Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20753 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20753 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGIERI ENZO N. IL 09/06/1974
avverso la sentenza n. 2742/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Berlingieri Enzo ricorre avverso la sentenza 1.7.14 della Corte di appello di Milano con la quale, in
parziale riforma di quella in data 30.10.13 del Tribunale di Lecco, è stata ridotta la pena, per il reato
di tentato furto aggravato in concorso, ad anni uno di reclusione ed € 250,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett. e) c.p.p. dal momento che la dinamica dei fatti , ma solo
all’interno di un capannone fatiscente ed abbandonato, per cui al più poteva essere contestato il
reato di violazione di domicilio, in quanto il Berlingieri per puro caso, cioè per espletare un bisogno
fisiologico, si era introdotto nell’area della Costa Sistemi Ferroviari s.p.a., dopo aver parcheggiato
il furgone all’esterno.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che i giudici di merito, con motivazione
del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità
-Chodh
dell’odierno ricorrente per il tentativoK bobine di cavi di rame custodite all’interno di un
capannone della Costa Sistemi Ferroviari s.p.a., derivi dall’essere stato sorpreso, assieme ad un
complice, nascosto dietro un bancale, in possesso di attrezzi atti a tagliare e spellare cavi elettrici,
uno dei quali era già stato riposto sul furgone con il quale l’imputato era giunto sul posto e senza
che — hanno specificato i giudici di appello — fosse risultata traccia del bisogno fisiologico per il cui
espletamento l’imputato si sarebbe introdotto fino all’interno del capannone invece di — hanno non
certo illogicamente concluso i giudici di merito — espletarlo all’esterno.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

perplessità in relazione alla colpevolezza dell’odierno imputato>, il quale non era stato sorpreso

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 aprile 2015

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