Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20768 del 23/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20768 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OGNYANOV OGNYAN nato il 03/06/1973 in BULGARIA

avverso l’ordinanza del 26/07/2017 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con

l’ordinanza in epigrafe dichiarava la nullità dell’ordine di carcerazione emesso a
carico di Ognyanov Ognyan, straniero alloglotta non in grado di comorendere la
lingua italiana, perché non tradotto nella lingua (il bulgaro) nota al condannato.
Il Tribunale riteneva che da ciò derivasse solo l’obbligo di procedere
all’adempimento omesso, con salvezza di ogni diritto e facoltà spettante

ogni eventuale termine per il loro esercizio; e non già la liberazione del
condannato, il rapporto esecutivo essendo comunque validamente instaurato
sulla scorta della sentenza divenuta irrevocabile.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ognyanov, denunciando l’illogicità
della motivazione, data l’impossibilità di far discendere dall’atto dichiarato nullo
effetti di sorta, incluso quello di legittimare la detenzione in executivis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Questa Corte ha invero già statuito che l’esecutività della sentenza di
condanna discende direttamente dalla sua irrevocabilità, come disposto dall’art.
650, comma 1, cod. proc. pen., essendo la decisione giudiziale, non più soggetta
ad impugnazione, il solo titolo che legittima la fase dell’esecuzione, del quale
l’ordine di carcerazione, previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., ha efficacia
meramente ricognitiva; l’omissione di quest’ultimo, la sua invalidità, o il ritardo
nella sua emissione, non incidono dunque sull’apertura della fase medesima, né
attribuiscono al condannato il diritto alla liberazione (Sez. 5, n. 19647 del
19/04/2011, Gagliardi, Rv. 250179).
Affermato in relazione alla posizione del soggetto già sottoposto a custodia
cautelare in carcere, l’espresso principio possiede invero valore generale,
essendo riferibile anche al condannato raggiunto, in libertà, da un ordine di
esecuzione per la carcerazione invalido, che sia tale solo per ragioni ad esso
«intrinseche», che non intacchino cioè l’esistenza e l’eseguibilità della sottostante
condanna; anche in tale caso il rapporto processuale esecutivo è validamente
costituito dalla sentenza irrevocabile che la dispone, e soltanto i vizi che
riguardano quest’ultima sono in grado di riflettersi sulla persistenza di esso.

2

all’interessato, decorrendo dalla rinnovazione dell’ordine, regolarmente tradotto,

3. Tanto nel caso previsto dall’art. 656, comma 1, cod. proc. pen. (ordine di
esecuzione per la carcerazione di soggetto già non detenuto), che in quello di cui
al comma 2 della medesima disposizione (ordine di esecuzione notificato a
persona già ristretta in istituto), il provvedimento emesso dal pubblico ministero
è meramente strumentale alla messa in atto del comando contenuto nella
sentenza irrevocabile, di cui ripete pedissequamente, a norma del successivo
comma 3, imputazione e dispositivo.
Come tale, il provvedimento in esame è altresì privo di autonoma attitudine

Il provvedimento deve essere nondimeno tradotto, nei confronti dello
straniero alloglotta, in lingua a lui nota, a pena di nullità (Sez. 1, n. 20275 del
06/05/2010, Monstar, Rv. 247212; Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006,
Gallego Guerra, Rv. 235095; Sez. 1, n. 3043 del 19/04/2000, Ugochukwu, Rv.
216095), a meno che non risulti che egli comprenda la lingua italiana (Sez. 1, n.
25688 del 20/05/2004, Mourad, Rv. 228143). La traduzione persegue lo scopo
precipuo di consentire al condannato di provocare il controllo giurisdizionale sulla
legittimità del titolo esecutivo, e metterlo in grado (se del caso) di esperire la
procedura prevista dall’art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1715 del 15/11/2002,
dep. 2003, Suman, Rv. 223278). La declaratoria di nullità, conseguente
all’omessa traduzione, importa senz’altro la necessità di rinnovare l’atto, in modo
conforme al modello legale (art. 185, comma 2, cod. proc. pen.). Essa invece
non si ripercuote, di per sé, sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende
direttamente dall’atto nullo, ma trova autonomo titolo giustificativo nella
condanna passata in giudicato; fatta salva l’ipotesi che la finalità conoscitiva
anzidetta sia definitivamente pregiudicata dalla persistente mancata
effettuazione, entro un ragionevole termine e nonostante l’ordine di rinnovazione
impartito dal giudice, della doverosa traduzione.
Va incidentalmente rilevato che diverso esito s’imporrebbe nell’ipotesi
viceversa regolata dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; qui, a fronte di pena
residua espianda contenuta entro i limiti stabiliti, l’ordine di esecuzione (assieme
al decreto di sospensione che in tal caso vi accede) si atteggia ad autonomo
presupposto di specifici diritti e facoltà in capo al condannato, da esercitarsi
prima della materiale carcerazione (mediante la presentazione, dalla libertà,
delle istanze di misura alternativa), in grado di essere irrimediabilmente
pregiudicati dai vizi dell’ordine stesso, anche ad esso immanenti; vizi che dunque
si ripercuoterebbero sulla regolarità dell’espiazione che fosse ciò nonostante
intrapresa.

3

lesiva, ascrivibile semmai al titolo esecutivo, se mancante o invalido.

4. La soluzione adottata appare coerente con l’insegnamento impartito da
questa Corte a proposito del provvedimento applicativo della custodia cautelare,
che sia nullo per mancata sua traduzione nella lingua dell’indagato, essendo
stato affermato – per l’ipotesi in cui esso surroghi, ex art. 27 cod. proc. pen.,
l’ordinanza adottata da giudice incompetente, riproducendone il contenuto – che
la nullità non comporti la declaratoria di inefficacia della misura cautelare, ma
soltanto la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento
coercitivo, affinché provveda alla traduzione del medesimo ed alla successiva

l’eventuale riproposizione della richiesta di riesame: Sez. 5, n. 23579 del
15/05/2013, Filipesco, Rv. 255343, e Sez. 1, n. 4841 del 09/07/1999 ? Zicha, Rv.
214495; v. anche Sez. 6, n. 35772 del 03/04/2007, Hadi, Rv. 237642).
L’ordine ex art. 656 cod, proc. pen., destinato alla carcerazione immediata
del condannato, si limita, per le ragioni ampiamente esposte, a replicare il
comando contenuto nel titolo (che, per l’alloglotta, deve essere autonomamente
tradotto, a norma dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen.), apparendo funzionale
a garantirne l’esecuzione; sicché la restituzione degli atti, finalizzata alla
traduzione dell’ordine, in precedenza mancata, risulta rimedio in pari misura
sufficiente ed appropriato, vieppiù tenuto conto della facoltà della parte
interessata di attivare in ogni tempo (v., da ultimo, Sez. 3, n. 36372 del
18/06/2015, Giusti, Rv. 264733) l’incidente di esecuzione per eccepire
eventualmente, ex art. 670 cod. proc. pen., l’invalida formazione del titolo
esecutivo.

5. L’ordinanza impugnata, che da tali principi non si è discostata, non merita
censura, onde la definitiva reiezione del ricorso in questa sede proposto.
A ciò consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23/02/2018

notificazione all’indagato (il quale deve considerarsi nuovamente in termini per

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