Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20753 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20753 Anno 2018
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SEMERARO LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
NDREU ERVIN nato il 01/07/1991
DEMO MARIGLEN nato il 25/12/1991

avverso l’ordinanza del 26/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe
Corasaniti, che ha concluso per il rigetto;

Data Udienza: 29/01/2018

Ritenuto in fatto

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con ordinanza
del 1 settembre 2017, ha applicato a Demo Mariglen e Ndreu Ervin la misura
cautelare degli arresti domiciliari per più delitti, ritenuti commessi in concorso tra
loro, di detenzione e cessione di cocaina.
Il Tribunale del riesame di Bologna, con l’ordinanza del 26 settembre 2017,

2. Il difensore di Demo Mariglen e Ndreu Ervin ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame.
Con un unico motivo, comune ai due indagati, la difesa ha dedotto i vizi ex
art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., di illogicità della motivazione ed ex art.
606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. di inosservanza ed erronea applicazione
della legge per la mancata qualificazione dei fatti nel comma 5 dell’art. 73 d.p.r.
309/1990.
Al ricorso sono allegati gli atti citati nei motivi.
La difesa ha evidenziato che i fatti commessi non coincidono con quelli oggetto
delle contestazioni perché va escluso il concorso nella vendita di sostanza
stupefacente tra Demo Mariglen e Ndreu Ervin.
Il capo d’imputazione si compone di otto punti, ciascuno per acquirente, con
fatti contestati commessi ex art. 110 cod. pen. da Demo Mariglen e Ndreu Ervin.
Dagli atti, secondo la difesa, non vi è coincidenza tra imputazione e fatti
emersi dalle dichiarazioni degli acquirenti in quanto Favini Michele e Faelli Matteo
hanno riconosciuto in sede di individuazione fotografica solo Ndreu Ervin quale
persona che ha venduto loro sostanza stupefacente ma non hanno riconosciuto
Demo Mariglen.
Ha precisato la difesa che Favini Michele ha dichiarato di aver acquistato un
grammo di cocaina da Ndreu Ervin per un totale di cinque volte; Faelli Matteo ha
dichiarato di aver acquistato cocaina da Ndreu Ervin per 4/5 mesi dal dicembre
2016, pagando a volte 50,00 euro, se si trattava di 0,5 grammi, o 100,00 euro se
si trattava di un grammo, e di non aver mai speso più di 150,00 euro al mese.
Quanto a Piazza Michele e Zanni Piero, rileva la difesa che vi sono i servizi di
appostamento nei quali la p.g. attesta l’incontro con il solo Ndreu Ervin il quale,
secondo la contestazione, avrebbe ceduto al Piazza una dose da un grammo di
cocaina ed a Zanni Piero una dose da 0,6 grammi di cocaina.
Monica Alberto, osserva la difesa, ha riconosciuto in sede di individuazione
fotografica solo Ndreu Ervin e non Demo Mariglen ed ha dichiarato di aver

2

ha rigettato il riesame proposto dagli indagati confermando l’ordinanza genetica.

acquistato da Ndreu Ervin 0,5 grammi di cocaina ogni volta, pagandoli 50,00 euro,
dal gennaio 2017, circa una volta a settimana, per un totale di circa 15 volte.
Monica Alberto, rileva la difesa, ha altresì riferito che un’altra persona di circa
35 anni, in due occasioni gli ha ceduto 0,5 grammi di sostanza stupefacente del
tipo cocaina ad C 50,00.
Segnala la difesa che Riva Marco in sede di individuazione fotografica ha
riconosciuto sia Ndreu Ervin che Demo Mariglen; ha però dichiarato che Ndreu
Ervin gli ha venduto cocaina per circa un anno e mezzo, in un primo momento

