Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20762 del 11/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20762 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VOCI ANTONIO nato il 20/09/1966 a SELLIA MARINA

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di
CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
che ha concluso per

Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore
L’Avv. Luca Cianferoni conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si dà atto della presenza, ai soli fini della pratica forense, della Dott.ssa BELARDI
TANTA identificata con tessera Cons. Ord. Avv.ti Roma n. P69973; della Dott.ssa
SINATRA MONICA identificata con tessera Cons. Ord. Avv.ti Roma n. P71260;
della Dott.ssa ANTONETTI GIUSY identificata con tessera Cons. Ord. Avv.ti Roma
n. P71569.

Data Udienza: 11/04/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza della Corte
di assise di quella stessa città, ritenuta la prevalenza delle già riconosciute attenuanti
generiche sulla premeditazione, ha determinato in anni venti di reclusione la pena irrogata ad
Antonio Voci per il delitto di concorso nell’omicidio di Francesco Torcasio cl. 91, detto “Carrà”,
commesso in Lamezia Terme il 7 luglio 2011 e già accertato dalla sentenza di primo grado.
Il movente e le modalità di programmazione del delitto, con i particolari relativi alla fase
esecutiva nonché a quella immediatamente successiva, sono stati accertati sulla base

dell’omicidio e componente di spicco della cosca di ‘ndrangheta operante in Lamezia Terme in
concorrenza con quella contrapposta dei Torcasio, cui apparteneva la vittima.
La decisione di uccidere Francesco Torcasio maturò in ragione del fatto che questi aveva
un ruolo di primo piano all’interno della cosca avversaria e coltivava il proposito di vendicarsi
contro gli assassini del padre Vincenzo, e tra questi proprio contro Giuseppe Giampà.
L’omicidio fu programmato durante una riunione che Giampà tenne in un locale di
proprietà della sua famiglia e in quell’occasione fu attribuito ad Antonio Voci, che apparteneva
al suo gruppo criminale, il ruolo cd. di specchietto, senza però renderlo edotto di chi sarebbero
stati i componenti del gruppo di fuoco: egli avrebbe dovuto avvisare della presenza nel luogo
indicato di Francesco Torcasio, e ciò per mezzo di un telefono cellulare, fornitogli dallo stesso
Giampà, che conteneva un numero di telefono memorizzato e un messaggio di testo
preimpostato, in modo che i correi potessero raggiungere la vittima e ucciderla, come poi
avvenne mediante l’esplosione, a distanza ravvicinata e ad opera di Francesco Vasile ed Enzo
Giampà, di numerosi colpi di pistola.
Francesco Vasile, anch’egli poi collaboratore di giustizia, ha precisato che, solitamente,
a chi assumeva il ruolo cd. di specchietto non era comunicato il nome degli esecutori materiali,
i quali invece conoscevano l’identità del complice, dal momento che dipendeva dal suo segnale
iniziale il buon esito del delitto, e perciò la sentinella doveva essere un uomo di assoluta
fiducia. Anche Francesco Vasile ha riferito della riunione di programmazione dell’omicidio, ma
ha detto che si svolse all’interno di un immobile. Sul punto non v’è contraddizione con quanto
dichiarato da Giampà, che ha raccontato di una riunione svoltasi su un terreno di proprietà
della nonna, aggiungendo però la precisazione: “dove c’è il ricovero per cani, dove c’ho gli
animali…”, così indicando, anche lui, un luogo chiuso.
Anche Vasile ha riferito che Giampà consegnò all’imputato il telefono cellulare da
utilizzare per avvisare della presenza della vittima, e il fatto che abbia detto che la consegna
avvenne prima della riunione, mentre Giampà ha dichiarato di aver consegnato il cellulare ad
Antonio Voci quando questi sopraggiunse in corso della riunione, dà luogo ad una lieve
contraddizione che non pone in discussione il dato essenziale, ossia la consegna del telefono
cellulare utilizzato nella commissione dell’omicidio.

