTIL nato il 06/05/1986 a KOTE VLORE( ALBANIA)

avverso l’ordinanza del 04/10/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MONIC BONI;
Iptte/seqt-ite- le conclusioni del PG

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Data Udienza: 11/04/2018

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 4 ottobre 2017 il Tribunale di sorveglianza di Torino
respingeva le istanze di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale ed
alla detenzione domiciliare, presentate da Nertil Memaj, ritenendo ostativo al loro
accoglimento le negative informazioni trasmesse dagli organi di polizia circa le
frequentazioni del condannato e l’incertezza sull’effettivo svolgimento di attività
lavorativa.

mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato:
a) violazione di legge in riferimento al disposto dell’art. 47 ord. pen. per avere il
Tribunale di sorveglianza assegnato rilievo decisivo alle vicende passate del
ricorrente ed ignorato gli elementi positivi, rappresentati dalla disponibilità di
un’abitazione idonea e di un lavoro; inoltre, ha preteso che egli fosse già approdato
alla completa revisione critica del proprio passato, mentre è necessario soltanto
l’avvio di tale percorso ed è altrettanto necessario tenere conto della natura della
violazione alle disposizioni di legge sull’immigrazione, per la quale ha riportato
condanna. Non avrebbe dovuto prestarsi ascolto ad un dipendente della ditta per la
quale il ricorrente svolge attività lavorativa, ma avrebbe dovuto essere sentito il
titolare e comunque avrebbe dovuto essere valutata la condotta tenuta in stato di
libertà dopo la condanna.
b)

Mancata o insufficiente valutazione delle prove decisive, offerte dalla

documentazione lavorativa e dalla relazione dell’U.E.P.E., che non possono essere
smentite dalle informazioni rilasciate da un mero piastrellista, di cui non è
nemmeno dato conoscere se effettivamente dipendente della stessa ditta, mentre
avrebbe dovuto essere condotto un controllo sui cantieri nei quali è impegnato il
ricorrente.
3. Con requisitoria scritta depositata il 12 febbraio 2018 il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Giulio Romano, ha chiesto il rigetto del
ricorso.

Considerato in diritto

1.11 ricorso è non ha fondamento, perché propone censure in punto di fatto e
comunque non contrasta efficacemente il percorso argomentativo esposto
nell’ordinanza impugnata.
1.1 n Tribunale ha inizialmente rievocato i precedenti penali e giudiziari
riportati dall’istante, che ha analizzato nella loro consistenza e gravità, quindi ha
preso in esame i dati acquisiti dalla compiuta istruttoria, dai quali ha appreso che

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2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a

Mennaj è solito frequentare soggetti pregiudicati condividere l’abitazione col cugino,
parimenti pluricondannato per gravi reati di rapina, falso e ricettazione, oltre che
per infrazione alla disciplina sull’immigrazione.
Ha quindi evidenziato che egli dispone di un lavoro alle dipendenze di
imprese edile, il cui titolare si è dichiarato disposto a proseguire nel rapporto, ed ha
tenuto con agli operatori dell’U.E.P.E. un comportamento adeguato e rispettoso,
mostrando di essere consapevole degli errori commessi e disposto a mutare
abitudini di vita. In senso dissonante col quadro positivo come sopra rappresentato,

ha però esposto che dalla nota della Questura di Alessandria del 10 maggio 2017 è
emerso che, per dichiarazione del cugino convivente, egli ha lasciato l’Italia da
metà aprile per eseguire lavori in Germania per conto di altra ditta, diversa da
quella della quale era dipendente e che da quel momento non ha più dato notizie di
sé, né del luogo di lavoro. Il Tribunale ha dunque concluso che, sia le informazioni
di tenore negativo trasmesse dalle forze dell’ordine sulle sue frequentazioni, sia
l’incertezza insuperabile sull’effettiva disponibilità di un’opportunità lavorativa come
rappresentata con le istanze, non consentono di formulare una prognosi positiva
sulle sue future condotte e sull’astensione dal reiterare reati, dovendo piuttosto
condursi l’osservazione in carcere e verificare la reale adesione da parte del
condannato a modelli di vita socialmente accettabili.
1.2 Ad avviso del Collegio, i giudici di sorveglianza hanno condotto la verifica
fattuale su tutti gli aspetti del caso, come emersi dall’istruttoria e dedotti anche
dalla difesa. In particolare, hanno apprezzato come prevalenti i rilievi negativi sulle
relazioni personali del condannato e sulla mancata positiva dimostrazione di un
impegno lavorativo verificabile rispetto agli elementi positivi del caso, pur
riconosciuti come sussistenti e segnalati anche nella relazione degli operatori
dell’U.E.P.E, con un giudizio di merito discrezionale, ma ampiamente giustificato.
Sono pervenuti alla decisione reiettiva, facendo ricorso a criteri di valutazione
corretti rispetto al parametro legale di riferimento, costituito dalle disposizioni
dell’art. 47 ord. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, laddove
hanno assegnato rilievo non secondario al comportamento tenuto dal condannato,
alla sua sparizione dall’Italia ed alla dedizione ad attività imprecisate.
1.3 In tal modo il Tribunale si è allineato ai criteri dettati da questa Corte,
secondo i quali la lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nell’art. 47
citato impone che la valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur
partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è
stata irrogata la pena in espiazione, non possa mai prescindere dalla condotta
tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti
attuali, risultando questi essenziali ai fini dell’apprezzamento dell’esistenza di un
effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva
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/L

(Cass. 1, n. 1501 del 12/3/1998, Fatale, rv. 210553; sez. 1, n. 371 del
15/11/2001, Chifari, rv. 220473; sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, rv.
244322).
1.4 Per contro, il ricorso oppone censure inconsistenti sulla focalizzazione
della disamina compiuta sulle vicende passate del condannato: al contrario i giudici
di merito si sono avvalsi anche di notizie più attuali e risalenti al momento della loro
decisione e sulle informazioni rilasciate dall’Hysen, che non è un qualunque
piastrellista già compagno di lavoro, ma è cugino e convivente del ricorrente. Per

tanto meno concreti dati conoscitivi per consentire di verificare la presenza del
Memaj in un luogo preciso ed il suo impegno in attività lavorativa lecita. Non giova
dunque, per la genericità delle obiezioni mosse, lamentare che il Tribunale non
abbia intervistato il datore di lavoro o inviato la polizia giudiziaria sui cantieri ove
egli prestava la propria opera poiché non è dato conoscere l’identità dell’impresario
in questione, né l’ubicazione dei cantieri, mentre agevolmente con produzioni
documentali avrebbe potuto dimostrarsi che egli è tuttora dipendente della ditta di
Alla Gezim e dispone di un alloggio, congruo anche se diverso da quello già
condiviso col cugino. Niente di tutto questo è stato prodotto, né allegato, il che
priva di consistenza le doglianze espresse in ricorso.
Non ravvisandosi dunque i vizi denunciati, il ricorso va respinto con la
conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, l’11 aprile 2018.

contro, la difesa non ha offerto alcun elemento di prova, nemmeno indiziaria e

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