Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20770 del 15/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 20770 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 15/01/2016

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Annarumma Luigi , nato il 23.12.1957
Bruno Aniello nato il 31.01.1968
avverso la sentenza n.972/2002 della Corte d’appello di Salerno, del 16.12.2013
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi
Birritteri , che ha concluso per
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MOTIVI della DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Salerno confermava la
sentenza a carico di Bruno Aniello e,riformava la sentenza a carico di Annarumma
Luigi solo in punto di pena ,riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti
all’aggravante dell’art.629 cod.pen. e riducendo di conseguenza la pena, in ordine
al reato di estorsione aggravata.
l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo l’ inosservanza della legge
penale e la carenza ed illogicità della motivazione quantomeno in ordine alla
ritenuta aggravante di cui all’art.7 del D.L. n.152 del 1991 non potendosi ravvisare
nel caso in esame gli elementi costitutivi del delitto di estorsione aggravato dal
“metodo mafioso” con riferimento all’idoneità della minaccia posta in essere nei
confronti della vittima, ed il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla
sussistenza dell’elemento psicologico del reato, posto che in una sola occasione il
ricorrente avrebbe proferito minacce nei confronti della parte lesa, la quale in sede
di esame, tra l’altro, riferiva di non aver mai pensato che il Bruno agisse a nome
della criminalità organizzata né di aver subito una coercizione di tipo mafioso.
1.2 Mancano nella decisione impugnata le ragioni in base alle quali è stata ritenuta
sussistente l’aggravante del “metodo mafioso” ,posto che occorre che il reato sia
commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso e
che quest’ultima deve essere reale e non meramente ipotetica, pertanto il Giudice,
per la certa configurabilità dell’aggravante de qua, ha l’obbligo di dimostrare
l’esistenza dell’associazione che il reo con la propria condotta intende agevolare.
1.3 Con i motivi di ricorso ,la difesa di Annarumma Luigi lamenta:
a) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett. c), C,P,P., in relazione agli
artt. 605 e 546, co. lett. e), dello stesso codice. Lamenta il ricorrente che con.
motivazione palesemente insufficiente la Corte abbia fatto mero rinvio alla prima
sentenza e non abbia valutato il motivo di ricorso con il quale si chiedeva , ad
integrazione probatoria, l’escussione del teste Abenante.
b) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), C.P.P.,
in relazione all’art. 7 L. 203/91. Rileva il ricorrente che l’entità della pena è in netto
contrasto con il ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art.7 L.n.203 del 1991,
che avrebbe sicuramente comportato una pena superiore,posto che nel.
dispositivo,che ha forza sulla motivazione, non si parla di attenuanti, anche se nel

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1.1Avverso tale sentenza propone ricorso la difesa di Bruno Aniello, chiedendo

corpo della motivazione si da atto del riconoscimento delle attenuanti. Lamenta
inoltre la modestia, degli clementi, acquisiti ,consistenti nelle sole dichiarazioni di
Abenante che sarebbe stato l’unico e solo a parlare di. Annarumma come mafioso
con gli estorti.
c) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett. b)

. e), C.P.P.,

in relazione all’art. 629 C.P..Manca la prova del profitto ingiusto per Annarumma
che avrebbe agito solo per addivenire alla restituzione del veicolo.
td

C.P.P., in relazione all’art. 81 C.P.. Il ricorrente lamenta che all’Annarumma andava
riconosciuta la continuazione con la condanna subita per partecipazione ad
associazione a delinquere.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso di Bruno Aniello è manifestamente infondato. I motivi in cui si articola
il ricorso sono manifestamente infondati perché,lungi dall’evidenziare vizi tipici della
motivazione del provvedimento cercano di accreditare una diversa ricostruzione dei
fatti e di ottenere dalla Corte di legittimità una valutazione più favorevole
all’imputato.
2.1 Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri
della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,
riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia,
Rv. 229369).
2.2 Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle
risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito,
attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una
diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o
attendibilità delle fonti di prova.E’ stato ulteriormente precisato che la modifica
dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non
consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già
effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette
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d) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 606, lett. b)

valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del
cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera
specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della
motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu oculi’, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che
siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006,
Francia, Rv. 234099).Ma nel ricorso in esame manca qualsiasi puntuale riferimento

2.3 Anche il ricorso di Annarumma non può essere accolto.
2.4 In ordine al primo motivo rileva il carattere eccezionale della rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale in appello.I1 mancato accoglimento della richiesta
volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di
legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall’esistenza o meno di
una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva
necessità dell’adempimento in questione e, quindi, l’erroneità di quanto
esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di
“decidere allo stato degli atti”, come previsto dall’art.603, comma 1, c.p.p. Ciò
significa che deve dimostrarsi l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base
della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del
medesimo provvedimento (come previsto dall’art.606, comma 1, lett.a, c.p.p.) e
concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente
evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla
riassunzione di determinate prove in sede di appello. (N.9151 del 1999 rv 213923).
2.5 Nel caso in esame la Corte di merito ha posto in evidenza che le prove a carico
del Annarumma sono costituite dalle dichiarazioni della persona offesa ,Marzano e
dalle indagini dei Carabinieri che ,come si legge a pag. 6, culminarono in un bliz
nell’abitazione di Annarumma proprio nel momento in cui vi accedeva l’Abenante
recando con sé il denaro appena ricevuto dal Marzano.
2.6 n secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché diversamente
da quanto vi si afferma, nel dispositivo della sentenza le attenuanti generiche sono
concesse in misura equivalente alle aggravanti di cui all’art.629 cod.pen. ed il
richiamo alla esiguità della pena contrasta con l’interesse processuale
dell’Annarumma.
2.7 Gli ulteriori motivi di ricorso sono anch’essi manifestamente infondati. La tesi
difensiva di Annarumma, di essersi interessato disinteressatarnente al recupero

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/

agli atti processuali.

della pala meccanica del Marzano, è stato smentita dalla Corte di merito con una
motivazione logica e coerente con le risultanze probatorie (pag 7).La continuazione
con la precedente sentenza del 1988 è stata del pari esclusa dalla Corte di merito,
con una motivazione altrettanto logica che procede dall’affermazione ,in fatto, che
l’associazione di cui aveva fatto parte l’imputato era ormai sciolta e l’Annarumma
stava tentando di costituirne una nuovo. Pertanto la Corte ha escluso in fatto la
possibilità di ravvisare gli elementi della continuazione ed il giudizio ,di merito,

2.8 Il ricorso di Annarumma va ,pertanto, rigettato con conseguente condanna alle
spese. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Bruno, consegue oltre alla
condanna del pagamento delle spese ,ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.,
anche – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende di
una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Annarumma Luigi, che condanna al pagamento delle spese
processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Bruno Aniello e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di
euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così de so ii Roma, il 15 gennaio 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

sostenuto come si è detto da congrua motivazione, sfugge al vaglio di legittimità.

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