Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20753 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20753 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Villani Michele, nato a San Marco in Lamis 1’11 febbraio 1982
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Milano del 7 gennaio 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vito D’Ambrosio, nel senso del rigetto del ricorso.

Data Udienza: 04/02/2016

1. – Con ordinanza del 7 gennaio 2015, il Gip del Tribunale di Milano ha
convalidato il provvedimento del Questore di Milano del 29 dicembre 2014, con cui si è
disposta la misura dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in
corrispondenza con le partite di calcio della squadra ivi indicata, a carico di Villani
Michele.
2. – Avverso tale ordinanza, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 6, comma 3, della legge n. 401 del

stesso per esercitare il diritto di difesa. Si sostiene, in particolare, che l’evento che la
convalida sia intervenuta dopo quarantott’ore dalla notificazione del provvedimento del
Questore al prevenuto sarebbe solo formalmente rispettoso del diritto di difesa. In
particolare: la notificazione era stata effettuata il 5 gennaio 2015, alle 11.00; il pubblico
ministero aveva richiesto la convalida il 6 gennaio 2015 (giorno festivo), alle ore 9.15;
il Gip aveva convalidato la misura il 7 gennaio 2015, alle ore 11.05. Ne conseguirebbe,
ad avviso della difesa, che il difensore avrebbe avuto solo il tempo tra le 8.30 e le 11.05
del giorno 7 gennaio per accedere alla cancelleria, esaminare il fascicolo, estrarre le
copie degli atti rilevanti, redigere un’eventuale memoria difensiva e depositarla.
In secondo luogo, si lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della
motivazione in merito alle ragioni di necessità e urgenza che giustificherebbero
l’adozione della misura.
In terzo luogo si deducono vizi della motivazione in relazione alla congruità e alla
durata della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato.
3.1. – Il primo motivo di doglianza – relativo alla pretesa violazione del diritto di
difesa – è infondato.
3.1.1. – Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dall’art. 6 della legge n.
401 del 1989 (come nell’analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato
dall’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), è data facoltà all’interessato di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della
convalida. È evidente che una tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non fosse
assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore
e la convalida del giudice, adeguato per l’esercizio di questa forma di contraddittorio,
se pure meramente cartolare. Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali

1989, sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato

previste per la procedura di convalida (il provvedimento é comunicato entro quarantotto
ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari, che, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con ordinanza la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio
per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, se deve essere tale da non interferire
con la definizione del procedimento di convalida, improntato all’immediatezza e alla
celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso
inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione

Trattandosi di misura di prevenzione, come dimostrato dal fatto che il relativo
contenuto é assimilabile alle prescrizioni previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423,
le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti in via
generale per le misure limitative della libertà personale, a norma dell’art. 13 Cost., con
una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa
norma.
3.1.2. – In relazione alla misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio o il
comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo
in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n.
144 del 1997, ha infatti affermato la necessità che la loro adozione dovesse essere
presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti
provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell’art. 13 Cost:
garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte dì un giudice e nel diritto
di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere
esercitata con «modalità tali da non interferire» con la definizione del procedimento di
convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l’intervento del legislatore per
disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato
aperta la questione della determinazione del termine adeguato per l’esercizio in
concreto del diritto di difesa.
Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il
termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida,
non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento di
prescrizioni del questore (ex plurimis, sez. 3, 10 marzo 2010, n. 18530; sez. 3, 15 aprile
2010, n. 20776; sez. 3, 3 giugno 2010, n. 20766; sez. 3, 16 febbraio 2011, n. 9000);
e ciò, considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del P.M. per
la richiesta di convalida.

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di uno scritto difensivo.

