Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20769 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20769 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE STEFANO nato il 31/12/1960 a PADOVA

avverso l’ordinanza del 07/06/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere 7 SEPP
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Data Udienza: 11/04/2018

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Genova ha accolto la richiesta di concessione della
detenzione domiciliare , proposta in via subordinata da Stefano Genovese, ed ha al contempo
rigettato la domanda principale di affidamento in prova al servizio sociale, per l’espiazione della
residua pena di anni 1, mesi 8 e giorni 2 di reclusione, oltre alla multa di euro 1000, irrogata
con la condanna per tre reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione continuato,
e quattro reati di violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, pronunciata

risarcitoria, nella forma di un versamento in beneficenza di circa 1000/2000 euro, a fronte
dell’entità del danno cagionato e del disvalore dell’azione compiuta.
Ha quindi rilevato che la condanna in espiazione è la prima e l’unica riportata dal
richiedente, ed ha aggiunto che non gli può essere negata la misura della detenzione
domiciliare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ha dedotto il
vizio di difetto di motivazione. Il Tribunale si è limitato alla considerazione della proposta
risarcitoria e ha omesso di acquisire la sentenza di condanna, gli atti del processo e le relazioni
dell’UEPE, così trascurando l’esistenza dei presupposti giustificativi della misura
dell’affidamento in prova per il mancato esame della condotta tenuta dopo la commissione del
reato e dei comportamenti attuali, oltre che della personalità del richiedente.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L’ordinanza impugnata si caratterizza per carenza di motivazione nel rigetto della
domanda principale di affidamento in prova al servizio sociale.
Oggetto di esame sono soltanto il fatto commesso e l’entità dell’offerta risarcitoria,
mentre nulla è detto su altri aspetti rilevanti ai fini della decisione. L’ordinanza impugnata
attesta l’assenza di precedenti penali e di procedimenti penali in corso, almeno per quanto
attiene al distretto giudiziario milanese, e trascura di prendere in esame ogni altro elemento
essenziale per il giudizio prognostico di diniego. Questa Corte ha invece affermato che “il
giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del
trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la
relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta,
l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato … il
rigetto dell’istanza” – Sez. I, 6 dicembre 2013, n. 775/14, Angilletta, C.E.D. Cass., n. 258404

Si evidenzia allora la parzialità dell’ambito valutativo, inidoneo per tal motivo a dare
adeguata giustificazione del diniego alla misura alternativa di maggior favore.
1

con unica sentenza. Per il rigetto della richiesta principale ha rilevato l’irrisorietà dell’offerta

Non si revoca in dubbio la legittimità, ai fini del diniego, dell’ingiustificata indisponibilità
del condannato a risarcire la vittima – non ostando a ciò la mancata previsione del
risarcimento dei danni quale condizione per la concessione del beneficio suddetto (Sez. I, 15
giugno 2017, n. 39266, Miele, C.E.D. Cass., n. 271226), perché quel che inficia la motivazione
in esame è l’omessa considerazione di tutti gli elementi di conoscenza rilevanti.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di sorveglianza di Genova.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Genova.
Così deciso in Roma, 11 aprile 2018.

P.Q.M.

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