Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2075 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2075 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO MONACO ALFREDO N. IL 11/10/1978
avverso la sentenza n. 2167/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 21/11/2013
cc: 21-11-13
FATTO E DIRITTO
1 .-. Lo Monaco Alfredo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna a lui inflitta in primo grado per
il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego
delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della
decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove
—come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai
canoni di cui all’art. 133 c.p. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta
operata. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in
doglianze di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del
giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
all’imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva
rilevanza.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 21-11-13.
R.G. n. 16555-13