Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 20748 del 21/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 20748 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SUNNO MASSIMO N. IL 25/09/1961
avverso la sentenza n. 1121/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/04/2015

Di Sunno Massimo ricorre avverso la sentenza 14.10.13 della Corte di appello di L’Aquila con la
quale, in riforma di quella assolutoria in data 16.10.08 del Tribunale di Teramo-sezione di Atri,
appellata dal Procuratore generale, è stato condannato, per il reato di cui all’art.455 c.p., alla pena di
anni uno, mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

apodittiche>, stante l’incerto riconoscimento fotografico e la grossolanità della falsificazione
nummaria.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, sia perchè manifestamente infondato, avendo il giudice di
secondo grado evidenziato come la responsabilità dell’imputato riposi sul riconoscimento
fotografico eseguito, , dall’addetto al distributore di carburante
presso il quale il Di Sunno aveva pagato un rifornimento dell’importo di 10 euro con una banconota
(risultata falsa), da 100 euro, ottenendo come resto l’importo di 90 euro.
La vettura — ha rimarcato la Corte aquilana — era risultata di proprietà del Di Sunno, che ad altri non
l’aveva ceduta in quel frangente e le cui caratteristiche somatiche erano state anche ben descritte dal
teste Di Cesare Riccardo.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in

€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 aprile 2015

comma 1, lett. e) c.p.p. per avere la Corte affidato

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