Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20760 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20760 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRILLO COSTANZO N. IL 26/10/1982
avverso la sentenza n. 1709/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Petrillo Costanzo ricorre avverso la sentenza 1.4.14 della Corte di appello di Salerno che ha
confermato quella, in data 3.5.13, del Tribunale di Salerno-sezione di Eboli, emessa a seguito di
giudizio abbreviato, con la quale è stato condannato, per il reato di tentato furto aggravato, alla pena
di anni uno, mesi sei di reclusione ed €300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

tenuto conto che dalle dichiarazioni dell’operante Passannanti era risultato che l’imputato si trovava
in piedi ed immobile, non quindi in atteggiamento di fuga.
Con il secondo motivo si censura la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p.,
dal momento che gli atti idonei a commettere un furto dovevano essere riferiti agli oggetti contenuti
all’interno dell’autovettura, nonché il mancato riconoscimento dell’esimente di cui al comma 3
dell’ art.56 c.p., in quanto al momento dell’intervento dei verbalizzanti l’imputato aveva desistito dal
compimento di qualsiasi atto criminoso.
Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, concedibili per lo
scarso allarme sociale del fatto, le condizioni del reo e la necessità di adeguare la pena al caso
concreto.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa,
con il primo motivo, intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che
risultano preclusi in questa sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che i giudici di
merito, con motivazione del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno evidenziato come
la responsabilità dell’odierno ricorrente per il tentativo di furto della vettura di cui all’imputazione,
sia rimasto provato per essere l’imputato stato sorpreso, in orario notturno, in prossimità della
vettura in questione che presentava già segni di effrazione (apertura della portiera anteriore destra
con piegatura della parte superiore e forzatura del montante superiore all’altezza del finestrino),
tentando poi la fuga all’arrivo degli operanti.

violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. dal momento che i giudici di appello non avevano

Correttamente, pertanto, è stata ritenuta l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p. ed è stata esclusa
l’ipotesi della desistenza volontaria e del tutto legittimamente, infine, sono state negate le invocate
attenuanti generiche in considerazione dei precedenti specifici del Petrillo, trattandosi di parametro
considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 aprile 2015

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

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