1

soprattutto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Giampà, mandante

Le dichiarazioni di Giuseppe Giampà hanno trovato riscontro in quelle rese da altri
collaboratori, specificamente in quelle di Luca Piraina, che ha riferito quanto appreso dallo
stesso imputato, che gli raccontò di aver preso parte all’omicidio con il ruolo cd. di specchietto,
risoltosi nell’inviare un messaggio con un telefono cellulare, che gli era stato dato da Giampà,
una volta che vide che la vittima era sui luoghi indicati per l’agguato.
Altri riscontri sono stati tratti dalle dichiarazioni di altri due collaboratori di giustizia,
Saverio Cappello e Pasquale Catroppa, che hanno riferito di aver appreso dall’imputato stesso
circostanze del tutto analoghe in relazione al ruolo da lui assunto nell’omicidio. Saverio

colloquio all’interno dell’istituto penitenziario di Catanzaro nell’ottobre 2011. Voci gli spiegò a
gesti, per paura delle intercettazioni, il ruolo che aveva avuto nell’omicidio, lamentandosi del
fatto che Giuseppe Giampà, per i servigi prestati, non lo aveva ricompensato. Pasquale
Catroppa, poi, ha riferito che Antonio Voci gli aveva confidato di aver partecipato all’omicidio,
avvisando gli esecutori, mediante un messaggio di testo telefonico, della presenza di Francesco
Torcasio nel luogo ove era stato programmato l’agguato.
La Corte di assise di appello, in risposta ai rilievi difensivi, ha chiarito che non possono
esservi dubbi sull’intrinseca attendibilità degli apporti collaborativi forniti da persone che
facevano parte del medesimo gruppo criminale, e le cui dichiarazioni sono state già utilizzate in
diversi procedimenti, definiti con sentenze irrevocabili. Tra questa, anche la sentenza che ha
condannato, in via definitiva, i correi nel medesimo omicidio, ossia Vincenzo Giannpà e
Alessandro Torcasio. Si tratta di dichiarazioni dettagliate, concordanti e rese da collaboratori
ritenuti credibili dal punto di vista soggettivo ed intrinsecamente attendibili, la cui attendibilità
è stata vagliata e ulteriormente confermata nel giudizio di primo grado.
In ordine al profilo soggettivo del contributo concorsuale dell’imputato, la Corte di
assise di appello ha precisato che le dichiarazioni accusatorie, in specie quelle di Giampà, non
lasciano dubbi sul fatto che l’imputato avesse consapevolmente assunto un ruolo nella
concertata azione di aggressione in danno di Francesco Torcasio. Nello stesso senso – ha
aggiunto – militano le dichiarazioni già richiamate degli altri collaboratori di giustizia.
In ordine all’aggravante della premeditazione, la Corte di assise di appello ha affermato
che l’accertata causale, la preordinazione di mezzi e la considerazione delle modalità con cui fu
programmato ed eseguito l’omicidio valgono a sostenere la conclusione che l’imputato prese
parte alla ideazione e fornì piena e consapevole disponibilità al compimento del delitto. La
giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’agguato è indice rivelatore della
premeditazione: nel caso in esame, il delitto maturò nel quadro di uno scontro tra gruppi
criminali contrapposti e fu eseguito con le modalità tipiche del metodo mafioso, al trentesimo
giorno dalla uccisione del padre della vittima, della cui morte quest’ultima avrebbe voluto
vendicarsi.

2

Cappello, in particolare, ha raccontato di aver avuto le informazioni da Antonio Voci durante un

Questi profili di fatto valgono a confermare la sussistenza anche della consapevolezza,
in capo all’imputato, di agevolare, con la propria condotta, il sodalizio di appartenenza, nel cui
organigramma era inserito come uomo di fiducia di Giuseppe Giampà.
Con il primo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione. Il percorso
argomentativo è congetturale e lacunoso. La sentenza impugnata ha preso in considerazione le
censure difensive solo in termini parziali, omettendone i passaggi essenziali capaci di
scardinare la motivazione di condanna. Ne è indice anche la struttura argomentativa della
sentenza, che ha separato l’illustrazione del materiale probatorio a carico dall’esame delle

