Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20763 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20763 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERTOLINO MICHELE nato il 24/03/1983 a PALERMO

avverso la sentenza del 07/06/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
che ha concluso per

Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
L’Avv. Giuseppe Bucciante si riporta ai motivi di ricorso chiedendone
l’accoglimento.

Data Udienza: 11/04/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della
stessa città ha condannato Michele Bertolino alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di
cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, per aver violato la
prescrizione di vivere onestamente, rispettare le leggi e di non dare ragione di sospetti,
imposta con il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno. In specie, il Bertolino fu trovato alla guida di un

precisato che il fatto ha arrecato al bene giuridico un’offesa che nofi può ritenersi di particolare
tenuità, perché indicativa della pervicace volontà del Bertolino, già raggiunto da precedenti
penali, di violare le leggi e di non sottostare ai provvedimenti dell’autorità. Ha quindi aggiunto
che già il giudice di primo grado ha applicato il minimo edittale di un anno, ridotto di un terzo
per l’applicazione delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla recidiva.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Michele Bertolino, che ha dedotto
vizio di violazione di legge. Il fatto per il quale è intervenuta condanna è di particolare tenuità.
Non è scaturita alcuna situazione di pericolo concreto ed attuale né tanto meno è stato
recato danno ad alcuno. Ancora, alla luce della lieve tenuità del fatto, si sarebbe dovuta
applicare una pena inferiore rispetto a quella inflitta, in specie il minimo della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato, perché la Corte territoriale ha dato esaustiva risposta alla
richiesta, proposta con i motivi di appello, di valutazione del fatto in termini di particolare
tenuità ex articolo 131-bis c.p. Questa Corte, però, nell’esercizio dei poteri di apprezzamento
oltre il devoluto delle questioni rilevabili d’ufficio, evidenzia, in applicazione degli articoli 129,
comma 1, e 609, comma 2, c.p.p., che il fatto per cui è intervenuta condanna non sussiste,
poiché, come affermato dalle Sezioni unite, “l’inosservanza delle prescrizioni generiche di
vivere onestamente e di rispettare le leggi, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza
speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma
secondo, d. Igs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle
prescrizioni c.d. specifiche” – Sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076, Paternò, , C.E.D. Cass., n.
270496 -. La condotta dell’imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, che si ponga alla guida di un’autovettura con patente revocata non configura il
reato di cui all’articolo 75, comma secondo, d.lgs 159 del 201 – Sez. IV, 9 maggio 2017, n.
42332, Scialpi, C.E.D. Cass., n. 270764 -. A queste premesse consegue che la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio, secondo quanto disposto dall’articolo 620 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 11 aprile 2018.

motociclo nonostante gli fosse stata revocata la patente di guida. La Corte territoriale ha

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