Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20771 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20771 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPIGA SAMUELE N. IL 22/08/1978
avverso la sentenza n. 11/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Spiga Samuele ricorre avverso la sentenza 11.6.13 del Tribunale di Bologna che ha confermato
quella in data 9.7.10 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il reato di
lesioni, concesse attenuanti generiche, alla pena di € 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni
in favore della costituita parte civile.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

cui, sotto il profilo del ragionevole dubbio, avrebbe dovuto ritenersi .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perchè manifestamente infondato, avendo il giudice di
secondo grado evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sulle dichiarazioni della p.o.
—la cui attendibilità è adeguatamente argomentata – , riscontrate dalla certificazione medica
rilasciata dal Pronto soccorso presso cui la p.o. Ristache si era recata dopo essere stata colpita dallo
Spiga.
Quest’ultimo, dal canto suo — ha rimarcato il giudice di appello — ha ammesso di aver colpito il
Ristache, adducendo una supposta spinta ricevuta da quest’ultimo, in ordine alla quale però non vi è
stata prova alcuna.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

comma 1, lett. e) c.p.p. perché le dichiarazioni della parte offesa non avevano trovato riscontri, per

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 21 aprile 2015

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