Una prima lacuna emerge in ordine all’individuazione del luogo in cui ebbe a svolgersi la
riunione nel corso della quale sarebbe stato consegnato il telefono cellulare da utilizzare, il
giorno dopo, per segnalare ai correi la presenza della vittima. Le dichiarazioni a tal proposito di
Giuseppe Giampà, che parla di un luogo all’aperto, e di Francesco Vasile, che invece riferisce di
una riunione svoltarsi all’interno di un immobile, sono contraddittorie, pur attenendo ad un
aspetto di primaria importanza.
La motivazione con cui la Corte di assise di appello ha inteso sanare la contraddizione,
ignorando lo specifico rilievo dell’atto di appello, è manifestamente illogica.
Infatti, la contraddizione non viene meno spiegando che Giampà fece riferimento ad un
luogo chiuso, il ricovero per cani posto sul terreno della nonna. La manifesta illogicità si coglie
in particolare nella parte in cui si asserisce che Giuseppe Giampà, partecipe di una riunione
asseritamente tenuta in un ambiente chiuso, vide sopraggiungere Antonio Voci a riunione in
corso. Quanto detto giova anche a privare di fondamento l’asserzione, invero apodittica, della
sicura affidabilità dei collaboratori di giustizia.
Una seconda lacuna attiene all’individuazione del momento in cui Voci ebbe a
intervenire nel luogo della riunione. Mentre Giampà riferisce che Voci sopraggiunse a riunione
in corso, il Vasile dichiara che Giampà, nel corso della riunione, gli disse di aver già
precedentemente consegnato a Voci il telefono cellulare.
È dunque manifestamente illogica la motivazione della sentenza nella parte in cui
asserisce che il dato della consegna a Voci del telefono cellulare è incontrovertibile.
Ancora una volta la sentenza impugnata ha ignorato le specifiche deduzioni svolte a tal
proposito nell’atto di appello. E ha così affermato la credibilità e attendibilità dei collaboratori di
giustizia, e tra questi di Vasile, la cui chiamata in correità si discosta in maniera significativa da
quella operata dalla sua fonte di conoscenza, il Giampà.
Come peraltro già dedotto con l’atto di appello, non è logicamente sostenibile la
credibilità di Giuseppe Giampà, la cui narrazione è implicitamente contraddetta dal silenzio
mantenuto sulla circostanza specifica dagli altri soggetti che presuntivamente furono presenti
alla riunione e che tutti conoscevano Voci.
Un terzo profilo di critica, già devoluto con l’atto di appello e illogicamente affrontato
dalla sentenza impugnata, attiene alla mancanza di genuinità delle dichiarazioni dei chiamanti
3

censure difensive.

in correità, tutti de relato fatta eccezione, per una parte, per Vasile. Le dichiarazioni dei
chiamanti in correità successivi a Giampà sono state contaminate dalla conoscenza delle
dichiarazioni accusatorie di quest’ultimo, poste a fondamento delle ordinanze cautelari, senza
che ciò implichi per necessità, come illogicamente affermato dalla sentenza, che vi fu una
concertazione di dichiarazioni, potendo l’allineamento a precedenti dichiarazioni avvenire senza
alcuna reciproca concertazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, assume rilievo, ai fini del vaglio di genuinità della
chiamata di correo, il rischio stesso di contaminazione conoscitiva, purché concreto.

che postula la loro autonomia genetica ove debbano servire da riscontro ad altre dichiarazioni
accusatorie.
A ciò si aggiunga la carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni di
Saverio Cappello, chiamante in correità de relato, le cui conoscenze provengono dallo stesso
imputato. In particolare Cappello avrebbe appreso della partecipazione al delitto dallo stesso
Voci, per mezzo di gesti che poi Cappello interpretò come diretti ad ammettere il
coinvolgimento nell’omicidio.
Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di travisamento della prova con riferimento alle
dichiarazioni di Giuseppe Giampà, nella parte in cui riferiscono di una riunione, precedente
all’omicidio, tenutasi all’aperto, su un terreno di sua nonna, e che sono state invece distorte,
come se riferissero di una riunione tenutasi in un luogo chiuso, e ciò per risolvere la palese
contraddizione con le dichiarazioni di Francesco Vasile.
Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La
sentenza impugnata, con affermazioni apodittiche e lacunose, viola i principi su cui trova
fondamento l’attribuzione soggettiva del fatto concorsuale. Le dichiarazioni dei collaboratori
Piraino, Cappello e Catroppa non hanno capacità di riscontro in quanto riferiscono di confidenze
asseritamente provenienti da Antonio Voci dopo la consumazione dell’omicidio. La
consapevolezza di Voci circa il suo contributo all’omicidio ben potrebbe essere maturata,
infatti, dopo la commissione dello stesso. Dalle dichiarazioni di Giuseppe Giampà, poi, non si
trae che questi avesse reso edotto il Voci rispetto alla scolpo della funzione assegnatagli.
Con il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine
alla sussistenza dell’aggravante della premeditazione. La sentenza impugnata sovrappone al
concetto di premeditazione quello, ben diverso, di preordinazione.
Con il quinto motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, per assenza di
prova di questa finalizzazione specifica ella volontà in capo all’imputato, che certo non può
fondarsi sull’erronea ricostruzione secondo cui questi prese parte alla pianificazione
dell’omicidio.
Successivamente, la difesa ricorrente ha proposto motivi aggiunti con cui ha insistito
nelle ragioni di ricorso.
4

