Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20765 del 13/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20765 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BIANCHI MICHELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REA FRANCESCO nato il 30/01/1964 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 22/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luigi Orsi che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata

Data Udienza: 13/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 30.5.2017 la Corte di appello di
Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la istanza presentata da Rea
Francesco e avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i reati
giudicati da sentenze pronunciate, in data 16.12.2010, dal giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Napoli e, in data 15.3.2004, dalla Corte di appello di
Napoli .

reati, commessi nell’arco temporale fra il 1998 e il 2007.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Rea Francesco,

deducendo il difetto di motivazione e la violazione della legge penale in relazione
alla decisione di rigetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen. .

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

1. L’ordinanza impugnata si è limitata a indicare il titolo dei reati e l’epoca
di commissione degli stessi, ed ha valorizzato, negativamente, solo il dato
cronologico.
Si tratta di motivazione apparente, in quanto è mancata la considerazione
degli accertamenti in fatto compiuti in sede di cognizione.
In particolare, il dato cronologico dell’ampio arco temporale, privo di
specificazioni, è elemento “neutro”, potendo essere, invece, positivamente
valorizzato in presenza di numerosi reati commessi a breve distanza di tempo
l’uno dall’altro.
Inoltre, il vincolo della continuazione può essere riconosciuto anche
parzialmente, e quindi solo fra alcuni dei reati oggetto delle diverse sentenze di
cognizione indicate nella richiesta della parte: è necessario, quindi, che il dato
cronologico venga specificato con riferimento a ciascun reato.
La giurisprudenza ( Sez. Un., 18.5.2017, Gargiulo, Rv. 270074) ha
chiarito che il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede
l’accertamento in positivo di una reale comune programmazione dei reati, anche

2

La decisione risulta motivata dal rilievo della distanza temporale fra i

solo nelle loro linee essenziali, sin dal compimento del primo reato, ed ha
precisato che l’utilizzo in tale accertamento dei cd. indicatori non può avvenire
con criterio “aritmetico”, ben potendosi escludere la continuazione anche in
presenza di una molteplicità di indicatori positivi che risultassero, nella
valutazione globale, smentiti da altri elementi di segno contrario.
Ne consegue che il giudice dell’esecuzione deve dar conto degli elementi
emergenti dai giudizi di cognizione ed indicare quelli che ritiene significativi a
fondamento della decisione assunta.

e quindi una motivazione che prescinda del tutto, come quella impugnata,
dall’accertamento di fatto compiuto dal giudice della cognizione risulta
manifestamente illogica, in quanto fondata su elementi diversi da quelli che il
giudice dell’esecuzione deve considerare.

2. Va dunque pronunciato l’annullamento dell’ordinanza impugnata con
rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello
di Napoli.
Così deciso il 13.2.2018.

L’ordinamento processuale impone l’acquisizione delle sentenze di merito,

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