Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20755 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20755 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACCARINO GIOVANNI N. IL 15/07/1972
avverso la sentenza n. 709/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Taccuino Giovanni ricorre avverso la sentenza 21.1.13 della Corte di appello di Ancona con la
quale, in riforma di quella in data 17.7.09 del Tribunale di Ascoli Piceno, è stato dichiarato non
doversi procedere per essere i reati di furto e falso ascrittigli, estinti per intervenuta prescrizione,
con conferma delle statuizioni civili.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

non avere considerato che, non essendo chiari i rapporti tra l’imputato e la p.o. Coccia Giovanni
(datore di lavoro che non aveva corrisposto il t.f.r. o quanto meno non in misura adeguata), detti
rapporti avrebbero dovuto essere verificati, mentre ricorreva inoltre l’ipotesi del falso grossolano,
tanto che l’assegno in questione non era stato incassato dallo Iaccarino a riprova ex ante della
inidoneità dell’azione.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di appello, con motivazione
del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, ha evidenziato come la responsabilità dell’odierno
ricorrente riposi non soltanto sulle dichiarazioni della parte lesa — la cui attendibilità non è in
discussione — e degli altri testi esaminati , ma altresì sulle risultanze della perizia grafica, elementi
dai quali era risultato che era stato l’imputato a sottrarre il titolo in questione, a riempirlo
abusivamente, anche mediante la falsificazione della firma di traenza, e a tentare di incassarlo
presso la filiale BNL di Sant’Egidio alla Vibrata il 29.5.03, non riuscendovi solo perché il cassiere
si era avveduto della non corrispondenza della firma di traenza con lo specimen depositato e
pertanto — hanno correttamente concluso i giudici territoriali — era da escludersi la dedotta
grossolanità, mentre le risultanze della perizia grafica avevano ricondotto proprio la firma di traenza
apposta sull’assegno di cui all’imputazione .

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello fornito una motivazione apparente e per

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 21 aprile 2015

della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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