Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20757 del 21/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20757 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARIANO IVAN N. IL 10/07/1975
avverso la sentenza n. 5875/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/04/2015
Mariano Ivan ricorre avverso la sentenza 8.4.14 della Corte di appello di Torino che ha confermato
quella, in data 6.5.13, del locale tribunale, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale è
stato condannato, per il reato di furto aggravato di un motociclo, concesse attenuanti generiche
equivalenti anche alla contestata recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 103,00 di
multa.
comma 1, lett. b) c.p.p. dal momento che i giudici di appello non avevano tenuto conto che dal
verbale di rinvenimento e sequestro del ciclomotore non risultava la rottura dello sterzo, per cui,
ignoto essendo anche il luogo di commissione del furto, le aggravanti contestate dovevano essere
escluse, con conseguente improcedibilità per difetto di querela, non essendo utilizzabili, ai fini di
ritenere la sussistenza delle aggravanti ex art.625 nn.2 e 7 c.p., le sommarie informazioni
dell’imputato, in quanto, ai sensi dell’art.350 c.p.p., non erano state assunte sul luogo e
nell’immediatezza del fatto, ma solo il giorno seguente e senza l’assistenza di un difensore.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che i giudici di merito, con motivazione del tutto congrua ed immune da
vizi di illogicità, hanno evidenziato come l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p. sia configurabile
per essere il ciclomotore, oggetto del furto, stato parcheggiato dal proprietario sulla pubblica via,
all’altezza del civico 144 di Corso Francia, nel Comune di Collegno, venendo poi dal Mariano
stesso ‘prelevato’ e condotto presso la propria abitazione previa la necessaria — a prescindere anche
dalle dichiarazioni dallo stesso rese sul punto ai verbalizzanti — rottura del blocchetto dello sterzo,
non essendo l’imputato in possesso delle relative chiavi.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 aprile 2015
)14,0
IERE estensore
C37
IL