Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20752 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20752 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAVOIANU PETRICA NICOLAE N. IL 04/12/1979
G1NDAC CIPRIAN IONUT N. IL 01/03/1986
avverso la sentenza n. 2413/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Zavoianu
Petrica Nicolae e Gindac Ciprian Ionut erano dichiarati responsabili di furto
aggravato e resistenza a pubblico ufficiale;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,
con atto redatto dal difensore avv. Antonio Capobianco, denunciando mancanza,

all’affermazione di responsabilità, fondata solo sull’individuazione fotografica
effettuata da un pubblico ufficiale ed in violazione del criterio della prova “oltre ogni
ragionevole dubbio”, poiché anche gli altri elementi non potevano considerarsi
decisivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
l’affermazione di responsabilità è fondata sull’individuazione fotografica effettuata in
fase investigativa dall’ispettore Menna, la cui attendibilità è ampiamente
argomentata nella sentenza impugnata, sulla base delle parole del pubblico
ufficiale, il quale ha precisato che la zona del passaggio a passo d’uomo della
vettura era molto ben illuminata (quindi l’imputato era ben visibile); inoltre la sua
qualifica soggettiva rendeva del tutto ovvio che egli ponesse particolare attenzione
nel visualizzare i connotati di persone sospette;
– che secondo l’insegnamento costante di questa Corte, il giudice di merito può
trarre il proprio convincimento anche dall’identificazione dell’autore del reato
mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto
utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento (V., tra le altre, Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Capraro, Rv.
242029; Sez. 2, n. 7530 del 25/03/1998, Daccò, Rv. 210926).

che l’individuazione rappresenta un vero e proprio dato probatorio (più

precisamente una prova atipica), la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in
sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato le foto, si dica
certo della identificazione dell’imputato (con riferimento al riconoscimento
fotografico, recentemente, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910);
– che in ogni caso la decisione individua anche altri elementi per affermare la
responsabilità degli imputati, rispetto ai quali le doglianze sono assolutamente
generiche;

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in riferimento

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

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