Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20758 del 16/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20758 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Riggio Giuseppe, nato a Palermo il 04/08/1974

avverso l’ordinanza del 17/03/2015 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17 marzo 2015, il Tribunale di Palermo, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata da Giuseppe Riggio di
sospensione/revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, disposto con la sentenza di condanna n. 3484/03 del Tribunale di
Palermo, in data 28/10/2003, divenuta irrevocabile il 03/01/2004.

2. Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto, a messo del difensore, ricorso

Data Udienza: 16/03/2016

per cassazione, deducendo; 1) il vizio di motivazione sotto il profilo del
travisamento del fatto atteso che il Giudice nell’affermare che avrebbe
travisato il fatto, poiché dai documenti acclusi al fascicolo si evincerebbe il
pagamento di tutti gli obblighi afferenti alla richiesta di sanatoria, 2) la
contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove il Giudice ha ritenuto che
, affermazione contraddittoria atteso che l’istanza in

rate oblative, sicchè doveva considerarsi assentita per silenzio-assenso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è inammissibile attesa la manifesta infondatezza dei motivi dedotti.
Quanto al primo motivo, infatti, il Giudice ha fatto corretta applicazione dei
principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui l’ordine di
demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può
essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti
amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano
conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria
mentre può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla
base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato
dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in
insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece
sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un
futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la
semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, sicché, in
presenza di un’istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione investito della
questione è tenuto a un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di
definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato
dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di
insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento
amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido
esaurimento dello stesso (ex plurimis, Cass. pen, sez. 3, 7 dicembre 2011,
11149/2012; sez. 4, 11 ottobre 2011, n. 44035; sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36992;
sez. 3, 21 giugno 2011, n. 29638).
Quanto al caso di specie, è sufficiente leggere la -corretta – motivazione del
Giudice che ha richiamato il contenuto della nota del Comune di Palermo, in data

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sanatoria era stata depositata nel lontano 2004, corredata dal pagamento delle

13.3.2015, da cui risulta la non definizione del procedimento amministrativo e la
circostanza che dai documenti allegati non risulta definito il pagamento degli
oneri concessori, emergendo dal documento il pagamento di due rate oneri
concessori autodeterminate.
4. Inammissibile è la deduzione del travisamento del fatto. Anche a seguito della
modifica apportata all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006,
resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la
preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle

n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). L’art. 606 comma 1 lett. e)
cod.proc.pen. consente unicamente la deduzione del travisamento della prova,
che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento
su una prova che non esiste o su un risultato diverso da quello reale. Orbene, il
rilievo difensivo in ordine al travisamento della prova ( come ricondotto il
dedotto travisamento del fatto atteso che il ricorrente assume che il Giudice non
si fosse avveduto dell’integrale versamento degli oneri concessori risultante dai
documenti) non può essere introdotto stante il mancato onere allegatívo. Ed
infatti, nel giudizio di legittimità il travisamento di una prova consiste
nell’esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti
dall’assunzione della prova e quelli che il giudice ne abbia tratto, ma impone,
quale onere alla parte, l’allegazione del dato da cui risulta il travisamento, onere
allegativo non soddisfatto dal ricorrente. In ogni caso, rileva il Collegio l’assenza
di dichiarazioni di congruità,.sicchè la censura è manifestamente infondata.
5. Quanto al terzo motivo, osserva il Collegio che la legge 326/2003 (condono
2003) all’art. 2 comma 37 prevede la formazione del silenzio-assenso, con effetti
equivalenti alla sanatoria, trascorsi 24 mesi dalla data del 31 ottobre 2015
(come modificata dall’art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 29 novembre 2004 n. 282,
convertito, con modificazioni, nella Legge 27 dicembre 2004 n. 307. Perché vi sia
una valida formazione del silenzio-assenso è, comunque, necessario aver
depositato entro il 30/09/2004 tutti i necessari allegati e documenti alla
domanda di condono, quali: pagamento degli oneri di concessione;
presentazione della documentazione di cui al comma 35; denuncia in catasto;
denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili; denunce ai fini della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico
(ove dovute). Dalla citata nota risulta che il ricorrente aveva provveduto ad
integrazione dell’istanza in data 23/02/2015 e in data 3/03/2015, sicché non può
ritenersi formato, ad oggi, alcuna valido silenzio-assenso.
6. Infine, deve rilevarsi che non può essere disposta in sede di esecuzione la
sospensione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di

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risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito ( Sez. 6,

condanna, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della
concessione in sanatoria, qualora l’opera non rientri tra quelle condonabili in
relazione all’inserimento di essa nel Piano Regolatore Generale nella zona ove è
consentita la costruzione dell’opera realizzata abusivamente ( Sez. 3, n. 49399
del 16/11/2004, De Vito, Rv. 230798). Il ricorso è, anche sotto questo profilo,
privo di allegazione e dunque manifestamente infondato.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616

del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 16/03/2015

cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data

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