La sentenza impugnata ha dunque disatteso il principio valutativo delle chiamate in correità

Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo e il secondo motivo sono infondati. Il ricorrente evidenzia alcune incongruenze
nel racconto accusatorio dei due collaboratori di giustizia, Giuseppe Giannpà e Francesco Vasile.
I rilievi sono stati offerti alla valutazione del giudice di appello che li ha presi in esame e
ne ha ritenuto l’inconsistenza. La Corte di assise di appello ha ritenuto che una prima
contraddizione, quella relativa al luogo in cui si tenne la riunione preparatoria, a ben vedere
non sussiste, perché entrambi i collaboratori di giustizia fecero riferimento ad un luogo chiuso,

di Giuseppe Giampà, quest’ultimo del terreno retrostante la sua abitazione, “dove c’è il
ricovero dei cani”. Quindi, siccome il ricovero dei cani è pur sempre un luogo chiuso, entrambi
indicarono un luogo chiuso per significare dove si tenne la riunione preparatoria.
La spiegazione che ha dato la Corte di assise di appello non appare per nulla illogica e si
fonda su una lettura coerente delle due dichiarazioni. Ma quel che più importa è che la tenuta
logica della motivazione in punto di credibilità dei dichiaranti è affidata soprattutto al nucleo
essenziale del racconto, costituito dallo svolgimento, il giorno prima, di una riunione di
preparazione del delitto, diretta da Giuseppe Giampà, che attribuì ai vari correi i compiti
esecutivi.
Questo elemento essenziale è raccontato da entrambi, ed è questa coerenza di racconto
a sostenere logicamente ed adeguatamente il giudizio sulle due chiamate in correità.
Una medesima valutazione va riservata al passo della motivazione della sentenza
impugnata che si fa carico di valutare le conseguenze di una seconda contraddizione, legata
all’individuazione del momento in cui fu consegnato ad Antonio Voci il telefono cellulare da
utilizzare per avvisare i correi, incaricati dell’esecuzione materiale, della presenza della vittima.
Sul punto, l’argomentazione svolta dal giudice di appello è del tutto condivisibile: pur
ammesso che una contraddizione vi sia, essa è appunto marginale e quindi incapace di
infirmare l’attendibilità di un racconto che trova il nucleo di principale interesse nella consegna
da Giuseppe Giampà ad Antonio Voci dello strumento con questi assumeva l’incarico
concorsuale nel programmato omicidio e che lo qualificava come “specchiettista” del gruppo
degli esecutori materiali. È un dato irrilevante se il telefono cellulare fu consegnato prima della
riunione o nel corso della riunione, e la discrasia tra le due dichiarazioni è inidonea a segnalare
una crepa nella tenuta dei racconti accusatori. Anche per questa parte la motivazione della
sentenza impugnata è logica e coerente, immune da vizi.
Di ancora minor impatto è l’altro rilievo di ricorso circa il fatto che nessuno dei
partecipanti alla riunione riferì del sopraggiungere di Antonio Voci, sì da smentire così Giuseppe
Giampà. Si legge nella sentenza di primo grado che Giuseppe Giampà riferì che quando arrivò
Antonio Voci, lui, che era intento a discutere con Alessandro Torcasio, Maurizio Molinaro e Enzo
Giampà, si allontanò da loro e andò incontro ad Antonio Voci, per evitare che quest’ultimo
fosse coinvolto nella riunione (fl. 26 della sentenza di primo grado). Questa cautela doveva
5

seppure diversamente indicato. Francesco Vasile parlò dell’interno di un immobile in proprietà

servire a far sì che Antonio Voci non venisse a conoscenza dell’intero piano organizzativo
dell’omicidio e ben può concorrere a spiegare il silenzio degli altri – che, peraltro, di pe sé è
scarsamente significativo -sulla presenza in quell’occasione di Antonio Voci.
Si può, per questa parte, conclusivamente affermare che incoerenze marginali dei
racconti convergenti non inficiano il valore probatorio delle chiamate in correità, e ciò sulla
falsariga di quanto già stabilito da questa Corte, con la statuizione del principio di diritto
secondo cui “… il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di
fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato,

