Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20766 del 23/02/2018
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20766 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di PEREZ PIERPAOLO nato il 29/06/1969 a BARI
avverso il decreto del 06/07/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale FRANCA ZACCO, che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato e
l’adozione delle conseguenti statuizioni.
Data Udienza: 23/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bari revocava la
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con obbligo di soggiorno e cauzione),
già applicata a Pierpaolo Perez, ai sensi dell’art. 1, lett. b, d.lgs. n. 159 del 2011,
dal locale Tribunale.
Perez era stato sottoposto, dal 2009 al 2011, alla medesima misura di
prevenzione, non ulteriormente prorogata.
piena, in grado di appello, dalle imputazioni di rapina aggravata, incendio,
ricettazione e detenzione di armi, in relazione a fatti del dicembre 2013, cui era
seguita la misura cautelare della custodia in carcere; e che, del quadro degli
elementi sintomatici di pericolosità sociale, apprezzati dal Tribunale, residuavano
a suo carico indicatori scarsi (la sporadica frequentazione con soggetti gravati da
precedenti di polizia) o risalenti nel tempo.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello, mediante tre motivi, tra loro connessi, che denunciano nel loro
complesso la violazione di legge; e, segnatamente, dell’art. 125 cod. proc. pen.,
per carenza assoluta della motivazione, che – a fronte del ricco quadro preso in
esame dal Tribunale – si sarebbe esaurita nel richiamo alla sentenza assolutoria
e nel laconico giudizio di sporadicità e lontananza temporale degli elementi di
pericolosità ulteriori, nonché dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., e degli artt.
4 e 19 d.lgs. n. 159 del 2011, avendo il giudice territoriale erroneamente
apprezzato la prova sul punto, inammissibilmente adottando, ai fini della
pericolosità, il medesimo standard valutativo imposto dalla legge per pervenire
all’affermazione di penale responsabilità sul fatto di reato.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Nel procedimento di prevenzione la Corte di cassazione può essere adita
soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n.
159 del 2011.
Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto, e cornice di
definizione, nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod.
proc. pen.). E scrutinabíle in questa sede soltanto quella carenza del percorso di
giustificazione della decisione, che sia tale da tradursi nella redazione di una
motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o,
ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del
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Osservava la Corte territoriale che il proposto era stato assolto con formula
ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014,
Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).
Ciò posto, il decreto impugnato valuta, sinteticamente ma in maniera né
apparente né fittizia, il profilo dell’attualità della pericolosità sociale, che esclude
in base alla rilevata condotta successiva alla cessazione della precedente misura;
condotta che non riflette la commissione di ulteriori reati, o ragioni di particolare
allarme, ma solo contatti con taluni pregiudicati, che la Corte territoriale stima
comunque non recenti e non univocamente
apparente, la mancata condivisione di un tale giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 23/0.21201$
E non può essere proposta, come vizio di motivazione mancante o