Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20750 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20750 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TEDOLDI MASSIMO N. IL 04/01/1965
avverso la sentenza n. 1889/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Tedoldi
Massimo fu ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate
dall’uso di un bastone in danno di Bajranni Ergim;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto del difensore, avv. Marco Agosti, con il quale deduce erronea applicazione
della legge penale in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo

impropria un manico di scopa rinvenuto sul luogo dall’imputato ed utilizzato in
maniera improvvisata, poiché tale oggetto non rientra tra gli strumenti di cui sia
vietato il porto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte per arma impropria deve
intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità
all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il
porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il
collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma
(Sez. 5, n. 49582 del 26/09/2014, Bonanno, Rv. 261342; Sez. 5, n. 49517 del
21/11/2013, Mazzotta, Rv. 257758; Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, Rv.
254082). Indifferente, dunque, è il giudizio astratto di intrinseca pericolosità offensività dell’oggetto, mentre assume rilevanza il concreto utilizzo che dello
strumento viene fatto e che ne comporta un mutamento funzionale, attraendolo
nell’orbita delle armi improprie;
– che il principio appena annunciato è stato da questa Corte ripetutamente
affermato con riferimento ad un bastone, anche quando l’uso dello stesso sia.
stato momentaneo ed occasionale, considerato che l’aggravante non richiede che
l’uso dello strumento offensivo integri anche la contravvenzione di cui all’art. 4
della L. n. 110 del 1975 (Sez. 5, n. 9388 del 09/02/2006 – dep. 17/03/2006,
Romano, Rv. 233896; Sez. 5, n. 12151 del 01/12/2011 – dep. 30/03/2012,
Zorzit, Rv. 252144; Sez. 5, Sentenza n. 44864 del 07/10/2014, Agazzi, Rv.
261315 );

che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le

conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
2

585, comma 2, numero 2, cod. pen., non potendosi qualificare come arma

della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro
mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.

Il consigliere estensore

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015

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