l’evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell’ambito della propalazione
alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell’economia del racconto, senza che i
profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti” – Sez. I,
14 luglio 2015, n. 34102, Barraco e altro, C.E.D. Cass., n. 264368 -.
La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia
appena sopra richiamati, ossia Giuseppe Giampà e Francesco Vasile, che hanno chiamato in
correità l’imputato per conoscenza diretta. Giuseppe Giampà mandante e organizzatore
dell’omicidio, oltre che vertice direttivo del gruppo ‘ndranghetistico, a cui apparteneva
l’imputato al pari degli altri dichiaranti che ne hanno descritto il ruolo nell’omicidio, e Francesco
Vasile, che prese parte come esecutore materiale dell’omicidio e che non poteva non conoscere
l’identità dello “specchiettista”, e quindi di Antonio Voci. Per la valutazione di dette prove vale
allora il principio di diritto per il quale “le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti
possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro
valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera
tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi
indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del
fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei
chiamanti stessi” – Sez. I, 28 novembre 2014, n. 7643/15, Villacaro e altro, C.E.D. Cass., n.
262309 -.
Gli altri elementi di prova sono state individuate in plurime chiamate in correità

de

relato, costituite dalle dichiarazioni di Luca Piraina, Pasquale Catroppa e Saverio Cappello, che
hanno riferito della partecipazione di Antonio Voci all’omicidio, con narrazioni coerenti e
dettagliate ma aventi la loro comune fonte nell’imputato medesimo. È appena il caso di
precisare che il valore probatorio di tal tipo di chiamate non è condizionato dall’assunzione
della fonte di conoscenza di riferimento, perché questi è appunto l’imputato e quindi un
soggetto che non può essere obbligato a deporre, peraltro contra se. Questa Corte ha sul
punto già chiarito che “la disciplina prevista in tema di testimonianza indiretta dall’art. 195
c.p.p. non trova applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da un soggetto che
rivesta la qualità di imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso” – Sez.
II, 11 maggio 2017, n. 40256, Dell’Aquila ed altri, C.E.D. Cass., n. 271165 -.
6

non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che

La sentenza impugnata ha osservato che l’attendibilità di queste dichiarazioni è validata
dalla loro reciproca autonoma e indipendenza, pur con la comunanza di un’unica fonte di
conoscenza, dato che hanno appreso le informazioni sullo stesso fatto in circostanze di tempo
e di luogo diversi. Ha comunque preso in esame il rilievo difensivo dell’assenza della cd.
autonomia genetica, che è una tra le condizioni individuate da Sez. un., 29 novembre 2012, n.
20804/13, Aquilina e altri, C.E.D. Cass., n. 255143 affinché la chiamata in correità de relato
possa fungere da riscontro ad altra omologa chiamata non asseverata dalla fonte diretta per
impossibilità del suo esame.

rischio di una contaminazione conoscitiva fra i collaboratori, di una concertazione delle loro
dichiarazioni o anche soltanto di una adesione dei dichiaranti successivi alla prima narrazione,
preventivamente conosciuta.
L’assunto è condivisibile.
La pretesa di autonomia tra le chiamate in correità

de relato non può giustificare

l’adozione di chiavi ad alto, se non esclusivo, contenuto presuntivo per vagliare la tenuta
probatoria delle dichiarazioni. La tesi di ricorso finisce, a ben vedere, col negare la premessa
del valore probatorio, in nome del principio del libero convincimento, delle chiamate in correità
de relato qualificate dall’impossibilità di esame della fonte di riferimento. Il ricorrente ha infatti
formulato un’ipotesi del tutto astratta, ossia che l’utilizzazione cautelare delle dichiarazioni di
Giuseppe Giampà avesse potuto innescare un meccanismo di contaminazione, magari soltanto
per adesione non collusiva alle dichiarazioni del capo del gruppo associativo, a cui tutti gli altri
appartenevano. Si tratta di un’asserzione che si affida soltanto al dato logico, ma del tutto
equivoco nella sua astrattezza, della mera possibilità che un fatto sia avvenuto.
In questi termini, la critica di ricorso non può meritare considerazione alcuna.
Circa poi la particolarità della chiamata in correità di Saverio Cappello, che ha
raccontato che Antonio Voci gli riferì della sua partecipazione soltanto a gesti, per il timore di
essere intercettato, vale quanto già statuito da questa Corte, secondo cui “l’oggetto della
testimonianza, sia diretta che de relato, può essere una comunicazione o una dichiarazione di
contenuto narrativo, e la comunicazione può avere qualsiasi forma: non solo verbale, ma
anche scritta o gestuale – Sez. V, 20 settembre 2017, n. 53181, Dessena,

C.E.D. Cass., n.

