Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20766 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20766 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CURCIO MAURIZIO N. IL 03/05/1970
avverso la sentenza n. 13908/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Curcio Maurizio fu ritenuto responsabile del delitto di furto di un’automobile
lasciata sulla pubblica via con le chiavi sotto il parasole, qualificato come
aggravato dalla esposizione alla pubblica fede;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce quattro doglianze:

b) in relazione all’aggravante di cui all’articolo 625, n. 7, cod. pen.;
c) in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente, in considerazione dello stato di tossicodipendenza dell’imputato;
d)

in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante comune di cui

all’articolo 62, n. 4, cod. pen., considerata la vetustà dell’autovettura;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
tutti i punti segnalati dal ricorrente trovano adeguata motivazione, priva di
cadute logiche o di contraddizione, nella sentenza impugnata;
– che quanto al riconoscimento della recidiva facoltativa; si sottolinea che dal
certificato penale dell’imputato risulta un precedente specifico per furto,
commesso in epoca prossima a quello per il quale si procede (appena 5 mesi
dopo), a riprova di una stabile dedizione all’attività illecita contestata, come
dimostrato anche dagli altri precedenti, sia pure più datati,
– che, quanto al riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 625, n. 7, cod.
pen., la decisione richiama la necessità di esposizione alla pubblica fede
dell’automobile, in considerazione della rottura della portiera e del blocchetto di
accensione;
– che in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura
prevalente, il richiamo dei numerosi precedenti penali anche specifici ed alle
modalità della condotta rappresentano giustificazione adeguata del rigetto della
richiesta;
– che quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante comune di cui all’articolo
62, n. 4, cod. pen., il comportamento dell’imputato non è stato giudicato del
tutto trascurabile, tenuto conto del valore del bene sottratto, in piena coerenza
con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’attenuante
in parola implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa, come
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a) in relazione al riconoscimento della recidiva facoltativa;

conseguenza diretta e immediata del reato, di valore economico pressoché
irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 – dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv.
255791) e che tale non poteva considerarsi il valore dell’automobile;
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere e tensore

mille;

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