Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20761 del 11/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 20761 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALENTINO GIACOMO nato il 25/09/1964 a BARI

avverso la sentenza del 01/03/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI
LEO
che ha

uso per

Il PG conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore

Data Udienza: 11/04/2018

Ritenuto in fatto
1.La Corte di assise di appello di Bari con sentenza dell’i marzo 2017
riformava parzialmente la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari in data 21 aprile
2016 e riduceva ad anni quattordici di reclusione la pena inflitta all’imputato
Giacomo Valentino in relazione ai delitti, ascrittigli quale mandante, di concorso
nell’omicidio volontario di Vito Napoli, nel tentato omicidio di Domenico Conte,

e nella detenzione e nel porto delle armi impiegate nelle predette azioni criminose,
tutte aggravate ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/91, per avere agito
avvalendosi della forza intinnidatrice di associazione di stampo mafioso e per
avvantaggiare l’associazione denominata clan Strisciuglio.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a
mezzo del suo difensore, il quale ha dedotto:
a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 8 L. 203/91 per la
denegata applicazione dell’attenuante speciale prevista da quest’ultima norma nella
massima estensione possibile: la decisione sul punto non ha tenuto conto
dell’obiettiva utilità dell’apporto collaborativo fornito dal ricorrente, che aveva
condotto all’individuazione degli autori dell’omicidio del Napoli e del tentato
omicidio del Conte ed a fare luce sulla scomparsa del Dellino; è contraddittorio ed
ingiustificato ritenere che le dichiarazioni del ricorrente siano rilevanti ed al
contempo ridimensionarne l’importanza con una applicazione della circostanza
attenuante in misura pari al minimo possibile.
b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 8 L. 203/91 ed
all’art. 62-bis cod. pen. per essere stata erroneamente operata la riduzione di pena
per le attenuanti generiche dopo avere operato quella derivante dalla circostanza
attenuante di cui all’art. 8. La Corte di secondo grado, secondo quanto stabilito
dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avrebbe dovuto operare prima il
giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di
cui all’art. 577 n. 4 cod. pen. col riconoscimento della prevalenza delle prime sulla
seconda, effettuare la conseguente riduzione sulla pena di anni ventuno di
reclusione, quindi sulla pena così ridotta, applicare l’ulteriore diminuzione derivante
dalla concessione dell’attenuante della cd. dissociazione attuosa.
c) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto dell’art. 81 cpv.
cod. pen. per essere stata omessa la valutazione della circostanza attenuante di cui
all’art. 8 L. n. 203/91 nella determinazione dell’aumento di pena a titolo di
continuazione. La Corte di assise di appello di Bari ha respinto la richiesta difensiva
di riduzione dell’aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen. a ragione dell’elevato
numero di fatti delittuosi concorrenti e della loro gravità. La giurisprudenza di

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nell’omicidio volontario di Giuseppe Dinelli, nella distruzione del cadavere di questi

legittimità ha ripetutamente affermato che «in tema di modalità di applicazione
delle circostanze nei reato continuato, deve essere ribadita la regola che la
diminuzione per le circostanze attenuanti generiche deve essere applicata alla più
grave delle violazioni al fine di stabilire ia pena base, mentre delle circostanze
attenuanti inerenti alle violazioni meno gravi si deve tenere conto soltanto per
determinare la misura dell’aumento da apportare alla pena base (sez. 2, n. 7818
dell’11.3.1992, P.M. in proc. Serra, rv. 191062)» (così, in motivazione, Cass. n.
49344/2013; analogamente, Cass. n. 26340/2014). A tali principi la Corte

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha
rilevato che, pur potendosi positivamente apprezzare il contributo conoscitivo
offerto dall’imputato, risultato rilevante per la comprensione della dinamica dei fatti
criminosi giudicati ed integrante ampia confessione, tale da consentire di
riconoscergli la circostanza attenuante di cui all’art. 8 I. n. 203/91, ciò nonostante
esso non ha disvelato “un contesto delittuoso che fosse del tutto ignoto agli
inquirenti ed in relazione al quale non si fossero già acquisiti elementi indiziari di
alcun genere. Va, infatti, rammentato che già nell’immediatezza gli inquirenti
avevano individuato uno degli autori dell’omicidio di Napoli Vito, nel contempo
acquisendo indicazioni in ordine al gruppo criminoso da cui quel delitto proveniva
ed alla causale di quest’ultimo”. Ha quindi compiutamente illustrato le ragioni di tali
considerazioni per la presenza alla commissione dell’omicidio di un teste oculare
nella persona del carabiniere Ciaccio Vincenzo, che aveva annotato la targa del
veicolo a bordo del quale avevano viaggiato gli esecutori del delitto, appunto che
aveva consentito di individuare in Giuseppe Dellino il titolare del veicolo ed uno dei
partecipazioni alla spedizione onnicidiaria, alla cui ricerca gli investigatori si erano
immediatamente posti, nonché gli altri soggetti appartenenti al clan Strisciuglio in
esso coinvolti. In tale quadro di acquisizioni l’apporto fornito dal Valentino è stato
considerato come conferma dei dati indiziari già emersi al fine di pervenire alla
completa individuazione di tutti i partecipanti all’agguato e dei loro ruoli, oltre che
di comprendere le vicende sottese alla sparizione del Dellino.
1.1 Ebbene, la decisione risulta supportata dalla chiara e compiuta
esposizione delle relative ragioni, il che consente di escludere qualsiasi vizio di
carenza o illogicità della motivazione, perché dimostra l’avvenuto apprezzamento
della reale portata disvelatrice delle propalazioni del ricorrente e la determinazione
in modo corrispondente ed adeguato dei riflessi positivi sul trattamento punitivo
inflittogli.
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territoriale non si è attenuta.

