Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20752 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20752 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Sorrentino Salvatore, nato a Carbonara di Noia il 1° agosto 1974
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli dell’8 giugno 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pasquale
Fimiani, che ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Sabato Saviano.

1

Data Udienza: 04/02/2016

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza dell’8 giugno 2015, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello
proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Noia del 21 aprile
2015, con la quale era stata rigettata l’istanza di restituzione di autoarticolati, muletti,
elettropompa, contenitori e documentazione varia, sottoposti a sequestro preventivo in
relazione al reato di cui all’art. 40, commi 1, lettera b) , e 4, del decreto legislativo n.
504 del 1995, a lui contestato per avere sottratto al pagamento dell’accisa un

desunti dal quantitativo rinvenuto e dal suo esame visivo e olfattivo, nonché dalla
presenza di strumenti utili al prelievo del liquido dagli autocarri e al suo successivo
travaso in contenitori per la rivendita.
2. – Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di doglianza, si rileva l’erronea applicazione della
disposizione incriminatrice, per insussistenza degli indizi del reato. Si sarebbe dovuto
tenere conto delle risultanze di una consulenza di parte, dalla quale risultava che il
liquido sequestrato rientrava tra gli oli di petrolio o i minerali bituminosi diversi dal
gasolio per autotrazione. Si tratterebbe di prodotti non elencati nel comma 2 dell’art.
21 del d.lgs. n. 504 del 1995 tra i prodotti energetici sottoposti ad accise, essendo
sottoposti a mera vigilanza fiscale.
In secondo luogo, si rileva l’inosservanza dell’art. 275 cod. proc. pen., con
riferimento ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura
cautelare, con riferimento agli autoarticolati e ai semirimorchi sequestrati. Secondo la
difesa, infatti, il pericolo di reiterazione del reato avrebbe potuto essere scongiurato con
il solo sequestro della sostanza e dei contenitori della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Il primo motivo di doglianza è inammissibile, perché proposto al di fuori
dei limiti fissati dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Esso consiste, infatti, in una
censura che – al di là della sua intestazione formale – non è sostanzialmente riferita a
violazioni di legge, ma a pretesi vizi della motivazione circa la natura della sostanza
sequestrata. Le censura è, inoltre, del tutto generica, perché basata sull’estrapolazione
di un passo della consulenza tecnica dal quale non si evince con chiarezza l’esclusione
della riconducibilità della sostanza in sequestro alla categoria del gasolio per

quantitativo di gasolio per autotrazione destinato alla vendita. Gli indizi del reato erano

autotrazione. Né la difesa dà conto – anche soltanto a fini di contestazione – dei puntuali
rilievi critici mossi dal Gip all’affidabilità della metodologia seguita dal consulente.
Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi
che l’ordinanza impugnata contiene una motivazione pienamente sufficiente e
logicamente coerente circa la natura della sostanza detenuta dall’indagato, la quale è
stata accertata dagli esami sensoriali condotti alla Guardia di Finanza, i cui esiti hanno
trovato conferma nella presenza sul posto di nnuletti, elettropompa e contenitori della

destinati ad essere impiegati per il trasferimento del liquido e la sua vendita. E, del
resto, la parte non ha esibito alcuna documentazione giustificativa del possesso di tale
sostanza, la cui natura dovrà essere oggetto di ulteriore accertamento nel corso del
giudizio di merito.
3.2. – Inammissibile è anche il secondo motivo di doglianza. Lo stesso si riferisce,
infatti, al profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura; profilo che non
era stato oggetto di appello da parte della difesa dell’indagato e sul quale, dunque, il
Tribunale non era tenuto a pronunciarsi.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016.

capienza di 1000 litri, normalmente utilizzati per il trasporto di gasolio e plausibilmente

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