Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20750 del 10/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 20750 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI GIOVANNI nato il 11/01/1965 a PESCARA

avverso la sentenza del 22/10/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette/sentite le conclusio del PG LUIGI CUOMO
Udito il difensofe

Data Udienza: 10/11/2017

Ritenuto che

Spinelli Giovanni è stato condannato con sentenza della Corte di

appello di L’Aquila del 22 ottobre 2016 alla pena di otto mesi di reclusione, oltre
alla multa, così rideterminata, in relazione al delitto di cui all’art. 73 c. 5 D.P.R.
n. 309 del 1990, per detenzione illecita di cocaina, accertato in Pescara il 10
giugno 2014;
che contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, sottoscritto
dallo Spinelli Giovanni e depositato in cancelleria a Pescara il 20 ottobre 2016,
senza che risulti autentica della sottoscrizione, con il quale si lamenta

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

Considerato che

il gravame è stato sottoscritto dall’imputato personalmente

senza autentica di firma, né da parte del cancelliere, né da parte di difensore,
nonostante risulti una delega sottoscritta nel medesimo modo al difensore avv.
Bruno Gallo, anch’essa conferita con sottoscrizione priva di autentica; né il
predetto difensore risulta firmatario dell’atto di ricorso;
considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai motivi di ricorso, dichiarabile “de plano”, ai sensi delle
modifiche apportate con legge n. 103 del 2017 e che, alla presente declaratoria,
segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro

clmern i Fa’

Ludku)eie
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri srrente te_a_gamento delle
spese processuali e della somma di euro
ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017.

inallum• in favore della Cassa delle

genericamente erronea applicazione della legge penale per mancato

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