Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20759 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20759 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AUTORIELLO CARMINE N. IL 27/01/1990
DE VITA MARCO N. IL 25/07/1983
MONTELLA MAURIZIO N. IL 04/04/1972
avverso la sentenza n. 22310/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Montella Maurizio, De Vita Marco e Autoriello Carmine ricorrono avverso la sentenza 13.2.14
della Corte di appello di Napoli con la quale, in riforma di quella in data 18.7.13 del locale g.i.p.,
ritenute per Autoriello e De Vita prevalenti le concesse attenuanti ex artt.62 n.6 e 62-bis c.p., è stata
rideterminata la pena, per il reato di furto aggravato in abitazione, in anni due, mesi sei di reclusione
ed € 900,00 di multa, con conferma della condanna per Montella, per il delitto di ricettazione, alla

Deduce il ricorrente Montella, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione
dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello negato le attenuanti
generiche in assenza di autonoma motivazione.
Autoriello e De Vita lamentano mancata concessione dell’attenuante del risarcimento del danno.
Con memoria pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 12.3.15, De Vita Marco ha chiesto .
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché manifestamente
infondatà quelli di Montella e Autoriello, ai quali già sono state concesse le rispettive invocate
attenuanti (quelle generiche al Montella e quella di cui all’art.62 n.6 c.p. all’Autoriello), per
intervenuta rinuncia — tale dovendosi intendere la richiesta fatta pervenire a questa Corte dal
medesimo imputato — quello del De Vita.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00 per Autoriello Carmine e Montella Marizio ed in € 500,00 per De Vita Marco.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende per Autoriello
Carmine e Montella Maurizio; di € 500,00 per De Vita Marco.
Roma, 21 aprile 2015

DEPOSITATA

pena — condizionalmente sospesa – di anni due di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

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