Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20757 del 13/02/2018

Penale Sent. Sez. 1 Num. 20757 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BIANCHI MICHELE

Data Udienza: 13/02/2018

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AA
MM

avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per per il rigetto dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato GAMBERINI ALESSANDRO del foro di BOLOGNA in difesa
delle parti civili BARTOLO LISETTA, BASTIANELLO SIMONE, DI LORENZO
GIULIO, BENASSI MASSIMO ADALBERTO, nonchè in difesa delle parti civili
IUSTON GIUSEPPINA , BENASSI ADALBERTO E COLMAN BIANCA, come da
nomina e procura speciale depositate in udienza, che conclude per la
dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso, come da conclusioni scritte,
che deposita insieme alla nota spese.
E’ presente l’avvocato CAPUZI MASSIMILIANO del foro di ROMA, sostituto
processuale, come da nomina già depositata in cancelleria, dell’avvocato
CARPONI SCHITTAR DOMENICO del foro di VENEZIA, difensore di AA e MM, che insiste per l’accoglimento del ricorso.

pA,5

A.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 17.11.2016 la Corte di appello di
Trieste ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 30.10.2014 dal
Tribunale di Pordenone nei confronti di AA e MM,
dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti, qualificati ai sensi
dell’art. 660 cod. pen., perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni

1.1. L’imputazione riguarda una serie di condotte, qualificate
originariamente ai sensi dell’art. 612 bis cod. pen., poste in essere dagli imputati
nei confronti di XX, YY, ZZ e
JJ, giovani componenti di un gruppo musicale del quale aveva
fatto parte anche MM, figlio degli imputati.
Gli imputati, nel periodo dal giugno 2008 al luglio 2009, avrebbero posto
in essere una serie di condotte – consistenti in minacce, ingiurie, diffamazioni,
molestie telefoniche – in danno dei menzionati giovani e dei loro genitori.

1.2. Il Tribunale ha fondato il giudizio di colpevolezza sulle deposizioni
testimoniali dei giovani componenti del gruppo musicale e dei rispettivi genitori,
concordi nel riferire che dal giugno 2008, subito dopo il concerto tenuto il 20
giugno, l’ultimo cui aveva partecipato anche MM, l’imputata AA
aveva, ripetutamente, minacciato e offeso i giovani e i loro genitori, sia con
telefonate, sia comparendo in luoghi pubblici ( sul posto di lavoro dei genitori, in
occasione dei concerti, a scuola, in occasione di funzioni religiose).
Tali episodi si erano poi ripetuti anche nei mesi successivi, e ad essi aveva
partecipato anche MM, marito della AA.
I fatti erano stati confermati anche da testi estranei, occasionalmente
presenti ai singoli episodi.
Il primo giudice, affermata la penale responsabilità degli imputati, ha
pronunciato anche condanna risarcitoria generica in favore delle parti civili
BM e i di lui genitori, JJ e la di lui madre, di
YY e la di lui madre, con liquidazione di provvisionale .

1.3. Adita con appello degli imputati e appello incidentale del Procuratore
generale, la Corte di appello di Trieste ha condiviso la ricostruzione dei fatti
operata dal primo giudice, escludendo, però, che si fosse verificato l’insorgere di
un vero e proprio stato di ansia né che le pp.00. avessero mutato le abitudini di
vita.
2

civili disposte in favore delle parti civili.

i.

Il giudice di appello ha quindi qualificato i fatti ai sensi dell’art. 660 cod.
pen., dichiarandone l’estinzione per intervenuta prescrizione, con conferma delle
statuizioni civili.

2. Gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, hanno proposto
impugnazione con ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo,
violazione di legge e difetto motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni
civili; in particolare, il motivo sostiene che alla modifica della qualificazione

conseguire anche una modifica delle statuizioni civili, comunque devolute alla
cognizione del giudice di appello ai sensi dell’art. 574 cod. proc. pen. .
Il secondo motivo denuncia difetto motivazione sulla conferma della
liquidazione delle spese in primo grado, rilevando che alla modifica della
qualificazione giuridica dei fatti avrebbe dovuto conseguire una riduzione della
liquidazione delle spese legali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va perciò respinto.
I due motivi di impugnazione riguardano unicamente le statuizioni civili,
sotto il profilo della liquidazione del danno e delle spese sostenute dalle parti
civili nel primo e secondo grado di giudizio.
Il primo giudice aveva pronunciato condanna risarcitoria generica, con
liquidazione di provvisionale.

1. Si deve, innanzitutto, rilevare che gli imputati avevano devoluto alla
cognizione della Corte di appello il punto relativo alla affermazione di penale
responsabilità: ai sensi dell’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., la cognizione del
giudice di appello riguardava anche le statuizioni civili, pronuncia dipendente dal
capo di condanna penale impugnato.
Il ricorso riguarda, dunque, statuizioni rispetto alle quali non si era
formato il giudicato, nonostante l’assenza di una specifica impugnazione con
l’atto di appello.
E’ stato anche precisato che la parziale riforma, nel giudizio di appello, di
statuizioni concernenti la configurazione della responsabilità penale dell’imputato
rileva anche in relazione alla liquidazione del danno, pur in assenza di specifico
gravame sul punto ( Sez. 3, 15.2.2017, n. 36020, Rv. 271180; Sez. 3,
26.6.2014, n. 40552, Rv. 260661).

3

giuridica, motivata con la esclusione dello stato di ansia, avrebbe dovuto

2. Il primo motivo deduce difetto di motivazione e violazione dell’art. 574
cod. proc. pen., per aver la Corte di appello confermato le statuizioni civili,
nonostante la diversa, e in melius, qualificazione giuridica del fatto oggetto della
imputazione.

