Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20761 del 21/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20761 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTALDO GIUSEPPE N. IL 04/04/1964
MAIORANO ANTONIO N. IL 18/02/1960
avverso la sentenza n. 1334/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/04/2015
Castaldo Giuseppe e Maiorano Antonio ricorrono avverso la sentenza 13.11.13 della Corte di
appello di Napoli che ha confermato quella in data 18.5.07 del Tribunale di S.M. Capua Veteresezione di Carinola con la quale sono stati condannati ciascuno alla pena di anni uno di reclusione
ed € 500,00 di multa per il reato di furto aggravato in concorso.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
dei due imputati, nonostante gli elementi non avessero dimostrato
Immotivata era stata anche la
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto del tutto generici,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Essi sono inoltre manifestamente infondati, avendo i giudici di merito adeguatamente evidenziato
come la responsabilità degli odierni ricorrenti derivi dall’essere stati sorpresi dagli operanti in
possesso della refurtiva (n.16 scalini di pietra lavica asportati dall’esterno della Chiesa di S.
Michele in Magnano) che stavano trasportando sulla vettura a bordo della quale erano stati appunto
fermati.
Del tutto legittimamente, poi, sono state negate ai prevenuti le attenuanti generiche in
considerazione dei plurimi precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p.
ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che peraltro la difesa dei ricorrenti abbia
in questa sede evidenziato elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per non avere i giudici di secondo grado escluso la responsabilità
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 aprile 2015