1.2 Per contro, il ricorso ribadisce la richiesta di una maggiore estensione
applicativa della circostanza, ma esaurisce in essa la propria capacità di
contestazione, che si presenta quale mero dissenso alla decisione, senza poter
individuare profili realmente critici, illogici o carenti, nel ragionamento valutativo
espresso nella sentenza gravata.
2. Col secondo motivo si contesta la correttezza giuridica del procedimento di
computo della pena irrogata.
2.1 Sul punto la Corte di secondo grado, premesso che il primo giudice non

circostanza aggravante di cui all’art. 577 n. 4 cod. pen. e quella di cui all’art. 7 L. n.
203/91 per effetto del riconoscimento dell’attenuante della dissociazione operosa
ex art. 8 stesso testo normativo, ha evidenziato come l’unica circostanza
aggravante di cui tenere conto fosse quella della premeditazione. Rispetto tale
elemento accidentale, ha ritenuto di dover porre le già concesse circostanze
attenuanti generiche in rapporto di prevalenza, pur non applicabili nel massimo
effetto riduttivo possibile a ragione della gravità dei fatti giudicati e delle abbiette e
ciniche motivazioni che avevano indotto a sopprimere il Dellino sulla base del
semplice timore che, se incarcerato, non sostenesse il peso della detenzione, e,
senza mantenersi omertoso, potesse rivelare compromettenti complicità. Sulla base
di tali presupposti ha stimato congruo limitare a due anni di reclusione la riduzione
della pena base per il più grave delitto di cui al capo A) per effetto delle
riconosciute attenuanti generiche.
Ha quindi operato il seguente calcolo: pena base anni ventuno di reclusione,
ridotta di un terzo ex art. 8 L. n. 203/91 ad anni quattordici di reclusione, ridotta di
anni due per le attenuanti generiche ad anni dodici di reclusione, aumentata per
continuazione sino ad anni ventuno di reclusione, quindi ridotta di un terzo per il
rito speciale.
2.2 Premesso che la sentenza impugnata ha offerto congrua giustificazione
delle scelte sanzionatorie operate, coerenti con i dati probatori acquisiti e con le
caratteristiche oggettive e soggettive dei singoli illeciti e della vicenda criminosa
complessiva, il procedimento di calcolo, a prescindere dagli esiti concreti, è
certamente corretto nel metodo quanto al mancato computo di alcun aggravamento
di pena per l’aggravante dell’art. 7 d.l. n. 152/91. Rispetto poi ai criteri dettati dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo,

rv.

245930), con detta pronuncia, oltre ad avere escluso l’obbligatoria prevalenza
dell’attenuante di cui all’art. 8 d.l. 152/1991 e di tutte le altre eventualmente
concesse, perché non prevista da alcuna norma di legge, si è stabilito che la
corretta sequenza delle operazioni da compiere comporta, dapprima l’effettuazione
del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, secondo le possibili opzioni
di cui all’art. 69 cod. pen., quindi l’applicazione dell’attenuante speciale della

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aveva tenuto conto della pur contestata recidiva ed aveva escluso anche la

dissociazione attuosa, quale unica soluzione in grado di garantire al tempo stesso la
premialità del trattamento sanzionatorio al dissociato e la proporzione rispetto alla
concreta offensività del fatto di reato.
In effetti, il procedimento seguito dalla Corte territoriale non è in linea con tali
principi, ma comporta per il ricorrente un effetto certamente più favorevole rispetto
a quello ottenibile con la sequenza indicata dalle Sezioni Unite; invero, applicando
la riduzione di due anni per le attenuanti generiche prevalenti sulla pena base di
ventuno anni si ottiene la pena di diciannove anni, che, ridotta di un terzo ex art. 8

continuazione di nove anni, dà luogo alla pena di ventuno anni e mesi otto di
reclusione con il risultato finale, frutto della riduzione di un terzo, di quattordici
anni, mesi cinque e giorni venti, superiore a quella concretamente inflitta. Pertanto,
il ricorrente non ha alcun interesse, attuale e concreto, a lamentare la mancata
uniformazione ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, la cui applicazione
condurrebbe ad esiti meno favorevoli.
3. Infine, anche in riferimento all’individuazione dell’aumento di pena stabilito
per continuazione, la sentenza impugnata ha rassegnato un congruo corredo
esplicativo, laddove ha osservato che sia l’elevato numero di reati, cinque soltanto
in riferimento alla soppressione del Dellino, sia la loro oggettiva gravità per le
ragioni già esposte, non consentono di contenere gli incrementi di pena da
applicare per ciascuno di essi. Il che dà conto in modo logico e razionale dei motivi
di commisurazione del trattamento sanzionatorio anche sotto il profilo censurato,
senza che in tali scelte possano ravvisarsi i vizi denunciati.
Per le considerazioni svolte il ricorso, palesemente infondato in tutte le sue
deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente
al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella
proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, che si reputa equo stabilire in euro 2.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2018.

L. n. 203/91, si abbatte a dodici anni e mesi otto e che, aumentata per

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