271601 -.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le concordanti dichiarazioni di Giuseppe
Giampà e Francesco Vasile danno prova della natura concorsuale dell’apporto di Antonio Voci.
È invece meramente ipotetica la ricostruzione di ricorso, secondo cui l’imputato ebbe tardiva e
postuma consapevolezza di aver concorso nell’omicidio e che pertanto le dichiarazioni dei
collaboratori, che hanno riferito quanto appreso proprio per racconto dell’imputato, non
abbiano alcun valore per sostenere la tesi di imputazione. Una mera ipotesi, sviluppata
soltanto in astratto, non può sostenere una critica a una motivazione che appare logica e
coerente.
7

Ha così osservato che non è emerso alcun elemento concreto che possa far ipotizzare il

Il quarto motivo è del pari manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha
adeguatamente motivato in ordine ai presupposti della premeditazione. Ha messo in evidenza
che Antonio Voci assunse l’incarico di compartecipazione al fatto già il giorno prima, quando gli
fu dato il telefono cellulare con cui avrebbe dovuto avvisare i correi una volta avvistata la
vittima designata. Vi fu dunque un apprezzabile lasso temporale durante il quale l’imputato
ebbe modo di svolgere “una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso”;
dall’insorgenza del proposito criminoso, da individuare proprio nella ricezione del mandato da
Giuseppe Giampà, egli rimase fermo nel proposito criminoso, senza soluzione di continuità,

“escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalità del momento di consumazione
del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintonnaticità della causale e della
scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato” – Sez. V, 3 giugno 2015, n.
42576, Procacci, C.E.D. Cass., n. 265149 -. Si consideri poi che l’omicidio fu commesso con un
esemplare agguato e si è già affermato che l’agguato “costituisce, in astratto, indice rivelatore
della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata od insidia preordinata che postula un
appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata ed
in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell’insidia,
sicché già il pur breve arco di tempo dell’attesa, può valere a soddisfare gli elementi costitutivi
della premeditazione: il requisito ideologico – consistente nel perdurare nell’animo del
soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione
criminosa ferma ed irrevocabile – e quello cronologico – rappresentato dal trascorrere di un
intervallo di tempo apprezzabile, fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito, in concreto
sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi
inibitori su quelli a delinquere” – Sez. V, 11 marzo 2014, n. 26406, P.G. in proc. Morfei e altro,
C.E.D. Cass., n. 260219 -.
Infine, anche il quinto motivo è manifestamente infondato. La circostanza aggravante di
cui all’articolo 7 I. n. 203 del 1991 è stata contestata nella duplice articolazione del cd. metodo
mafioso e della cd. agevolazione mafiosa. Per quel che specificamente attiene al profilo della
finalità di agevolazione del gruppo associativo, che forma oggetto del motivo, l’adeguatezza e
la tenuta logica della motivazione si colgono nella lettura di quei passi della sentenza ove è
tratteggiato il ruolo associativo di Antonio Voci, come desunto dalle dichiarazioni dei numerosi
collaboratori di giustizia, tutti intranei al gruppo criminale. L’appartenenza di Antonio Voci al
sodalizio “era qualificata dall’attribuzione delle doti di ‘ndrangheta…egli era a disposizione del
Giampà per spaccio di droga, estorsioni, truffe e omicidi” (fl. 8). Per questa sua collocazione
funzionale gli fu assegnato un ruolo nella commissione di un delitto, che il mandante e capo
dell’organizzazione criminale ha descritto in termini di particolare rilevanza per il
mantenimento e lo sviluppo del suo gruppo associativo, perché la vittima era esponente di
assoluto rilievo del gruppo criminale avverso. In questo contesto probatorio è allora del tutto

8

fino alla commissione del fatto. E invece, come è stato chiarito da questa Corte, si deve

logico concludere che l’imputato agì nella prospettiva di agevolare il gruppo criminale di
appartenenza
Per quanto esposto si ritiene che il ricorso debba essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 11 aprile 2018.

Giusep

nta ia

Il presidente
Francesco M.S. Bonito
)

Il con ger estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA