Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20751 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20751 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PACIFICI BRUNO nato il 08/01/1932 a ROMA

avverso la sentenza del 13/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere E ISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUI
Udito il difensor

UOMO

Data Udienza: 10/11/2017

Ritenuto che Pacifici Bruno con sentenza del 13 giugno 2006 emessa dalla Corte
di appello di Roma è stato condannato per il reato di cui all’art. 44 lett. b) d.p.r.
n. 380 del 2001, in relazione alla realizzazione di manufatto abusivo, accertato in
Roma il 9 maggio 2011;
che contro tale decisione, in data 15 luglio 2016, è stato proposto ricorso per
cassazione sottoscritto dal solo difensore di fiducia avv. Gianluca Cassetta con il
quale si chiede la riforma della sentenza impugnata ed in subordine la

Considerato che

il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato al

patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (perché non iscritti nel prescritto
all’Albo speciale ex art. 613 c.p.p. al momento della presentazione del ricorso,
in quanto l’avvocato Cassetta del foro di Roma risulta iscritto dal 20 gennaio
2017);
che la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte di difensore non iscritto
nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’inammissibilità del
ricorso per cassazione (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, Rv.
258000);
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro
,
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricsrrente aApir
spese processuali e della somma di euro
ammende.

Così deciso in Roma, il 10novembre 2017.

t)

delle

in favore della
ella Cassa delle

prescrizione;

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