2.1. La diversa qualificazione giuridica del fatto non incide sulla condanna
risarcitoria generica, in quanto risulta confermato l’accertamento circa la
sussistenza di fatto illecito, titolo dell’affermazione della responsabilità civile.

dalla esclusione di specifici eventi dannosi, dovrà essere considerata nel
successivo giudizio civile avente ad oggetto la liquidazione del danno.

2.2. Quanto alla liquidazione della provvisionale – che costituisce lo
specifico oggetto della censura proposta -, si deve precisare quanto segue.
La norma di cui all’art. 539, comma 2, cod. proc. pen. pone, nella
liquidazione della provvisionale, il limite” … del danno per cui si ritiene raggiunta
la prova “.
In particolare, si è precisato, con la provvisionale non viene operata una
liquidazione, nemmeno parziale, del danno, ma viene riconosciuta, con
statuizione immediatamente esecutiva, una somma di denaro, nei limiti del
danno che, prevedibilmente, verrà, con separato giudizio, liquidato ( Sez. 4,
10.1.2017, Mazzella, Rv. 269882; Sez. 6, 22.3.2016, Fronti, Rv. 268110).
E’ stato poi aggiunto che proprio l’inscindibile collegamento tra la
provvisionale e la successiva liquidazione definitiva del danno, riservata al
giudice civile, rende l’an del riconoscimento . della provvisionale insuscettibile di
divenire cosa giudicata e quindi non impugnabile per cassazione, mentre il
giudizio sul quantum della provvisionale è riservato esclusivamente al giudice di
merito, che provvede con discrezionalità nel limite del danno prevedibile ( Sez.
4, 14.6.2007, Cretella, Rv. 238244).
Si è infine precisato che, qualora l’ammontare della provvisionale risulti
obiettivamente di importo contenuto e quindi certamente nei limiti del danno
prevedibile, il giudice di merito non è tenuto ad una espressa motivazione sul
punto ( Sez. 6, 11.11.2009, Blancaflor, Rv. 245701).

2.2.1. Nel caso in esame, il Tribunale, ricorrendo a criterio equitativo, ha
liquidato provvisionale nella misura di C 5.000 per ciascuno dei tre giovani,
componenti del gruppo musicale, costituiti parte civile, e nella misura di C 2.000
per ciascuno dei quattro genitori costituiti parte civile.

4

La meno grave qualificazione giuridica del fatto, siccome determinata

Si tratta di liquidazione che il secondo giudice, che pur aveva ritenuto
meno grave il fatto, ha ritenuto proporzionata, con una valutazione adeguata
rispetto alla motivazione della diversa qualificazione giuridica, incentrata solo
sulla esclusione di eventi di danno ulteriori rispetto alla condotta illecita, rimasta
immutata nella sua oggettività.
D’altra parte, il ricorso fonda le proprie argomentazioni su una pretesa
contraddittorietà tra la valutazione penale del fatto, in termini di lievità, e quella
civilistica, ritenuta in termini “pesanti”.

operata nei termini sopra indicati, in relazione ad una condotta di molestie
protrattasi per oltre un anno nei confronti di ragazzi poco più che adolescenti e
delle loro famiglie, risulta obiettivamente di modesta entità e sicuramente nei
limiti della liquidazione definitiva che verrà operata dal giudice civile.
Il motivo proposto risulta quindi infondato.

3. Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione e violazione dell’art.
541 cod. proc. pen. in relazione alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti
civili nei due giudizi di merito; in particolare, la motivazione della Corte di
appello non avrebbe tenuto conto, in relazione alla specifica statuizione
censurata, dell’esito del giudizio di appello ( “… benché la domanda sostanziale …
sia sostanzialmente respinta e in ogni caso solo minimamente accolta …”,

pag.

18 del ricorso) .
Si deve osservare che, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., la condanna
al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile è statuizione
accessoria, alla condanna risarcitoria, e dovuta dal giudice, salvo i casi in cui, per
giusti motivi, ritenga di disporne la compensazione totale e parziale.

3.1. Quanto alla liquidazione di dette spese, è stato precisato ( Sez. Un.
31.1.2008, Boccia, Rv. 238426) che si tratta di operazione condizionata da
precisi parametri oggettivi, costituiti dalla attività processuale svolta e dalle
relative tariffe .
Dunque, la censura relativa alla concreta liquidazione delle spese
sostenute dalle parti civili risulta formulata solo genericamente, in quanto non
viene nemmeno prospettata la violazione dei parametri cui la statuizione deve
essere rapportata, e cioè la effettiva attività professionale svolta e la conformità
alle relative tariffe.

3.2. Quanto all’ulteriore profilo relativo al difetto di motivazione in ordine
alla mancata compensazione delle spese, il motivo risulta manifestamente

5

Contraddittorietà, in realtà, insussistente atteso che una liquidazione

infondato in quanto viene prospettato, come giusto motivo che l’avrebbe
giustificato, la soccombenza totale o parziale della parte civile, il che non
corrisponde alla realtà, risultando, invece, la domanda delle parti civili accolta.
Il motivo proposto risulta quindi inammissibile.

4. Va dunque respinto il ricorso presentato dagli imputati, che vanno
condannati al pagamento delle spese processuali e al pagamento, in favore delle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
ed alla rifusione di quelle sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difesae
dall’avv. Alessandro Gamberini, spese che liquida, complessivamente, in euro
\s
seimilMéntotrenta, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 13.2.2018.

Il Consigliere estensore
Mic

%tic jusi

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

parti civili, delle ulteriori spese sostenute, liquidate come indicato in dispositivo.

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