comprandone 0,5 grammi a 50,00 euro, spendendo nel primo periodo circa
1.000,00 euro al mese e negli ultimi mesi circa 600,00 al mese.
Quanto a Demo Mariglen, Riva Marco lo ha riconosciuto per la persona che
nel mese di febbraio 2017 gli ha venduto cocaina.
Segnala altresì la difesa che Bei-tinelli Andrea, in sede di individuazione
fotografica, ha riconosciuto Ndreu Ervin ed ha dichiarato di aver acquistato cocaina
da Ndreu dal mese luglio/agosto 2016 per 3/4 volte alla settimana, e precisamente
dosi da 0,5 grammi al prezzo di 50,00 euro ed, in alcuni casi, dosi un grammo
pagandole 100,00 euro, spendendo circa 200,00 euro a settimana.
Bertinelli Andrea in sede di individuazione fotografica ha riconosciuto Demo
Mariglen come colui dal quale “ho comprato una decina di volte” cocaina.
La difesa ha poi riportato la sintesi delle dichiarazioni di Miodini Federico,
rappresentando che quest’ultimo ha riconosciuto in sede di individuazione
fotografica solo Ndreu Ervin ma non Demo Mariglen; ha dichiarato di aver
acquistato cocaina da Ndreu una volta alla settimana, spendendo 50/100 euro a
seconda che fossero dosi da 0,5 o dal grammo, acquistando circa 30 dal mese di
ottobre/novembre 2016, spendendo circa dai 3.000 ai 4.000 euro.
Di conseguenza, secondo la difesa, le contestazioni a carico di Demo Mariglen
si riducono ad alcune cessioni che lo stesso avrebbe effettuato nel mese di febbraio
2017 nell’ordine di 0,5 grammi per volta a Riva Marco, nonché per un totale di
circa dieci volte sempre per 0.5 grammi alla volta a Bertinelli Andrea.
Rileva la difesa che il Tribunale del riesame di Bologna ha evidenziato
correttamente che (pagg. 2, 3 e 4 delle motivazioni) solo Riva Marco ed Bertinelli
Andrea davano atto che Demo Mariglen avesse loro ceduto sostanza stupefacente,
però poi ha affermato che «le dosi che i due hanno spacciato … vi sono stati anche
altri clienti quali Masi Mario, Zanni Piero e Piazze Michele, che i due hanno rifornito
di cocaina».
Ritiene la difesa che tale affermazione sia apodittica in quanto è provato dai
servizi di osservazione che in realtà Demo Mariglen nulla abbia avuto a che vedere
con dette cessioni.

3

comprandone un grammo al prezzo di 100,00 euro e dal mese gennaio 2017

Sottolinea la difesa che non sono state eseguite intercettazioni telefoniche su
numeri attribuiti a Demo Mariglen o altri servizi di p.g. oltre quelli indicati, come
accaduto mediante GPS, nel caso di Ndreu.
Riassume la difesa che le contestazioni a carico di Ndreu Ervin si riducono a
singole cessioni nel caso di Piazza Michele e Zanni Piero, 5 cessioni a Favini
Michele, 15 cessioni da mezzo grammo a Monica Alberto, tra le 20 e 30 cessioni
in dosi da mezzo grammo od un grammo a Faelli Matteo e Miodini Federico.
Per la difesa, per quanto riguarda le cessioni a Riva Marco e Bertinelli Andrea,

dichiarazioni scritte prodotte al Tribunale del riesame, Ndreu Ervin ha
documentato di essersi assentato per vari periodi dal territorio italiano (ad
esempio dal 30 aprile 2016 al 3 settembre 2016): pertanto, le cessioni che lo
stesso avrebbe effettuato nei confronti del Riva e del Bertinelli sono state
nettamente inferiori rispetto a quelle che gli sono state contestate nel capo
d’imputazione.
Sul punto la difesa ritiene assente la motivazione del Tribunale del riesame di
Bologna, poiché nell’inciso a pag. 3 si sottolinea che se si volesse dar credito a
quanto riferito dall’indagato, lo stesso avrebbe commesso il reato contestato per
un periodo di circa 9 mesi. Il Tribunale del riesame però non ha scomputato i
periodi nei quali il Ndreu non si trovava in Italia, che riducono ulteriormente il
periodo nel quale Ndreu avrebbe commesso il reato contestato.
Rileva la difesa che il Tribunale della Libertà di Bologna ha rigettato il riesame
affermando che l’Ndreu avrebbe avuto disponibilità di sostanza stupefacente (ma
non il Demo), che l’intensa attività di spaccio sarebbe stata gestita in concerto con
il Demo ma ciò è smentito dagli stessi acquirenti ed ha escluso il 5 comma dell’art.
73 d.p.r. 309/1990 per la numerosa clientela di assuntori che il duo era in grado
di rifornire.
Secondo la difesa, tale conclusione è in contrasto con quanto affermato dalla
Corte di Cassazione (si richiamano le sentenze n. 15642/15, n. 20140/15 e n.
41090/13, riportando le massime).
Rileva la difesa che il Sig. Demo avrebbe ceduto, in un arco limitato di tempo,
solamente tra i mesi di febbraio e marzo 2017, pochissime dosi di sostanza
stupefacente a soli due acquirenti (Riva e Bertinelli).
Quanto a Ndreu, ha rilevato la difesa che ci si trovi in presenza di dosi a volte
addirittura singole, ed altre volte conteggiate a decine, come nel caso di Riva e
Bertinelli avendo comunque Ndreu ceduto sostanza stupefacente in un arco
limitato di tempo dal mese di settembre 2016 al mese di maggio 2017, solamente
ad otto clienti e nella quantità di mezze dosi o singole dosi.