Né a tale ricostruzione può obiettarsi che, con l’applicazione del termine a difesa
di 48 ore, potrebbe verificarsi l’eventualità che tra la notifica all’interessato e la
comunicazione al giudice intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere
eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice stesso deve
adottare la sua decisione sulla convalida. Infatti, per evitare tale inconveniente, è
sufficiente che il questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione
istituzionale, ritardando il momento della comunicazione del decreto rispetto al

decorrere a partire da un momento successivo rispetto a quello dell’inizio della
decorrenza del termine a difesa.
3.1.3. – Deve inoltre ribadirsi quanto già affermato da questa Corte, nel senso
che, nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo
dell’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso
l’ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della
Repubblica prima dell’udienza di convalida (sez. 3, 18 gennaio 2012, n. 7033, rv.
252035). Ed è necessario che il destinatario della misura sia posto in condizione di
esaminare la documentazione sulla quale si fonda il provvedimento medesimo, atteso
che il mancato accesso agli atti renderebbe meramente formale il diritto al
contraddittorio. Incombe però sullo stesso interessato l’onere di dimostrare
compiutamente di essersi attivato per accedere agli atti, formulando, se necessario,
apposita istanza, e di non averne potuto prendere visione per fatto indipendente dalla
sua volontà (sez. 3, 11 giugno 2015, n. 29301, rv. 264394).
3.1.4. – Nel caso in esame, il termine dilatorio di 48 ore è stato pienamente
rispettato, perché dalla documentazione in atti risulta che: la notificazione era stata
effettuata il 5 gennaio 2015, alle 11.00; il pubblico ministero aveva richiesto la convalida
il 6 gennaio 2015 (giorno festivo), alle ore 9.15; il Gip aveva convalidato la misura il 7
gennaio 2015, alle ore 11.05. E la difesa non ha comunque formulato compiute
deduzioni sul profilo – di puro fatto – dell’effettivo espletamento di tentativi infruttuosi
diretti a ottenere la documentazione presso gli uffici del Gip e del pubblico ministero.
Né ha specificato se tali uffici fossero in concreto chiusi al pubblico anche in relazione
ad incombenti di carattere urgente.
3.2. – Quanto agli altri motivi di doglianza – che possono essere trattati
congiuntamente, perché attengono alla motivazione del provvedimento in ordine ai
presupposti e alla scelta della misura – va premesso che, secondo la giurisprudenza di
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momento della notifica all’interessato, così che il termine per la convalida cominci a

questa Corte, nella materia de qua è legittima anche la motivazione della convalida per
relationem, attraverso il richiamo all’atto del Questore e alla richiesta del pubblico
ministero (ex plurimis, sez. 1, 18 marzo 2003, n. 12719; sez. 1, 18 luglio 2003, n.
30306; sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 1338; sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; sez. 3, 17
dicembre 2008, n. 3437/2009; sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009; sez. 3, 4
marzo 2014, n. 23960). Nel caso di specie, l’ordinanza censurata ha adottato, quanto
alla personalità del prevenuto, all’adeguatezza e alla durata della misura, una

cioè, saldandosi con quella del provvedimento convalidato, rappresenta un adeguato
riscontro del percorso logico-giuridico seguito dall’autorità amministrativa nel disporre
la misura. Quanto allo specifico profilo delle modalità di esecuzione della misura e della
sua durata, ne rileva la congruità, tenuto conto della pericolosità del prevenuto, che
emerge innanzitutto dalla sua indole violenta e dalla circostanza che egli era stato anche
tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.
Deve in particolare evidenziarsi – a fronte dei generici rilievi difensivi circa l’entità
delle condotte tenute, la pericolosità del prevenuto e la determinazione della durata
della misura – che nel provvedimento questorile richiamato si fa ampio riferimento agli
elementi oggettivi, anche sulla base di quanto direttamente accertato dalle forze
dell’ordine presenti nello stadio in cui si svolgeva la partita di calcio Monza-Como. Si
tratta – come correttamente evidenziato dal Gip – di comportamenti che denotano una
spiccata pericolosità sociale, anche perché tenuti in gruppo, alla presenza del sistema
di videosorveglianza; comportamenti che rendono assolutamente necessaria e
indifferibile l’adozione della misura dell’obbligo di presentazione nella durata indicata,
essendo del tutto insufficiente a contenere la personalità del prevenuto la sola misura
del divieto di accesso agli impianti sportivi.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.

motivazione che appare immune da vizi logici e sufficientemente circostanziata. Essa,

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