Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20749 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20749 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIUSCIO MARA N. IL 16/10/1979
avverso la sentenza n. 3278/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/04/2015

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RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
Sciuscio Mara fu ritenuta responsabile del delitto di furto di un televisore del
valore di € 899, sottratta da un espositore del supermercato Ipercoop;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata, con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce vizio di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante comune di

commerciale del bene, in relazione al complessivo pregiudizio economico subito
alla persona offesa e non al valore intrinseco del bene ed in riferimento al
diniego delle attenuanti generiche, giudicato immotivato;
– che con memoria del 7 aprile 2015 si ribadiscono i motivi principali,
poiché la Corte territoriale non ha valutato il bene sottratto in relazione al livello
medio della comunità, come richiesto da alcune decisioni di legittimità
richiamate, nè in relazione alla condizione economica del legittimo proprietario
ed in relazione alle attenuanti generiche non ha considerato la personalità
dell’imputata, i motivi a delinquere ed il percorso riabilitativo intrapreso
dall’agosto dello scorso anno;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
poiché quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante comune di cui
all’articolo 62, n. 4, cod. pen., il valore rilevante del bene è stato considerato in
assoluto e non in relazione alla capacità patrimoniale della persona offesa, in
piena coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la
quale l’attenuante in parola implica un danno patrimoniale subìto dalla parte
offesa, come conseguenza diretta e immediata del reato, di valore economico
pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 – dep. 04/04/2013,
Mbaye, Rv. 255791) e che tale non poteva considerarsi il valore del televisore;
– che in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il
richiamo dei numerosi precedenti penali anche specifici rappresenta
giustificazione adeguata del rigetto della richiesta;
– che in generale va rimarcato che il giudizio sulla attenuanti generiche è
rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il
sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla
legge e ai canoni della logica e che d’altra parte non è necessario, a soddisfare

cui all’articolo 62, n. 4, cod. pen., considerata la rilevanza minima del valore

l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione
tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente
l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale
giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163),
come avvenuto nel caso di specie;
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione

mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2015
Il consigliere estensore

della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro

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