4

le dichiarazioni degli acquirenti sono smentite per tabulas in quanto, come da

Anche gli altri parametri contemplati dalla norma sono compatibili con la
qualificazione giuridica sostenuta dalla Difesa.
La difesa ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, qualificando i reati ascritti del delitto di cui al comma 5 dell’art. 73 del
D.P.R. n. 309/90; o in via subordinata, l’annullamento con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione (sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828, Audino) in tema
di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,
vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine
alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il
compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e
ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario
a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Tenuto conto altresì dei limiti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., si è
affermato, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso
per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme
di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone
censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884, Di Iasi), essendo sempre
intangibile la valutazione, strettamente di merito, degli elementi investigativi
emersi.
1.2. Con il ricorso, la difesa ha operato la sua diversa ricostruzione dei fatti,
chiedendo in sostanza alla Corte di Cassazione di effettuare una valutazione di
merito su tale ricostruzione alternativa, senza individuare i profili di
contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione dell’ordinanza
impugnata.
Va in ogni caso rilevato che il Tribunale del riesame di Bologna ha effettuato
la sua valutazione del materiale investigativo ed in particolare delle dichiarazioni
degli assuntori, senza che emergano profili di contraddittorietà o di manifesta
illogicità.

5

1.1. Va ricordato che secondo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della

2. Va inoltre rilevato che la difesa con il ricorso non ha contestato la decisione
del Tribunale del riesame di Venezia di applicazione della misura cautelare degli
arresti domiciliari ma solo la qualificazione giuridica del fatto nell’ambito però di
un procedimento incidentale sulla libertà personale.
2.1. Secedo il costante orientamento della Corte di Cassazione, non sussiste
l’interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate quando
sia dedotta l’erronea qualificazidne giuridica del reato in ordine ad un capo
d’imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico
tutelabile con l’impugnazione esperita.

aspirazione all’esattezza tecnico-giuridica del provvedimento ma deve essere
rivolto a conseguire un concreto vantaggio. Gli effetti della diversa qualificazione
possono infatti essere solo indiretti e comunque non sono attuali, non essendo
collegati al provvedimento impugnato.
Il principio è stato affermato anche da Cass. Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015
Rv. 264762, Mazzariello in un caso identico a quello in esame: la Corte di
Cassazione ha ritenuto insussistente l’interesse del ricorrente a richiedere
l’inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma
quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa
rispetto all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari impostagli.
2.2. Deve quindi rilevarsi che, non avendo la difesa contestato l’applicazione
degli arresti domiciliari, un’eventuale decisione favorevole, di accoglimento del
ricorso per cassazione al mero fine di qualificare i fatti nel delitto ex art. 73 comma
5 d.p.r. 309/1990, non produrrebbe alcun concreto vantaggio immediato e diretto
per gli indagati, posto che la qualificazione giuridica dei fatti nel delitto ex art. 73
d.p.r. 309/1990 non preclude la misura degli arresti domiciliari applicata dal
Tribunale del riesame.
Il ricorso dunque difetta dell’interesse alla proposizione dell’impugnazione.

3.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.
186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, si condanna altresì ciascun ricorrente al pagamento della somma
di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle
Ammende.

Cy\r
6

L’interesse alla proposizione della impugnazione non consiste nella mera

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C duemila in favore della Cassa delle
,Ammende.
Così deciso il 2-9/01/2018.

Il Conigli re estensore

Luca S meraro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA